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AS 2013 2123

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del 26 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 3 Nei rami dotati di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale l’autorità di rilascio delle autorizzazioni o l’autorità cantonale competente in materia di noti- fiche trasmette una copia della decisione di autorizzazione ai competenti organi d’esecuzione paritetici.

Titolo prima dell’articolo 8a

Sezione 4: Obbligo di diligenza dell’appaltatore primario nell’attribuzione di lavori ai subappaltatori

Art. 8a Salario minimo netto 1 È considerato salario minimo netto il salario minimo secondo l’articolo 2 capo- verso 1 lettera a della legge, da cui sono dedotti gli importi a carico del lavoratore, che il datore di lavoro versa per: a. le assicurazioni sociali, b. le imposte, segnatamente le imposte alla fonte; c. altri contributi del lavoratore, in particolare per le spese d’esecuzione e di formazione continua, sulla base di contratti collettivi di lavoro di obbligato- rietà generale.

1 RS 823.201

2013-0802 2123

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera RU 2013

Art. 8b Rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime 1 L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni salariali minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti: a. la conferma del distaccamento firmata dal subappaltatore e dal lavoratore con indicazioni concernenti:

1. il salario attuale nel Paese d’origine,

2. le indennità supplementari accordate e le indennità di cui all’articolo 1,

3. l’assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro

secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale appli- cabile per l’impiego in Svizzera; b. una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui questi si impegna a garantire le condizioni salariali minime, con i seguenti complementi:

1. l’elenco dei nominativi dei lavoratori previsti per l’esecuzione dei

lavori o di quelli appartenenti al personale fisso in Svizzera,

2. indicazioni concernenti l’assegnazione alla classe salariale, i salari

minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile,

3. la conferma scritta dei lavoratori in cui dichiarano di ricevere la retribu-

zione minima prescritta per la loro classe salariale, c. la conferma degli organi d’esecuzione paritetici previsti dai contratti collet- tivi di lavoro di obbligatorietà generale secondo cui il rispetto delle condi- zioni salariali e lavorative da parte del subappaltatore è stato controllato e non sono state riscontrate infrazioni; d. l’iscrizione del subappaltatore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un’autorità (registro professionale), che:

1. è stata effettuata in seguito a un precedente controllo del rispetto delle

condizioni salariali e lavorative minime, e

2. attesta che non sono in corso procedimenti per infrazione alle condi-

zioni salariali e lavorative minime e non sussistono simili infrazioni. 2 L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni lavorative minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b–f della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti: a. una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui questi si impegna a rispettare le prescrizioni concernenti:

1. i periodi di lavoro e di riposo,

2. la durata minima delle vacanze,

3. la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute,

4. la particolare tutela dei giovani e delle lavoratrici, e

5. la parità salariale;

b. certificazioni riconosciute, in particolare per quanto concerne la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute.

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3 I subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera che sono iscritti nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e che non sono in grado di presentare le pezze giustificative menzionate al capoverso 1 lettere c o d devono inoltre dimostrare di avere trasmesso le dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2 anche ai competenti organi paritetici di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge. 4 Se l’appaltatore primario ha già attribuito più volte lavori allo stesso subappaltatore e quest’ultimo ha reso verosimile che rispettava le condizioni salariali e lavorative in occasione di precedenti subappalti, l’appaltatore primario deve esigere solo in casi motivati che il subappaltatore evidenzi nuovamente il rispetto di queste condizioni.

5 Sono considerati casi motivati in particolare:

a. importanti modifiche delle condizioni salariali e lavorative nei contratti col- lettivi di lavoro di obbligatorietà generale; b. modifiche concernenti una parte sostanziale del personale fisso in Svizzera; c. modifiche concernenti una parte sostanziale dei lavoratori abitualmente distaccati in Svizzera; d. infrazioni a condizioni salariali e lavorative vincolanti commesse dal subap- paltatore di cui l’appaltatore primario è a conoscenza.

Art. 8c Provvedimenti contrattuali e organizzativi L’obbligo di diligenza dell’appaltatore primario comprende anche i provvedimenti contrattuali e organizzativi necessari affinché egli possa esigere che i subappaltatori incaricati di eseguire lavori nell’ambito o al termine della catena contrattuale dimo- strino che rispettano le condizioni salariali e lavorative minime.

Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche

Art. 8d Ex art. 8a

II La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2013.

26 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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