AS 2013 2301
Accordo sulla conservazione delle popolazioni dei pipistrelli europei
Traduzione1
Accordo sulla conservazione delle popolazioni dei pipistrelli europei2
Concluso a Londra il 4 dicembre 1991 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 27 giugno 2013 Entrato in vigore per la Svizzera il 27 luglio 2013
Le Parti Contraenti, ricordando la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 19793; riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli Stati europei e negli Stati dell’area di ripartizione non europei, e in particolare la grave minaccia che rappresentano per loro il degrado dell’habitat, gli agenti che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi; consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli Stati europei e negli Stati dell’area di ripartizione non europei sono comuni tanto alle specie migra- trici, quanto a quelle non migratrici e che le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratrici e da quelle non migratrici; ricordando che nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, svol- tasi a Bonn nell’ottobre 1985, è stato concordato di aggiungere la specie dei micro- chiropteri (Molossidae, Rhinolophidea e Vespertilionidae) all’Appendice II della Convenzione ed è stato impartito al Segretariato della Convenzione l’ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie; convinti che la conclusione di un Accordo per tali specie contribuirebbe notevol- mente alla conservazione dei pipistrelli in Europa e nei loro Stati dell’area di riparti- zione non europei, hanno concordato quanto segue:
Art. I Campo d’applicazione e interpretazione Ai fini del presente Accordo: (a) per «Convenzione» si intende la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Bonn, 1979);
RS 0.451.461
1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2013 2301).
2 Testo emendato conformemente alla risoluzione adottata alla riunione delle Parti contraenti svoltasi a Bristol dal 18 al 20 luglio 1995 e alla risoluzione 3.7 adottata nella terza riunione delle Parti contraenti, svoltasi a Bristol dal 24 al 26 luglio 2000. 3 RS 0.451.46
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(b) per «pipistrelli», si intendono le popolazioni di specie di chirotteri come elencate nell’accordo stipulato in Europa e nei loro Stati dell’area di riparti- zione non europei; (c) per «Stato dell’area di ripartizione» si intende qualsiasi Stato (che sia Parte alla Convenzione o meno) che esercita la propria giurisdizione su una parte qualsiasi dell’area di ripartizione di una specie di cui al presente Accordo; (d) per «organizzazione d’integrazione economica regionale» si intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani a cui si applica il presente Accordo, avente competenza in questioni ivi trattate e che è stata debita- mente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere all’Accordo, in conformità con le proprie procedure interne; (e) per «Parti contraenti» si intendono le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente; (f) per «Europa» si intende il continente europeo.
Art. II Disposizioni generali l. Il presente Accordo è un accordo nell’ambito del significato a ciò attribuito dal paragrafo 3 dell’articolo IV della Convenzione.
2. Le disposizioni del presente Accordo non esonerano le Parti contraenti dagli
obblighi da esse assunti ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente. 3. Ogni Parte contraente designerà una o più autorità competenti a cui attribuirà la responsabilità dell’attuazione del presente Accordo. Essa comunicherà il nome e l’indirizzo della sua o delle sue autorità alle altre Parti contraenti.
4. L’adeguato sostegno amministrativo e finanziario per il presente Accordo sarà
determinato dalle Parti contraenti, di concerto con le Parti alla Convenzione. 5. Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento al presente Accordo include un riferimento ai suoi Allegati.
Art. III Obblighi fondamentali 1. Ogni Parte contraente vieterà la cattura, il mantenimento o l’uccisione di pipi- strelli, senza il permesso delle proprie autorità competenti. 2. Ogni Parte contraente identificherà i siti che, nella propria area di giurisdizione, sono importanti per lo stato di conservazione dei pipistrelli, nonché per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine economico e sociale, proteggerà tali siti da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte contraente si impegnerà a individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo. 3. Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in generale, ogni Parte contraente valuterà adeguatamente gli habitat importanti per i pipistrelli.
