AS 2013 2155
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Modifica del 27 giugno 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 62 dell’ordinanza del 19 gennaio 20113 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificato.
II La presente modifica entra in vigore il 29 giugno 20134.
27 giugno 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.143.6 4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 giu. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2013
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