AS 2013 2141
Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia
Ordinanza concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC)
Modifica del 26 giugno 2013
L’Ufficio federale di veterinaria, visto lʼarticolo 4 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione di animali da compagnia, ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia è modificata come segue:
1 Lʼallegato 1 è modificato come segue:
Frase introduttiva e lett. b Si applica lʼallegato II del regolamento (CE) n. 998/20032 che nella versione vigente prevede la seguente suddivisione:
b. togliere dalla lista la Croazia
2 Lʼallegato 3 è modificato come segue:
N. 2.2
2.2 Animali da compagnia (art. 17)
Si applicano i requisiti fissati negli allegati II e III della decisione 2007/25/CE3.
1 RS 916.443.14 2 Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consi- glio, GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1. 3 Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, versione della GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.
2013-1583 2141
Importazione di animali da compagnia RU 2013
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 20134.
26 giugno 2013 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 giu. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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