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AS 2013 2507

Decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006

Decreto federale concernente l’approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006

del 1° ottobre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20092, decreta:

Art. 1

1 La Convenzione del 23 febbraio 20063 sul lavoro marittimo è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 La legge federale del 23 settembre 19534 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 4

4 L’Ufficio svizzero della navigazione marittima può delegare a

società di classificazione riconosciute taluni compiti d’ispezione, di controllo o compiti decisionali, segnatamente quelli previsti dalla Convenzione del 23 febbraio 20065 sul lavoro marittimo.

Art. 45 cpv. 1

1 L’armatore è il proprietario della nave oppure ogni altro ente o

persona alla quale il proprietario ha affidato la responsabilità dello sfruttamento della nave e che, assumendosi tale responsabilità, ha accettato di incaricarsi dei compiti e degli obblighi che spettano agli armatori ai sensi della Convenzione del 23 febbraio 20066 sul lavoro marittimo, indipendentemente dal fatto che altri enti o per- sone adempiano a suo nome ad alcuni di questi compiti o respon- sabilità.

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Approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo. DF RU 2013

Art. 59 cpv. 3

3 A richiesta del capitano o delle organizzazioni di datori di lavoro e

di lavoratori interessate, il Consolato è autorizzato a domandare all’autorità competente, in nome della Confederazione Svizzera, l’assistenza giudiziaria di uno Stato estero.

Art. 63 cpv. 2

2 Il Consiglio federale emana, tenuto conto delle convenzioni inter-

nazionali e degli usi in vigore nella navigazione marittima e dopo aver sentito le cerchie interessate, le disposizioni concernenti: a. i requisiti minimi per il lavoro della gente di mare a bordo di una nave; b. le condizioni di lavoro; c. gli alloggi, le strutture ricreative, il vitto incluso il servizio di catering; d. la tutela della salute, l’assistenza medica, l’assistenza sociale e la protezione in materia di sicurezza sociale; e. l’adempimento e l’applicazione delle disposizioni della Con- venzione del 23 febbraio 20067 sul lavoro marittimo.

Art. 70 lett. j–l Il contratto d’arruolamento deve indicare in modo chiaro e preciso i diritti e gli obblighi delle due parti; in particolare, esso deve enun- ciare: j. il nome e l’indirizzo dell’armatore; k. il diritto della gente di mare al rimpatrio; l. se del caso, il rinvio al contratto collettivo di lavoro.

Art. 77 cpv. 2

2 Il contratto d’arruolamento concluso per una durata indeterminata

può essere disdetto in ogni momento da entrambe le parti mediante preavviso scritto di sette giorni; se il termine scade in corso di viag- gio, il contratto è prorogato sino all’arrivo della nave al prossimo porto. Nel contratto possono essere convenuti termini di disdetta più lunghi. I termini di disdetta devono essere identici per entrambe le parti.

7 RS 0.822.81; RU 2013 2511

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Art. 82 cpv. 1

1 L’arruolato sbarcato ha il diritto di farsi ricondurre, a spese

dell’armatore, nel luogo d’arruolamento, a meno che abbia egli stesso disdetto il contratto per motivi ingiustificati o che detto con- tratto sia stato sciolto per motivi gravi a lui imputabili.

Art. 150a Violazione delle disposizioni della Il capitano o l’armatore di una nave svizzera che viola le disposizio- Convenzione ni della Convenzione del 23 febbraio 20068 sul lavoro marittimo è sul lavoro marittimo punito con la multa.

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge fede- rale di cui all’articolo 2.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010 Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

20 gennaio 2011.9 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 20 agosto 2013.

20 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RS 0.822.81; RU 2013 2511 9 FF 2010 5827

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