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Ordinanza sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna

Ordinanza sull’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna (Ordinanza Interpol)

del 21 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 350–353 del Codice penale1, ordina:

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione L’Ufficio federale di polizia (fedpol) dirige l’Ufficio centrale nazionale (UCN) a tenore dell’articolo 32 dello Statuto dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale2 (Interpol).

Art. 2 Compiti dell’UCN

1 L’UCN cura i contatti con:

a. le autorità svizzere competenti; b. gli uffici centrali nazionali degli altri Paesi; c. il Segretariato generale di Interpol. 2 Adempie inoltre i seguenti compiti: a. coadiuva la prevenzione e la repressione di reati nonché l’esecuzione di pene e di misure curando lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria tra gli UCN degli altri Stati e il Segretariato generale di Interpol da un lato e le autorità svizzere di perseguimento penale dall’altro; b. può trattare e scambiare informazioni destinate alla ricerca di persone scom- parse o all’identificazione di sconosciuti; c. assicura un servizio di permanenza 24 ore su 24 per ricevere tutte le doman- de di Interpol e trasmetterle ai servizi competenti di fedpol da una parte e per trattare e coordinare gli affari urgenti di polizia giudiziaria dall’altra;

RS 366.1 1 RS 311.0 2 Statuto dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale, entrato in vigore il 13 giugno 1956, nella versione del 7 ottobre 2008 entrata in vigore il 5 dicembre 2008. Lo Statuto è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna, e può essere consultato sul sito Internet www.fedpol.admin.ch.

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d. assicura l’accesso al sistema d’informazione di polizia di Interpol; e. coordina e coadiuva la collaborazione nell’ambito dell’attività operativa di Interpol; f. assicura la trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria internazio- nale ricevute e trasmesse tramite il canale di Interpol che rientrano nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale di giustizia; g. partecipa ai lavori strategici e operativi di Interpol e rappresenta la Svizzera nei relativi comitati; h. delega uno o più addetti di polizia presso il Segretariato generale di Interpol.

3 Allo scambio di informazioni di polizia tra l’UCN da un lato e il Segretariato

generale di Interpol e gli UCN degli altri Stati dall’altro si applicano lo Statuto dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale3 e il Regolamento sul tratta- mento dei dati4 (Regolamento Interpol), per quanto siano compatibili con il diritto svizzero. 4 Nella sua attività l’UCN è responsabile dell’osservanza del diritto svizzero e adotta, se necessario, i relativi provvedimenti.

Art. 3 Scambio di informazioni tramite il sistema d’informazione di polizia di Interpol 1 L’UCN può effettuare lo scambio di informazioni con il Segretariato generale di Interpol e con gli UCN degli altri Stati tramite il sistema d’informazione di polizia di Interpol e all’uopo può anche consultare e registrare i dati del sistema d’informa- zione del Segretariato generale. 2 Può rendere accessibili i dati concernenti gli oggetti e le persone tramite una pro- cedura di richiamo e registrarli direttamente nel sistema d’informazione di polizia di Interpol.

Art. 4 Diritti d’accesso 1 Le autorità seguenti possono accedere ai dati del sistema d’informazione di polizia di Interpol tramite una procedura di richiamo: a. i servizi competenti di fedpol, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale6, dalla legge federale del 23 dicembre 20117 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, dalla

3 Cfr. nota all’art. 1.

4 Regolamento del 2 novembre 2011 sul trattamento dei dati, entrato in vigore il

1° luglio 2012. Il regolamento è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna e può essere consultato sul sito Internet www.fedpol.admin.ch. 5 RS 360 6 RS 312.0 7 RS 312.2

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legge federale del 20 marzo 19818 sull’assistenza internazionale in materia penale e dall’ordinanza del 17 novembre 19999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia; b. i servizi competenti dell’Ufficio federale di giustizia, per adempiere i com- piti loro assegnati dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale e dall’ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia; c. le autorità cantonali di polizia, per adempiere i compiti loro assegnati dal Codice di procedura penale e dalle leggi cantonali in materia di polizia; d. le autorità doganali e di confine della Confederazione, per adempiere i com- piti loro assegnati dalla legge del 18 marzo 200510 sulle dogane, nonché le autorità doganali e di confine dei Cantoni, nell’ambito dei compiti loro asse- gnati dalla legge; e. le polizie cantonali degli stranieri, per quanto adempiano compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza conformemente al diritto cantonale; f. il consulente per la protezione dei dati e delle informazioni presso fedpol, per adempiere i suoi compiti di controllo; g. i servizi incaricati della manutenzione informatica, per adempiere i loro compiti.

