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AS 2013 2145

Ordinanza sul personale del METAS

Ordinanza sul personale del METAS (OPers-METAS)

Modifica del 5 marzo 2013 Approvata dal Consiglio federale il 26 giugno 2013

Il Consiglio dell’Istituto federale di metrologia ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20121 sul personale del METAS è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del METAS sul suo personale

Art. 3 cpv. 1 lett. a 1 Le decisioni del datore di lavoro che interessano i membri della direzione compe- tono al Consiglio d’istituto nei seguenti casi: a. indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 13), eccetto le indennità per il direttore (art. 9 cpv. 2 LIFM);

Art. 9 cpv. 2 Abrogato

Art. 11 cpv. 2

2 Nel contratto di lavoro si può rinunciare al periodo di prova o concordare una

durata più breve. Per i collaboratori scientifici e i collaboratori con compiti di con- duzione del personale può essere concordato un periodo di prova più lungo la cui durata non supera sei mesi.

Art. 11a Impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento

1 Il METAS può concludere contratti di lavoro con persone che hanno raggiunto

l’età ordinaria di pensionamento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

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Ordinanza sul personale del METAS RU 2013

2 I rapporti di lavoro di durata indeterminata secondo il capoverso 1 cessano senza disdetta alla fine del mese nel corso del quale il collaboratore compie il 70° anno d’età.

Art. 11b Termini di disdetta

1 Nel periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto:

a. durante i primi due mesi per la fine della settimana che segue la disdetta; b. a partire dal terzo mese per la fine del mese che segue la disdetta. 2 Scaduto il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine del mese. I termini di disdetta sono i seguenti: a. tre mesi nei primi cinque anni di servizio; b. quattro mesi a partire dal sesto fino al decimo anno di servizio compreso; c. sei mesi a partire dall’undicesimo anno di servizio. 3 Il numero di anni di servizio corrisponde alla durata d’impiego ininterrotta presso il METAS senza contare il rapporto di tirocinio e i congedi non pagati di durata superiore a un mese. 4 In singoli casi il METAS può accordare al collaboratore un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

Art. 12 cpv. 2 e 3 lett. b

2 La disdetta non è dovuta a colpa del collaboratore se avviene:

a. secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera e della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers); b. secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera c o f LPers e nella disdetta si dichi- ara espressamente che non è dovuta a colpa.

3 Le misure di cui al capoverso 1 comprendono in particolare:

b. le indennità secondo l’articolo 13 capoverso 1;

Art. 13 Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro 1 Hanno diritto a un’indennità secondo l’articolo 19 capoverso 3 LPers4 i collabora- tori che: a. senza contare il rapporto di tirocinio e i congedi non pagati di durata superi- ore a un mese, sono stati impiegati presso il METAS per almeno 15 anni; b. hanno compiuto il 50° anno d’età.

2 Se sono adempiuti entrambi i presupposti, le indennità secondo il capoverso 1

lettere a e b vengono sommate.

3 RS 172.220.1 4 RS 172.220.1

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3 Se il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa, il METAS può concordare in casi motivati il versamento di un’indennità. 4 Non hanno diritto a un’indennità i collaboratori che vengono occupati presso un datore di lavoro secondo l’articolo 3 LPers. 5 I collaboratori che sono assunti da un datore di lavoro secondo l’articolo 3 LPers entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il METAS, devono restitu- ire al METAS l’indennità in proporzione al numero di mesi di assunzione presso il nuovo datore di lavoro nell’anno in questione. 6 I capoversi 1 e 2 non sono applicabili ai collaboratori che sottostanno all’ordinanza del 19 dicembre 20055 sulla retribuzione dei quadri.

Art. 14, cpv. 3

3 L’indennità di cui all’articolo 13 capoverso 3 ammonta almeno a uno stipendio

mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

Art. 18 Accettazione di omaggi e di altri vantaggi

1 L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata

un’accettazione di omaggi ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LPers6. Sono consi- derati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi. 2 Ai collaboratori che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se: a. il vantaggio è offerto da:

1. un offerente effettivo o potenziale,

2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da

quest’ultimo; oppure b. non può essere esclusa una relazione tra la concessione del vantaggio e il processo di acquisto o decisionale. 3 Se non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia, i collaboratori sono tenuti a consegnarli al METAS. L’accettazione per cortesia deve essere nell’inte- resse del METAS. 4 In caso di dubbio, i collaboratori accertano con i propri superiori se possono accet- tare il vantaggio.

Art. 19 Inviti 1 I collaboratori rifiutano gli inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all’estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore.

5 RS 172.220.12 6 RS 172.220.1

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2 Ai collaboratori che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è anche vietato accettare inviti se: a. l’invito è offerto da:

1. un offerente effettivo o potenziale,

2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da

quest’ultimo; oppure b. non può essere esclusa una relazione tra l’invito e il processo di acquisto o decisionale. 3 In caso di dubbio, i collaboratori accertano con i propri superiori se possono accet- tare l’invito.

Art. 22a Partecipazione a misure d’integrazione Il METAS può obbligare i collaboratori a partecipare a misure volte a integrarli nuovamente nel processo lavorativo in caso di assenza per malattia o infortunio.

Art. 23 cpv. 2 2 La somma dello stipendio di base e della parte relativa alla prestazione ammonta al massimo a 319 442 franchi (stato 2013).

Art. 65 cpv. 1 lett. b 1 Per il collaboratori il cui rapporto di lavoro è stato trasferito dall’Ufficio federale di metrologia al METAS secondo l’articolo 28 capoverso 1 LIFM si applica quanto segue: b. gli anni di servizio acquisiti secondo il diritto previgente sono computati per l’indennità secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera a, per il premio di fedel- tà secondo l’articolo 32, per la partecipazione del METAS al finanziamento della rendita transitoria secondo il capoverso 3 e per il termine di disdetta secondo l’articolo 11b capoverso 2.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

5 marzo 2013 Per il Consiglio dell’Istituto federale di metrologia La presidente, Martina Hirayama

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Allegato (art. 24 cpv. 3)

Fasce salariali

Fascia salariale Importo massimo dello stipendio di base in franchi (stato 2013)

1 96 407 2 115 783 3 148 782 4 166 728 5 190 836 6 277 776

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