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AS 2013 2097

Decisione n. 2/2013 del Consiglio recante modifica dell'appendice dell'allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 2/2013 del Consiglio recante modifica dell’appendice dell’allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione

Adottata il 18 aprile 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 aprile 2013

Traduzione1

Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione2 per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio economico europeo3 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, considerato l’articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare l’appendice dell’allegato Q (Trasporto aereo) della Conven- zione, considerata la raccomandazione, espressa dal Comitato del Trasporto aereo nel suo rapporto al Consiglio, di modificare l’appendice dell’allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione, decide:

1) L’appendice dell’allegato Q della Convenzione è modificata come segue: a) Il titolo del punto 1 («Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile») è sostituito con «Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile». b) Il seguente testo è soppresso al punto 3 (Sicurezza aerea):

«N. 1592/2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea. (Art. 1–11, 57)

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.632.31 3 FF 1992 VI 1

4 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e

0.946.526.81

2013-1508 2097

Conv. AELS. Dec. n. 2/2013 RU 2013

Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: (a) Nell’articolo 9 paragrafi 1 e 2 lettera a) dopo il termine «Comunità» è inseri- ta l’espressione «o uno Stato membro dell’AELS». (b) L’articolo 9 paragrafo 2 lettere b) e c) non si applica. (c) Per quanto riguarda la Svizzera, l’allegato II del regolamento è esteso ai se- guenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 2 paragrafo 3 lettera a) punto ii) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione: – A/c – [HB-IGM] – tipo Gulfstream G-V-SP – A/c – [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V – A/c – [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – tipo Gul- fstream G-IV – A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – tipo MD 900.

N. 1643/2003 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modi- fica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell’avia- zione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

N. 1701/2003 Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

N. 334/2007 Regolamento della Commissione del 28 marzo 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

N. 103/2007 Regolamento della Commissione del 2 febbraio 2007 relativo alla proroga del perio- do transitorio di cui all’articolo 53 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

c) Al punto 3 (Sicurezza aerea), dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 295/2012 della Commissione è inserito il seguente testo:

«N. 216/2008 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea

Conv. AELS. Dec. n. 2/2013 RU 2013

per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il rego- lamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: (a) Nell’articolo 12 paragrafo 1 dopo il termine «Comunità» è inserita l’espres- sione «o uno Stato membro dell’AELS». (b) L’articolo 12 paragrafo 2 non si applica. (c) L’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto pro- dotti disciplinati dall’articolo 2 paragrafo 3 lettera a) punto ii) del regola- mento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione: – A/c – [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV – A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V – A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tipo MD900.

N. 690/2009 Regolamento della Commissione del 30 luglio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

N. 1108/2009 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modi- fica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE.

N. 1149/2011 Regolamento della Commissione del 21 ottobre 2011 recante modifica del regola- mento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

N. 593/2012 Regolamento della Commissione del 5 luglio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del per- sonale autorizzato a tali mansioni.

Conv. AELS. Dec. n. 2/2013 RU 2013

N. 748/2012 Regolamento della Commissione del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attua- zione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progetta- zione e di produzione.

N. 646/2012 Regolamento della Commissione del 16 luglio 2012 che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consi- glio.» d) Al punto 4 (Protezione della navigazione aerea), dopo il riferimento alla decisione n. 8042/2011 della Commissione è inserito il seguente testo:

«N. 859/2011 Regolamento della Commissione del 25 agosto 2011 recante modifica del regola- mento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, in relazione al trasporto di merci e di posta.

N. 173/2012 Regolamento di esecuzione della Commissione del 29 febbraio 2012 recante modifi- ca del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione.

N. 711/2011 Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 agosto 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto riguarda i metodi utilizzati per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati.

N. 5862/2011 Decisione di esecuzione della Commissione del 17 agosto 2011 recante modifica della decisione 2010/774/UE che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, in relazione al trasporto di merci e di posta.

N. 9407/2011 Decisione di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/774/UE in relazione al trasporto di merci e di posta.

Conv. AELS. Dec. n. 2/2013 RU 2013

N. 1228/2012 Decisione di esecuzione della Commissione del 29 febbraio 2012 che modifica la decisione 2010/774/UE per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione.

N. 5672/2012 Decisione di esecuzione della Commissione del 10 agosto 2012 recante modifica della decisione 2010/774/UE che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, in relazione al trasporto di merci e di posta.

N. 5880/2012 Decisione di esecuzione della Commissione del 23 agosto 2012 recante modifica della decisione 774/2010/UE che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto riguarda i metodi utilizzati per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati.»

2) La presente decisione entra in vigore con effetto immediato. 3) Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.

Conv. AELS. Dec. n. 2/2013 RU 2013

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