2 Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 5 Scambio di informazioni con le autorità estere di perseguimento penale

1 L’UCN comunica alle autorità estere di perseguimento penale informazioni utili

alla prevenzione e al perseguimento di reati ovvero all’esecuzione di pene e misure. 2 Se non è in grado di rispondere a una domanda la trasmette alle autorità svizzere di perseguimento penale che ritiene competenti. Queste forniscono all’UCN l’informa- zione richiesta.

Art. 6 Scambio di informazioni con le autorità di perseguimento penale dei Cantoni 1 L’autorità cantonale di perseguimento penale che, per la prevenzione o il perse- guimento di reati o per l’esecuzione di pene o misure, abbisogni d’informazioni da un’autorità estera di perseguimento penale può chiedere all’UCN di trasmettere la sua domanda agli UCN di altri Paesi o al Segretariato generale di Interpol. 2 È fatta salva la facoltà delle autorità cantonali di polizia di corrispondere diretta- mente con le autorità estere di polizia nei casi di cui all’articolo 35 capoverso 2

8 RS 351.1 9 RS 172.213.1 10 RS 631.0

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dell’ordinanza del 24 febbraio 198211 sull’assistenza internazionale in materia penale.

Art. 7 Collaborazione con le autorità federali Per procedimenti penali giusta il Codice di procedura penale12 nonché per la preven- zione di reati sottoposti alla giurisdizione federale, il Ministero pubblico della Con- federazione può chiedere informazioni ad altri Paesi per il tramite dell’UCN.

Art. 8 Collaborazione con i privati L’UCN può, per la prevenzione e il chiarimento di reati, ragguagliare persone giuri- diche se: a. si tratta di prevenire un pericolo imminente; b. la comunicazione è nell’interesse delle persone in causa e queste vi hanno acconsentito o, secondo le circostanze, il loro consenso può essere presunto.

Art. 9 Sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale L’UCN fornisce ad altre autorità informazioni tratte dal sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale nei limiti delle norme concernenti il casellario giudiziale.

Art. 10 Sistema d’informazione sui veicoli a motore MOFIS 1 Per procedere a confronti con gli avvisi di ricerca, l’UCN può chiedere al sistema d’informazione sui veicoli a motore MOFIS i dati seguenti: a. marca, numero di telaio e pertinente contrassegno; b. osservazioni complementari (denuncia di furto); c. ultimo detentore noto, con cognome, nomi, data di nascita e indirizzo. 2 Se accerta che un veicolo rubato all’estero è immatricolato in Svizzera, l’UCN lo comunica alle autorità estere di perseguimento penale che hanno segnalato la ricerca.

Sezione 2: Trattamento delle informazioni di polizia

Art. 11 Modalità dello scambio di informazioni 1 Lo scambio di informazioni si limita alle informazioni di polizia ai sensi dell’arti- colo 1 capoverso 2 del Regolamento Interpol13.

11 RS 351.11 12 RS 312.0

13 Cfr. nota all’art. 2 cpv. 3.

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2 Il destinatario delle informazioni può trattare le stesse soltanto ai fini per i quali gli sono state comunicate. A ogni comunicazione di dati, deve essere avvertito in merito a questa restrizione del trattamento e al fatto che l’UCN si riserva il diritto di esigere informazioni sul trattamento di questi dati. 3 Inoltre, a ogni comunicazione di dati o per determinate categorie di dati, l’UCN informa preventivamente il Segretariato generale di Interpol e gli UCN degli altri Stati, mediante una comunicazione generale: a. che la trasmissione di dati ad altre autorità diverse dalle autorità estere con compiti di perseguimento penale e di polizia è autorizzata nel singolo caso solo con l’approvazione esplicita dell’UCN; b. di tutte le altre restrizioni di trattamento, imposte all’UCN conformemente alla legislazione federale o cantonale.

