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AS 2013 2323

Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Modifica del 22 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20121, decreta:

I La legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Ingresso, primo comma visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale3;

Art. 4a Conclusione 1 IlConsiglio federale può concludere convenzioni internazionali autonoma di convenzioni adottate nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale, in internazionali materia di: da parte del Consiglio federale a. prevenzione dell’inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento; b. sicurezza degli equipaggi; c. prevenzione delle avarie; d. operazioni di ricerca e salvataggio in caso di pericolo.

2 Prima di concludere una convenzione internazionale consulta le cer-

chie interessate.