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4. Ogni Parte contraente adotterà adeguati provvedimenti per promuovere la con-
servazione dei pipistrelli e provvederà a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione dei pipistrelli.
5. Ogni Parte contraente attribuirà a un organo adeguato le responsabilità della
prestazione di consulenza sulla conservazione e la gestione dei pipistrelli nel proprio territorio, con particolare riguardo a quelli che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo. 6. Ogni Parte contraente intraprenderà quelle ulteriori azioni che riterrà necessarie per tutelare le popolazioni di pipistrelli che avrà individuato come in pericolo e ne riferirà, come previsto all’articolo VI. 7. Ogni Parte contraente, se del caso, promuoverà programmi di ricerca relativi alla conservazione e alla gestione dei pipistrelli. Le Parti contraenti si consulteranno su tali programmi di ricerca, e si impegneranno a coordinare tali programmi di conser- vazione e ricerca. 8. Ogni Parte contraente, qualora opportuno, nel valutare l’impiego dei pesticidi esaminerà i loro potenziali effetti sui pipistrelli e si impegnerà a sostituire con alter- native più sicure gli agenti chimici impiegati per il trattamento del legno che conten- gono un elevato grado di tossicità per i pipistrelli.
Art. IV Attuazione nazionale 1. Ogni Parte contraente adotterà, applicherà e farà rispettare i provvedimenti legi- slativi e amministrativi che potranno rendersi necessari al fine di dare effetto al presente Accordo. 2. Le clausole del presente Accordo non incideranno in alcun modo sui diritti delle Parti contraenti di adottare provvedimenti più severi per la conservazione dei pipi- strelli.
Art. V Riunioni degli Stati contraenti 1. Si terranno riunioni periodiche delle Parti contraenti. Il Governo del Regno Unito convocherà la prima riunione delle Parti contraenti entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Le Parti contraenti adotteranno norme procedurali per le loro riunioni e norme finanziarie, comprese le disposizioni inerenti al preventivo e la chiave di ripartizione dei contributi per l’esercizio successivo. Tali norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti. 2. Nel corso delle riunioni le Parti contraenti potranno istituire i gruppi scientifici e gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni. 3. Ogni Stato dell’area di ripartizione od ogni organizzazione d’integrazione eco- nomica regionale che è Parte al presente Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d’Europa in qualità di Segretariato della Convenzione per la conserva- zione della vita selvatica e di suoi biotopi in Europa e organizzazioni intergovernati-
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ve analoghe possono partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori. Qualsiasi agenzia o ente con competenze tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli può partecipare alle riunioni delle Parti inviando osservatori, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti contraenti presenti non si opponga. Soltanto le Parti contraenti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti. 4. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avrà diritto a esprimere un voto. 5. Nelle questioni di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica regionale che sono Parti contraenti eserciteranno il proprio diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono presenti al momento del voto. Un’organizzazione d’integrazione economica regionale non eserciterà il suo diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il proprio, e viceversa.
Art. VI Rapporti sull’attuazione Ogni Parte presenterà a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sull’attuazione del presente Accordo. Il rapporto sarà distribuito alle Parti entro
90 giorni al più tardi dall’apertura della riunione ordinaria.
Art. VII Emendamenti all’Accordo 1. Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti contra- ente.
2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.
3. Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comuni- cati al Depositario almeno 90 giorni prima dell’apertura della riunione. Il Deposita- rio ne inoltrerà immediatamente copie alle Parti.