4 L’autorizzazione ai sensi del capoverso 3 lettera a avviene conformemente al

diritto svizzero. È competente il capo dell’UCN. Il consulente per la protezione dei dati e delle informazioni presso fedpol deve essere previamente consultato. 5 Se l’UCN intende comunicare al Paese d’origine o di provenienza dati di richie- denti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 199914 sull’asilo.

Art. 12 Richieste del Segretariato generale di Interpol

1 L’UCN risponde alle domande del Segretariato generale di Interpol conforme-

mente al diritto svizzero. Ciò vale in particolare per le domande concernenti: a. la trasmissione di dati della Svizzera, registrati presso il Segretariato gene- rale, a uffici esterni secondo l’articolo 27 del Regolamento Interpol15; b. l’accesso da parte di nuovi uffici a dati della Svizzera registrati presso il Segretariato generale; c. la consultazione e la registrazione, da parte di nuovi uffici, di dati della Svizzera registrati presso il Segretariato generale. 2 La decisione concernente richieste ai sensi del capoverso 1 lettere b e c necessita dell’autorizzazione del capo dell’UCN. Il consulente per la protezione dei dati e delle informazioni presso fedpol deve essere previamente consultato. 3 L’accesso a dati della Svizzera registrati presso il Segretariato generale, o la loro consultazione, è permesso a un ufficio solo se anche la trasmissione dei dati ad esso sarebbe ammessa.

Art. 13 Esattezza delle informazioni L’UCN garantisce l’esattezza e l’attualità delle informazioni di polizia da esso trasmesse.

14 RS 142.314

15 Cfr. nota all’art. 2 cpv. 3.

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Art. 14 Cancellazione di dati del sistema d’informazione di polizia di Interpol 1 I dati del sistema d’informazione di polizia di Interpol sono cancellati non appena non sono più necessari.

2 I dati penalmente rilevanti di cui agli articoli 95–99 del Codice di procedura

penale16 sono conservati al massimo fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena. 3 Il servizio di controllo di fedpol è responsabile della cancellazione dei dati.

Art. 15 Archiviazione dei dati dell’UCN Tutti i dati di cui l’UCN non ha più bisogno sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione, conformemente alla legge del 26 giugno 199817 sull’archiviazione.

Sezione 3: Diritto di informazione, di rettifica e di cancellazione

Art. 16 1 Chi intende richiedere informazioni su dati che la concernono, farli rettificare o cancellare, deve comprovare la propria identità (copia del passaporto o della carta d’identità) e presentare una richiesta scritta al consulente per la protezione dei dati e delle informazioni di fedpol. 2 Le informazioni sono fornite giusta il diritto dell’ente pubblico (Stato estero, Confederazione, Cantone) le cui autorità stanno istruendo o hanno istruito la causa penale. Fedpol inoltra la richiesta per decisione all’autorità competente. 3 Fedpol decide sulla richiesta se ha condotto il procedimento senza delegarlo a un Cantone. 4 La richiesta può essere rifiutata per quanto lo richiedano gli interessi del procedi- mento penale, dell’esecuzione della pena o la prevenzione della criminalità da parte della polizia. 5 Le informazioni circa i dati segnaletici sono fornite conformemente all’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200818. 6 Le informazioni circa i dati di autorità di altri Stati sono fornite conformemente all’articolo 18 del Regolamento Interpol19.

16 RS 312.0 17 RS 152.1 18 RS 361.0

19 Cfr. nota all’art. 2 cpv. 3.

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Sezione 4: Vigilanza e sicurezza dei dati

Art. 17 1 Il consulente per la protezione dei dati e delle informazioni presso fedpol vigila sul trattamento dei dati personali presso l’UCN. 2 Fedpol disciplina il diritto di disporre e di accedere ai dati in un regolamento sul trattamento dei dati e provvede affinché i locali di lavoro siano inaccessibili alle persone non autorizzate.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza Interpol del 1° dicembre 198620 è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2013.

21 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova

20 RU 1986 2318, 1987 520, 1992 1618, 1993 1962, 1996 3097, 1998 1561, 2001 3316, 2005 1351, 2008 4943, 2012 6731

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