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AS 2013 207

Regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

dell’11 dicembre 2012

Il procuratore generale della Confederazione, visto l’articolo 9 capoverso 3 della LF del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP), emana il seguente regolamento:

Art. 1 Struttura organizzativa del Ministero pubblico della Confederazione 1 Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) si articola nelle seguenti unità:

a. la Direzione; b. lo stato maggiore; c. la divisione Informatica e servizi centrali; d. le unità operative; e. il Centro di competenze economia e finanza (CC WF).

2 Le unità operative sono:

a. il Centro di competenze per l’assistenza giudiziaria (CC RIZ); b. la divisione Protezione dello Stato, reati speciali e criminalità organizzata; c. il Centro di competenze terrorismo (CC T) e il Centro di competenza Diritto penale internazionale (CC V); d. la divisione Criminalità economica 1; e. la divisione Criminalità economica 2; f. le sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo.

Art. 2 Procuratore generale della Confederazione

1 Il procuratore generale della Confederazione dirige il MPC dal punto di vista

tecnico, organizzativo e del personale secondo le disposizioni della legge. Rappre- senta il MPC quale autorità di perseguimento penale della Confederazione. 2 Al procuratore generale della Confederazione sono assegnati i seguenti comitati permanenti:

RS 173.712.22 1 RS 173.71

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a. lo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione (OAB); b. lo Stato maggiore di gestione delle risorse (SAR).

3 Il procuratore generale della Confederazione può delegare singole pratiche ai

sostituti procuratori generali della Confederazione, ai capidivisione e ai procuratori federali affinché le trattino in modo autonomo.

Art. 3 Compiti dei sostituti procuratori generali della Confederazione 1I sostituti procuratori generali della Confederazione assumono segnatamente i seguenti compiti: a. assistono il procuratore generale della Confederazione nella condotta; b. esercitano il controllo operativo sui procedimenti condotti presso il MPC; c. conducono e accompagnano procedimenti su incarico del procuratore gene- rale. 2 La ripartizione dei compiti tra i sostituti figura sull’organigramma del MPC, pub- blicato sul sito Internet del MPC. 3 Il sostituto incaricato di assistere il procuratore generale della Confederazione nella condotta ai sensi del capoverso 1 lettera a è anche il primo sostituto del procuratore generale della Confederazione. 4 I sostituti procuratori generali della Confederazione possono assumere la totalità dei compiti del pubblico ministero secondo il Codice di procedura penale (CPP)2.

Art. 4 Direzione

1 La Direzione del MPC è composta dal procuratore generale della Confederazione,

dai due sostituti procuratori generali della Confederazione e dal capo dello stato maggiore. 2 La Direzione è l’organo consultivo del procuratore generale. Si riunisce a intervalli regolari per trattare le questioni tecniche, organizzative e del personale, discutere delle pratiche importanti e preparare le decisioni strategiche. 3 Alle riunioni della Direzione possono essere convocati altri collaboratori quali partecipanti permanenti o ad hoc.

Art. 5 Capo dello stato maggiore

1 Il capo dello stato maggiore assume i seguenti compiti:

a. assiste il procuratore generale della Confederazione nella condotta dell’ambito non operativo; b. tratta i reclami e le denunce sporte contro collaboratori del MPC; c. garantisce la sicurezza delle persone e dell’edificio.

2 RS 312.0

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2 Il capo dello stato maggiore disciplina autonomamente l’organizzazione interna del suo ambito e la presenta al procuratore generale per approvazione. 3 Il servizio giuridico, subordinato allo stato maggiore, può interporre ricorso ai sensi dell’articolo 381 capoverso 4 lettera a CPP3 e rappresentare il procuratore generale della Confederazione nei procedimenti previsti dalla legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

Art. 6 Procuratori capo federali 1 I procuratori capo federali delle unità operative assumono i seguenti compiti di condotta: a. controllano i procedimenti condotti nelle relative unità operative per garan- tire una prassi unitaria e una conduzione efficiente dei procedimenti; b. consigliano i responsabili di procedimento loro subordinati e, se del caso, intervengono a titolo correttivo nei procedimenti; c. sono responsabili dell’attuazione dell’orientamento strategico del MPC defi- nito dal procuratore generale della Confederazione; d. sono gli interlocutori del procuratore generale della Confederazione e della direzione e informano questi ultimi sui procedimenti condotti nelle loro unità operative.

2 Per adempiere i loro compiti di condotta, i procuratori capo federali possono

impartire ampie istruzioni ai collaboratori loro subordinati (art. 13 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LOAP).

Art. 7 Unità operative 1 Ciascuna unità operativa è diretta da un capodivisione del livello di un procuratore capo. I procuratori capo stabiliscono autonomamente le loro organizzazioni interne e le presentano al procuratore generale della Confederazione per approvazione. 2 Le unità operative conducono procedimenti penali e procedure di assistenza giudi- ziaria. 3 Per condurre i procedimenti è possibile costituire gruppi con collaboratori di divi- sioni diverse. 4 Il CC RIZ assiste tutte le unità per le questioni inerenti all’assistenza giudiziaria e ai contatti internazionali. Coordina le attività di assistenza giudiziaria del MPC. 5 Il procuratore generale della Confederazione può designare per singole categorie di reato coloro che coordinano la strategia di perseguimento penale delle divisioni e l’impiego delle risorse.

3 RS 312.0 4 RS 313.0

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Art. 8 Informatica e servizi centrali 1 La divisione Informatica e servizi centrali è diretta da un capodivisione. La divi- sione stabilisce autonomamente la propria organizzazione interna e la presenta al procuratore generale per approvazione. 2 L’ambito dell’informatica comprende segnatamente le applicazioni specializzate, la gestione dell’integrazione e la sicurezza informatica del MPC.

