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AS 2013 2377

Convenzione tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi dell'industria orologiera

Traduzione1

Convenzione tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera

Conclusa il 14 dicembre 2011 Entrata in vigore mediante scambio di note il 2 agosto 2013

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione Russa qui appresso denominati le Parti; desiderosi di promuovere gli scambi tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Secondo la presente Convenzione, l’espressione «autorità competente» designa: nella Federazione Russa, l’autorità di controllo statale del Ministero delle finanze della Federazione Russa; nella Confederazione Svizzera, l’Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi; l’espressione «legislazione della Federazione Russa» designa la legge federale numero 41-FZ del 26 marzo 1998 concernente i metalli preziosi e le pietre preziose, la decisione numero 643 del 18 giugno 1999 del Governo della Federazione Russa concernente la procedura per la verifica e la punzonatura dei lavori di metalli pre- ziosi, il decreto numero 1n dell’11 gennaio 2009 del Ministero delle finanze della Federazione Russa concernente l’entrata in vigore delle istruzioni per il controllo della verifica nonché le modifiche di tali disposizioni; l’espressione «legislazione della Confederazione Svizzera» designa la legge del 20 giugno 19332 sul controllo dei metalli preziosi, che regola il commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, l’ordinanza dell’8 maggio 19343 sul controllo dei metalli preziosi e le Istruzioni del 1° maggio 2010 concernenti l’ap- plicazione della legislazione sul controllo dei metalli preziosi nonché le modifiche di tali disposizioni; l’espressione «lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera» designa orologi da polso, da tasca e altri orologi simili, compresi i cronografi, con casse d’orologio di metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio) e le loro leghe. L’espressione

RS 0.941.366.5

1 Dal testo originale tedesco (AS 2013 2377).

2 RS 941.31 3 RS 941.311

2011-2969 2377

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori di RU 2013

comprende, da un lato, sia gli orologi con bracciale di metalli preziosi e le loro leghe sia gli orologi con parti di metalli preziosi e, d’altro lato, gli orologi senza bracciale; l’espressione «marchio ufficiale» designa: nella Federazione Russa, un marchio di verifica ai sensi della decisione numero 643 del 18 giugno 1999 del Governo della Federazione Russa concernente la procedura per la verifica e la punzonatura dei lavori di metalli preziosi; nella Confederazione Svizzera, un marchio di garanzia di cui all’articolo 15 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi; l’espressione «marchio del fabbricante» designa: nella Federazione Russa, un marchio d’artefice ai sensi della decisione numero 643 del 18 giugno 1999 del Governo della Federazione Russa concernente la procedura per la verifica e la punzonatura dei lavori di metalli preziosi; nella Confederazione Svizzera, un marchio d’artefice di cui all’articolo 9 della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi o un marchio collettivo d’artefice di cui all’articolo 60 dell’ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi; l’espressione «indicazione del titolo legale» designa: nella Federazione Russa, l’indicazione del titolo ai sensi della decisione numero 643 del 18 giugno 1999 del Governo della Federazione Russa concernente la procedura per la verifica e la punzonatura dei lavori di metalli preziosi; nella Confederazione Svizzera, l’indicazione del titolo secondo gli articoli 7 e 7a della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi; l’espressione «analizzatore XRF» designa una tecnica di analisi non distruttiva effettuata con lo spettrometro a fluorescenza a raggi X.

Art. 2 Tramite l’apposizione del marchio ufficiale sui lavori di metalli preziosi dell’indu- stria orologiera, l’autorità competente attesta: – che il titolo effettivo corrisponde all’indicazione del titolo legale; e garantisce: – che ha verificato il titolo del metallo prezioso nei lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera; e – che ha identificato il marchio registrato del fabbricante apposto sui lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera.

Art. 3 1. I lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera che al momento della loro importazione nella Confederazione Svizzera recano l’impronta del marchio del fabbricante e l’impronta del marchio ufficiale della Federazione Russa, compresa

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l’indicazione del titolo legale, non sono soggetti a nuova verifica, a nuovo controllo o alla punzonatura nella Confederazione Svizzera, sempre che essi soddisfino le disposizioni della legislazione della Confederazione Svizzera e della presente Con- venzione. Sono fatte salve le campionature di cui all’articolo 5 della presente Convenzione. All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, i lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera sono presentati alle autorità competenti, il cui compito è di verificare la presenza dei marchi ufficiali della Federazione Russa e l’indicazione del titolo legale conformemente alla legislazione della Federazione Russa. 2. I lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera che al momento della loro importazione nella Federazione Russa recano l’impronta del marchio ufficiale della Confederazione Svizzera e l’impronta del marchio del fabbricante compresa l’indicazione del titolo legale, non sono soggetti a nuova verifica, a nuovo controllo o alla punzonatura nella Federazione Russa, sempre che essi soddisfino le disposi- zioni della legislazione della Federazione Russa e della presente Convenzione. Sono fatte salve le campionature di cui all’articolo 5 della presente Convenzione. All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, i lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera sono presentati alle autorità competenti, il cui compito è di verificare la presenza dell’impronta dei marchi ufficiali della Confederazione Svizzera e l’indicazione del titolo legale conformemente alla legislazione della Confederazione Svizzera.

Art. 4 Il titolare del marchio del fabbricante, che ha depositato lo stesso presso le autorità competenti della Federazione Russa, è dispensato dall’obbligo di depositare il suo marchio nella Confederazione Svizzera. Il titolare del marchio del fabbricante, che ha depositato lo stesso presso le autorità competenti della Confederazione Svizzera, è dispensato dall’obbligo di depositare il suo marchio nella Federazione Russa.