4. Gli emendamenti al presente Accordo, salvo quelli ai suoi Allegati, saranno
adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per le Parti contraenti che lo hanno accettato 60 giorni dopo la data in cui il quinto strumento di accettazione dell’emendamento è stato depositato presso il Depositario. Successivamente, essi entreranno in vigore per una Parte contraente 30 giorni dopo la data in cui il suo strumento di accettazione è stato depositato presso il Depositario. 5. Ulteriori Allegati ed emendamenti a Allegati saranno adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per tutte le Parti contraenti il sessantesimo giorno successivo alla data della loro adozione da parte della riunione delle Parti, tranne che per quelle che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. 6. Durante i 60 giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito a un ulteriore Allegato o a un emenda- mento a un Allegato mediante notificazione scritta al Depositario,. Una riserva può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notificazione scritta al Depositario; nei riguardi della Parte contraente in questione, l’ulteriore Allegato o l’emendamento entrerà in vigore decorsi 60 giorni dall’avvenuta revoca della riserva.
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7. Uno Stato che diviene Parte all’Accordo dopo l’entrata in vigore di un emenda- mento, se non ha espresso un intento diverso: (a) sarà considerato come Parte all’Accordo emendato; e (b) sarà considerato come Parte all’Accordo non emendato rispetto a ogni Parte non vincolata dall’emendamento.
Art. VIII Riserve Per le disposizioni del presente Accordo non sono ammesse riserve generali. Tutta- via, se diventa Parte contraente in conformità con l’articolo X o XI, uno Stato dell’area di ripartizione o un’organizzazione d’integrazione economica regionale può presentare una specifica riserva in merito a una determinata specie di pipistrello.
Art. IX Composizione delle controversie Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo deve essere oggetto di negoziati fra le Parti in causa.
Art. X Firma, ratifica, accettazione e approvazione Il presente Accordo può essere firmato da Stati dell’area di ripartizione o da orga- nizzazioni d’integrazione economica regionale; possono diventare Parti contraenti: (a) firmandolo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure (b) firmandolo con riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione o appro- vazione e in seguito ratificandolo, accettandolo o approvandolo. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario. Il presente Accordo resterà aperto alla firma fino alla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. XI Adesione Dopo la sua entrata in vigore, il presente Accordo sarà aperto all’adesione di Stati dell’area di ripartizione o di organizzazioni d’integrazione economica regionali. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.
Art. XII Entrata in vigore Il presente Accordo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell’area di ripartizione saranno diventati Parti contraenti, ai sensi dell’articolo X. Successivamente entrerà in vigore per uno Stato firmatario o aderente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
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Art. XIII Denuncia e cessazione della validità Ogni Parte contraente potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario. L’Accordo resterà in vigore per almeno dieci anni; in seguito cesserà di essere valido appena non ne saranno Parti almeno cinque Parti contraenti.
Art. XIV Depositario L’originale del presente Accordo, redatto in inglese, francese e tedesco, ciascuna versione facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno Unito, che funge da Depositario; esso ne inoltrerà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale che abbiano firmato l’Accordo. Il Depositario informerà tutti gli Stati dell’area di ripartizione e tutte le organizza- zioni d’integrazione economica regionale per quanto concerne le firme, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’entrata in vigore del presente Accordo, gli eventuali emendamenti, le riserve e le denunce.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il pre- sente Accordo.
Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.
(Seguono le firme)
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Allegato 1
Specie di pipistrelli che si trovano in Europa cui si applica il presente Accordo
Pteropodidae Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810) – Pipistrello della frutta egiziano
Emballonuridae Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830) – Pipistrello delle tombe dal ventre nudo
Rhinolophidae Rhinolophus blasii Peters, 1866 – Rinolofo di Blasius Rhinolophus euryale Blasius, 1853 – Rinolofo euriale Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) – Rinolofo maggiore Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – Rinolofo minore Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 – Rinolofo di Mehely
Vespertilionidae Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) – Barbastello Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830) – Barbastello asiatico Eptesicus bottae (Peters, 1869) – Serotino di Botta Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) – Serotino di Nilsson Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – Serotino comune Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) – Vespertilio di Bechstein Myotis blythii (Tomes, 1857) – Vespertilio di Blyth Myotis brandtii (Eversmann, 1845) – Vespertilio di Brandt Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) – Vespertilio di Capaccini Myotis dasycneme (Boie, 1825) – Vespertilio dasicneme Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) – Vespertilio di Daubenton Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) – Vespertilio smarginato Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – Vespertilio maggiore Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) – Vespertilio mustacchino Myotis nattereri (Kuhl, 1817) – Vespertilio di Natterer Myotis schaubi Kormos, 1934 – Vespertilio di Schaub Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) – Nottola gigante
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Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) – Nottola di Leisler Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – Nottola Otonycteris hemprichii (Peters, 1859) – Orecchione di Hemprich Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) – Pipistrello albolimbato Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) – Pipistrello di Nathusius Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) – Pipistrello nano Pipistrellus pygmaeus4 Leach, 1825 – Pipistrello pigmeo Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837) – Pipistrello di Savi Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – Orecchione Plecotus austriacus (Fischer, 1829) – Orecchione meridionale Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 – Serotino bicolore Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) – Miniottero di Schreiber
Molossidae Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) – Molosso di Cestoni
4 Previa approvazione del nome da parte della Commissione Internazionale di
Nomenclatura Zoologica.
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Campo d’applicazione il 28 giugno 2013 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Firma senza riserva di ratifica (Fi)
Albania 22 marzo 2001 A 21 aprile 2001 Belgio* 14 maggio 2003 13 giugno 2003 Bulgaria 9 novembre 1999 A 9 dicembre 1999 Ceca, Repubblica 24 febbraio 1994 A 26 marzo 1994 Cipro 13 novembre 2012 A 13 dicembre 2012 Croazia 8 agosto 2000 A 7 settembre 2000 Danimarca 6 gennaio 1994 5 febbraio 1994 Estonia* 11 novembre 2004 A 11 dicembre 2004 Finlandia 20 settembre 1999 A 20 ottobre 1999 Francia 7 luglio 1995 6 agosto 1995 Georgia 25 luglio 2002 A 24 agosto 2002 Germania 18 ottobre 1993 16 gennaio 1994 Irlanda 21 giugno 1995 21 luglio 1995 Italia 20 ottobre 2005 A 19 novembre 2005 Lettonia 1° agosto 2003 A 31 agosto 2003 Lituania 28 novembre 2001 A 28 dicembre 2001 Lussemburgo 29 ottobre 1993 16 gennaio 1994 Macedonia 15 settembre 1999 A 16 ottobre 1999 Malta 2 marzo 2001 A 1° aprile 2001 Moldova 2 febbraio 2001 A 4 marzo 2001 Monaco 23 luglio 1999 A 22 agosto 1999 Montenegro 28 marzo 2011 A 27 aprile 2011 Norvegia 3 febbraio 1993 Fi 16 gennaio 1994 Paesi Bassi 17 marzo 1992 16 gennaio 1994 Polonia 10 aprile 1996 A 10 maggio 1996 Portogallo 10 gennaio 1996 9 febbraio 1996 Azzorre 20 settembre 2010 20 settembre 2010 Madeira 20 settembre 2010 20 settembre 2010 Regno Unito 9 settembre 1992 16 gennaio 1994 Gibilterra 9 settembre 1992 16 gennaio 1994 Guernsey 23 giugno 1999 23 giugno 1999 Jersey 29 ottobre 2001 29 ottobre 2001 Man, Isola di 9 settembre 1992 16 gennaio 1994 Romania 20 luglio 2000 A 19 agosto 2000 San Marino 9 aprile 2009 A 9 maggio 2009 Slovacchia 9 luglio 1998 A 8 agosto 1998 Slovenia 5 dicembre 2003 A 4 gennaio 2004
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Firma senza riserva di ratifica (Fi)
Svezia 4 marzo 1992 Fi 16 gennaio 1994 Svizzera 27 giugno 2013 A 27 luglio 2013 Ucraina 30 settembre 1999 A 30 ottobre 1999 Ungheria 22 giugno 1994 A 22 luglio 1994 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico, Sezione Trattati interna- zionali, 3003 Berna.