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AS 2013 2343

AS 2013 2343

Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 15 luglio 2013

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2013.

15 luglio 2013 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dellʼUE concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1, n. 5

Categoria Testo normativo dell’UE

5. embrioni di bovini Decisione 2006/168/CE della Commissione, del

4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/309/UE, GU L 172 del 25.6.2013, pag. 32.

Cap. 3, n. 8

Categoria Testo normativo dell’UE

8. embrioni di bovini Decisione 2006/168/CE della Commissione, del

4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/309/UE, GU L 172 del 25.6.2013, pag. 32.

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