3 I servizi centrali forniscono prestazioni a tutti i livelli del MPC.

Art. 9 Centro di competenze economia e finanza 1 Il CC WF è diretto da un capodivisione. Stabilisce autonomamente la sua organiz- zazione e la presenta al procuratore generale della Confederazione per approvazione. 2 Il CC WF appoggia le unità operative nella conduzione dei procedimenti penali e delle procedure di assistenza giudiziaria per gli aspetti economici e finanziari.

Art. 10 Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione

1 Il procuratore generale della Confederazione nomina almeno cinque membri ordi-

nari e i membri supplenti del OAB. Tiene conto di un’adeguata rappresentazione delle lingue e delle divisioni.

2 L’OAB è diretto da un sostituto procuratore generale della Confederazione e ha

una segreteria. L’OAB si riunisce di norma una volta la settimana. 3 Le decisioni del OAB richiedono il voto di almeno tre membri. In casi urgenti le decisioni sono a totale discrezione del presidente del OAB. Le decisioni possono anche essere prese mediante circolazione degli atti.

4 L’OAB decide se i nuovi procedimenti rientrano nell’ambito delle competenze

delle autorità di perseguimento penale della Confederazione. In caso di competenza facoltativa, esamina se i procedimenti in questione sono in linea con la strategia del MPC e se vi sono le risorse necessarie. 5 È l’interlocutore dei Cantoni, dell’Ufficio federale di giustizia, della Polizia giudi- ziaria federale (PGF) e di altri organi federali per le questioni inerenti alle compe- tenze in materia di procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria. 6 È l’interlocutore dei collaboratori del MPC, della PGF e del Servizio delle attività informative della Confederazione per le questioni inerenti alla determinazione delle competenze. 7 Al di fuori dei procedimenti penali concreti, è l’interlocutore dei collaboratori del MPC e della PGF per le questioni inerenti all’intervento di agenti infiltrati, persone di fiducia e informatori. 8 Il procuratore generale della Confederazione può incaricarlo di esaminare questioni speciali inerenti alla procedura e alla competenza e di seguire procedimenti in corso.

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Art. 11 Stato maggiore di gestione delle risorse

1 Il SAR annovera almeno sei membri: tre rappresentanti del MPC designati dal

procuratore generale della Confederazione e tre rappresentanti della PGF. 2 Il SAR è diretto da un sostituto procuratore generale della Confederazione e ha una segreteria. Il SAR si riunisce di norma una volta la settimana. 3 Gestisce in modo centrale e a livello di direzione le risorse della PGF necessarie per svolgere i procedimenti. 4 È inoltre la piattaforma comune del MPC e della PGF su cui sono trattate le que- stioni inerenti alla collaborazione tra questi ultimi.

Art. 12 Principi dell’assegnazione delle pratiche

1 Il procuratore generale della Confederazione assegna per trattazione le nuove

pratiche alle unità organizzative. Assegna al OAB le pratiche la cui giurisdizione federale non è palese. 2 All’interno dell’unità competente, la pratica è assegnata dal capodivisione. Questi garantisce l’equa ripartizione in seno alla sua unità organizzativa.

Art. 13 Categorie di procuratori federali

1 Il MPC impiega le seguenti categorie di procuratori federali:

a. procuratore capo federale; b. procuratore federale; c. sostituto procuratore federale; d. assistente procuratore federale. 2 I titolari delle funzioni di cui al capoverso 1 lettere a–c possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero ai sensi del CPP5. Per promuovere e sostenere l’accusa i titolari della funzione di cui al capoverso 1 lettera c necessitano di un’au- torizzazione speciale rilasciata dal procuratore generale della Confederazione. 3 I titolari della funzione di cui al capoverso 1 lettera d appoggiano chi dirige il procedimento. Possono raccogliere prove ma non sono abilitati a ordinare misure coercitive.

Art. 14 Nomine per la durata di una carica 1 Il procuratore generale della Confederazione nomina i procuratori capo federali, i procuratori federali e i sostituti procuratori federali per la durata della carica di quattro anni (art. 20 cpv. 2 e 3 LOAP).

2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

5 RS. 312.0

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Art. 15 Commissioni Il procuratore generale della Confederazione può costituire commissioni permanenti o ad hoc. I loro incarichi, le loro responsabilità e le loro competenze sono discipli- nati a parte.

Art. 16 Emolumenti 1 Il MPC può riscuotere emolumenti per determinati servizi della cancelleria e del servizio giuridico.

2 Possono essere fatturati i seguenti emolumenti:

a. riproduzione di documenti: per fotocopie formato A4: 50 cente- simi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma almeno 2 franchi; b. per altre riproduzioni: i costi effettivi; c. consultazione accompagnata con- 40 franchi per ogni mezz’ora di cessa a terzi in caso di decreti pena- lavoro del personale amministrativo li, oltre il termine di 30 giorni: e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale scientifico; d. consultazione accompagnata con- 40 franchi per ogni mezz’ora di cessa a terzi in caso di altre decisioni lavoro del personale amministrativo che concludono il procedimento, se i e 60 franchi per ogni mezz’ora di requisiti giuridici sono adempiuti: lavoro del personale scientifico. 3 Gli emolumenti possono essere aumentati fino al 50 %, se su richiesta il servizio è prestato d’urgenza.

Art. 17 Istruzioni Le istruzioni necessarie alla gestione e alla conduzione dei procedimenti sono ema- nate dal procuratore generale della Confederazione nel manuale di organizzazione, nel manuale di procedura e nel manuale di polizia giudiziaria.

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento del 22 novembre 20106 sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione è abrogato.

6 RU 2010 5993

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Art. 19 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2013.

11 dicembre 2012 In nome del Ministero pubblico della Confederazione: Michael Lauber

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