Art. 5 Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono a nessuna delle Parti di effettuare campionature su lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera, recanti le impronte del marchio ufficiale, marchio del fabbricante e le indicazioni del titolo legale conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione. Dette prove non dovranno essere eseguite in modo da ostacolare l’importazione dei lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera finché le impronte dei marchi ufficiali, il marchio del fabbricante e le indicazioni del titolo legale siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.

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Art. 6 1. Le campionature sui lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera vengono in linea di principio effettuate tramite la prova sulla pietra di paragone e tramite l’analizzatore XRF, impiegando tecniche di analisi fondate sul prelevamento del materiale che non causano la distruzione dell’oggetto.

2. La verifica del titolo effettivo si svolge come segue:

– nella Federazione Russa conformemente alla parte 3 dell’Istruzione per il controllo e la verifica; – nella Confederazione Svizzera conformemente ai metodi descritti nelle deci- sioni tecniche presenti nell’allegato II della Convenzione del 19724 concer- nente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso. Tra il titolo effettivo e l’indicazione del titolo legale non sono ammessi scostamenti in negativo.

Art. 7 1. I lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera della Confederazione Sviz- zera introdotti sul territorio della Federazione Russa che non recano l’impronta del marchio ufficiale, del marchio del fabbricante e/o non dispongono dell’indicazione del titolo legale della Confederazione Svizzera oppure recano impronte che non cor- rispondono agli esempi, alle riproduzioni e alle descrizioni ottenute dalle autorità competenti della Federazione Russa conformemente all’articolo 8 della presente Convenzione e/o che tra il titolo effettivo e l’indicazione del titolo legale della Federazione Russa registrano scostamenti in negativo, devono essere rispediti al vettore unitamente all’indicazione esaustiva delle motivazioni che hanno portato al rifiuto della merce. 2. I lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera della Federazione Russa introdotti sul territorio della Confederazione Svizzera che non recano l’impronta del marchio ufficiale, del marchio del fabbricante e/o non dispongono dell’indicazione del titolo legale della Federazione Russa oppure recano impronte che non corrispon- dono agli esempi, alle riproduzioni e alle descrizioni ottenute dalle autorità compe- tenti della Confederazione Svizzera conformemente all’articolo 8 della presente Convenzione e/o che tra il titolo effettivo e l’indicazione del titolo legale della Confederazione Svizzera registrano scostamenti in negativo, devono essere rispediti al vettore unitamente all’indicazione esaustiva delle motivazioni che hanno portato al rifiuto della merce. 3. L’autorità competente dello Stato dell’altra Parte sarà ragguagliata in merito.

4 RS 0.941.31

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Art. 8 1. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente quanto prima i dati seguenti: a) informazioni sulla legislazione che disciplina la fabbricazione, il commercio e il controllo dei lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera; b) riproduzioni e descrizioni del marchio ufficiale nonché esempi d’impronte del marchio ufficiale sui lavori di metalli preziosi dell’industria orologiera. Su richiesta scritta, le Parti si trasmettono vicendevolmente le riproduzioni e le descrizioni del marchio del fabbricante e delle indicazioni del titolo. 2. Le autorità competenti provvedono tempestivamente a scambiarsi informazioni in merito alle modifiche apportate alla legislazione di cui alla lettera a) numero 1 del presente articolo e mettono a disposizione l’una dell’altra le riproduzioni, le descri- zioni e le impronte di cui alla lettera b) numero 1 del presente articolo che sono state modificate.

Art. 9 Le Parti prendono tutti i provvedimenti necessari al fine di vietare la contraffazione e l’abuso delle impronte del marchio ufficiale dello Stato dell’altra Parte, nonché la modificazione non autorizzata o la cancellazione dell’indicazione del titolo o delle impronte del marchio del fabbricante dopo che sia stato apposto il marchio ufficiale dell’autorità competente. Una Parte prende tutti i provvedimenti necessari se dispone di prove sufficienti oppure se l’altra Parte la informa del fatto che il marchio ufficiale è stato contraf- fatto o usato abusivamente oppure che la merce è stata modificata, dopo l’appo- sizione del marchio ufficiale, senza il consenso del fabbricante o senza apposizione del marchio del titolo, oppure che l’impronta del marchio del fabbricante è stata modificata o cancellata.

Art. 10 Eventuali controversie tra le Parti sorte in seguito all’applicazione e all’interpreta- zione della presente Convenzione vengono eliminate attraverso consultazioni e trattative.

Art. 11 Se necessario le Parti avviano consultazioni, il cui svolgimento è stato congiunta- mente convenuto, con l’obiettivo di verificare l’attuazione della presente Conven- zione e l’opportunità di apportarvi modifiche. Al fine di attuare le disposizioni della presente Convenzione, le Parti possono con- cludere convenzioni concernenti oggetti separati.

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Art. 12 La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato ed entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento della seconda notifica con la quale le Parti si scam- biano per via diplomatica informazioni in merito alla conclusione delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 13 La presente Convenzione può essere denunciata unilateralmente in qualsiasi mo- mento dalle Parti attraverso notifica scritta all’altra Parte. La presente Convenzione decade un anno dopo la ricezione della notifica di denuncia a meno che le Parti attuino accordi diversi prima della scadenza di tale termine.

Fatto a Mosca, il 14 dicembre 2011, in due esemplari in lingua russa, tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d’interpreta- zione tra il testo russo e quello tedesco, prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Federazione Russa: Pierre Helg Sergej Dmitriewich Schatalow

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