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AS 2013 2109

Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

del 26 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 387 capoverso 1bis del Codice penale1, ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Statuto 1 La Commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (Commissione peritale) è una commissione consultiva ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). 2 Sul piano amministrativo, è annessa al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

3 Adempie i propri compiti in modo indipendente.

4 I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

Art. 2 Compiti La Commissione peritale adempie i compiti seguenti: a. valuta, su incarico della competente autorità di esecuzione delle pene, se vi sono nuove conoscenze che permettano di prevedere che la persona internata a vita possa essere curata in modo da non costituire più un pericolo per la collettività; b. presenta annualmente al DFGP un rapporto sulla propria attività; c. informa il pubblico sulle proprie attività e su eventuali nuove conoscenze scientifiche e necessità di ulteriori ricerche; d. in sede di procedure di consultazione, presenta pareri riguardo a progetti di atti normativi in materia di internamento a vita.

RS 311.039.2

2013-1372 2109

Commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia RU 2013

Sezione 2: Composizione e nomina

Art. 3 Composizione

1 La Commissione peritale conta dieci membri.

2 È composta di specialisti dotati delle necessarie conoscenze specifiche nel campo della psichiatria forense o in quello terapeutico.

Art. 4 Nomina

1 Il Consiglio federale nomina, su proposta del DFGP, i membri della Commissione

peritale e designa il presidente e il vicepresidente.

2 I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.

Sezione 3: Organizzazione e funzionamento

Art. 5 Regolamento La Commissione peritale stabilisce la propria organizzazione e il proprio funziona- mento in un regolamento.

Art. 6 Presidenza

1 Il presidente dirige la Commissione peritale e la rappresenta verso l’esterno.

2 In tali funzioni, il presidente può farsi rappresentare dal vicepresidente.

Art. 7 Comitato

1 La valutazione di cui all’articolo 2 lettera a è effettuata da un comitato.

2 Per ogni valutazione il presidente nomina un comitato. Questo è costituito da un direttore e altri quattro membri della Commissione peritale. Il presidente stesso può essere direttore o membro di un comitato. 3 Quando nomina il comitato, il presidente tiene conto delle conoscenze specifiche dei membri e della lingua del procedimento. Garantisce una partecipazione equili- brata dei membri della Commissione peritale. 4 Il presidente informa la persona internata a vita e la competente autorità di esecu- zione delle pene in merito alla composizione del comitato e offre loro la possibilità di far valere motivi di ricusazione.

Art. 8 Ricusazione 1 I membri della Commissione peritale che, nell’esercizio di una funzione terapeu- tica o assistenziale, si sono precedentemente occupati della persona internata a vita sottoposta a valutazione, che hanno un interesse personale nella questione o che

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potrebbero essere prevenuti per altri motivi, lo comunicano senza indugio al presi- dente e non possono far parte del comitato di valutazione.

2 Il presidente valuta se, nel caso concreto, sussistono motivi di ricusazione.

3 Se sussistono motivi di ricusazione nei suoi confronti, il presidente conferisce l’incarico di nominare il comitato al vicepresidente; se sussistono motivi di ricusa- zione anche nei confronti di quest’ultimo, il comitato è nominato dal membro della commissione più anziano per età.

Art. 9 Quorum e deliberazione 1 La Commissione peritale delibera validamente se, alla riunione o alla procedura per circolazione degli atti, partecipano almeno sette membri. Delibera a maggio- ranza semplice.

2 Ogni membro ha l’obbligo di pronunciarsi sull’adozione di un rapporto di cui

all’articolo 11; è vietato astenersi. Per quanto riguarda le altre decisioni, il comitato può deliberare se partecipano almeno quattro membri. Il comitato delibera a maggio- ranza semplice.

3 In caso di parità di voti, decide il presidente o il direttore.

Art. 10 Accertamenti e audizioni 1 La Commissione peritale e i comitati possono chiedere alle autorità e agli istituti di esecuzione delle pene nonché ad altre autorità e a privati tutte le informazioni che ritengono necessarie per adempiere i propri compiti. Possono invitare autorità e privati a un’audizione. 2 I comitati possono far capo a esperti per analisi o altri accertamenti nonché per traduzioni. 3 I comitati sentono la persona internata a vita. Possono rinunciarvi se l’audizione non è manifestamente necessaria per la valutazione, in particolare se lo stato di salute della persona internata è sufficientemente documentato negli atti presentati.

Art. 11 Rapporto 1 Il comitato redige, nella lingua usata nel procedimento cantonale, un rapporto sul caso da valutare e lo trasmette all’autorità di esecuzione delle pene.

2 Il rapporto elenca:

a. i nomi e le funzioni di tutti i membri del comitato e delle altre persone che hanno partecipato all’elaborazione del rapporto; b. il risultato della votazione; c. eventuali pareri minoritari con la pertinente motivazione.

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Art. 12 Segreteria 1 Su istruzione del presidente, la segreteria svolge attività amministrative e organiz- zative nell’ambito dei compiti della Commissione peritale di cui all’articolo 2. Ne fanno parte in particolare l’organizzazione delle riunioni e la stesura dei verbali.

2 La segreteria è diretta dall’Ufficio federale di giustizia.

Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto

Art. 13 Protezione dei dati 1 Se necessario per l’adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

2 La Commissione peritale può comunicare dati personali soltanto con il consenso

esplicito dell’interessato.

3 La Commissione peritale conserva una copia dei rapporti redatti dai comitati.

4 Gli atti procedurali presentati dall’autorità di esecuzione delle pene sono restituiti a quest’ultima una volta conclusa con decisione passata in giudicato la procedura di cui all’articolo 64c capoverso 1 del Codice penale.

Art. 14 Esclusione del pubblico e segreto d’ufficio

1 Le deliberazioni della Commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche.

2 I membri della Commissione peritale e le persone cui essa fa capo sono vincolati dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 320 del Codice penale. 3 La Commissione peritale è l’autorità superiore competente a liberare dal segreto d’ufficio una persona cui essa fa capo. In casi urgenti, decide il presidente.

Sezione 5: Costi e indennità

Art. 15

1 I costi della Commissione peritale sono a carico del DFGP.

2 Le indennità dei membri della Commissione peritale sono rette dall’articolo 8n

capoverso 1 lettera a OLOGA4.

3 RS 235.1 4 RS 172.010.1

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione

Allegato 2 n. 1.1 inserire dopo «DFI» DFGP Commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

2. Ordinanza del 17 novembre 19996 sull’organizzazione del Dipartimento federale

di giustizia e polizia

Art. 8 cpv. 3

3 Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo la Commissione peritale incari-

cata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita e la sua segreteria.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

26 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 172.010.1 6 RS 172.213.1

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