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AS 2013 2467

Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni

Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni

del 23 dicembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta:

Art. 1

1 A complemento della Convenzione del 21 gennaio 19933 tra la Confederazione

Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in mate- ria di imposte sul reddito e sul patrimonio, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire con il Lussemburgo, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Il riferimento alle informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscri- minata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosi- mile. Sebbene le informazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expe- dition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

2 La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una

Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se il Lus- semburgo: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. 3 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 2. 4 Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 2 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispet- tati.

RS 672.951.80

2011-0482 2467

Convenzione con il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni. DF RU 2013

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.4

7 agosto 2013 Cancelleria federale

4 FF 2012 157

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