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AS 2013 205

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 19 dicembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Art. 8fbis Utilizzazione delle informazioni interne

1 I membri delle commissioni possono utilizzare le informazioni non pubbliche,

acquisite nell’ambito della loro attività in seno alla commissione, soltanto nell’ambito di tale attività. 2 In particolare, non possono utilizzare le informazioni di cui al capoverso 1 per procurare vantaggi a sé o a terzi.

Art. 8ibis Segreterie delle commissioni 1 Ogni commissione extraparlamentare dispone di una segreteria, che è gestita da un servizio dell’Amministrazione federale centrale. 2 Il responsabile e gli altri collaboratori della segreteria sottostanno al diritto in materia di personale federale applicabile all’Amministrazione federale centrale. 3 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie di diritto speciale o contenute nella decisione istitutiva.

Art. 8l Aventi diritto Ha diritto a un indennizzo conformemente alla presente sezione chi è stato nominato membro o membro supplente di una commissione extraparlamentare ed è attivo in seno a questa commissione.

Art. 8r cpv. 2 2 Se la partecipazione ai lavori della commissione comporta un onere considerevole per un suo membro, in quanto è tenuto a organizzare l’assistenza di figli o congiunti bisognosi di cure, questi può chiedere il rimborso delle relative spese all’autorità competente.

1 RS 172.010.1

2012-2655 205

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2013

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.

19 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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