AS 2013 25
AS 2013 25
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 19 dicembre 2012
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 all’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.1939 e 1008.6039
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) duro per la fabbricazione di esente
19 39 enzimi per foraggi
Osservazione: L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
1008. Triticale per la fabbricazione esente
60 39 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento