Lexipedia

AS 2013 2679

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo)

del 26 marzo 2013

La Direzione scolastica del PF di Zurigo, visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la formazione continua universitaria presso il Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo); b. le competenze in questo settore.

Art. 2 Definizione e scopo della formazione continua 1 La formazione continua universitaria costituisce la prosecuzione o la ripresa di un apprendimento organizzato al termine di una fase di formazione universitaria, nor- malmente di livello master (prima formazione). Essa è basata sulla ricerca e si svolge durante o dopo un’attività professionale iniziata al termine della prima for- mazione. 2 I corsi di formazione continua di alto livello del PF di Zurigo hanno come obiet- tivo: a. la specializzazione e l’approfondimento nell’ambito specifico della prima formazione; b. la possibilità di concludere la prima formazione partendo da un titolo diverso da quello dell’ambito specifico; o c. l’integrazione e l’ampliamento inter- e multidisciplinari della prima forma- zione.

RS 414.134.1 1 RS 414.110.37

2013-1880 2679

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2013

3 In casi eccezionali la formazione continua può seguire direttamente la prima for- mazione: a. se i cicli di studio della prima formazione non contemplano i relativi corsi; b. per promuovere in modo mirato l’accesso al mondo del lavoro al termine della prima formazione. 4 La formazione continua punta anche a promuovere le nuove leve tra i diplomati del PF di Zurigo e a favorire il reinserimento professionale.

Art. 3 Formazione continua La formazione continua al PF di Zurigo comprende: a. i programmi di formazione continua; b. i corsi di perfezionamento; c. i corsi su misura per imprese e organizzazioni (customized programmes); d. l’utilizzo delle risorse e delle piattaforme d’apprendimento digitali (corsi e-learning).

Art. 4 Competenze e organizzazione 1 La Direzione scolastica approva i regolamenti e il bilancio dei programmi di for- mazione continua. 2 Il rettore decide in merito all’ammissione dei candidati dei programmi master su richiesta delle direzioni dei programmi.

3 Ogni programma di formazione continua si svolge sotto la responsabilità di una

direzione di programma. La direzione è competente per: a. la selezione preliminare dei candidati al programma master; b. la selezione dei candidati al Diploma of Advanced Studies e al Certificate of Advanced Studies; c. lo svolgimento del programma; d. la gestione dei fondi; e. la garanzia della qualità; f. la stesura di rapporti. 4 La competenza per gli altri corsi di formazione continua spetta rispettivamente ai dipartimenti, agli istituti e ai professori del PF di Zurigo che li organizzano. 5 Il Centro per la formazione continua del PF di Zurigo coordina e promuove tutti i corsi di formazione continua del PF di Zurigo. Il centro è sottoposto all’autorità del rettore.

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2013

Capitolo 2: Programmi di formazione continua Sezione 1: Scopo e definizione

Art. 5 1 I programmi di formazione continua si rivolgono di norma a specialisti altamente qualificati, nonché a funzionari tecnici e scientifici e a dirigenti pubblici, privati e amministrativi titolari di un diploma universitario di livello master. 2 I programmi di formazione continua puntano ad approfondire, modificare o ampli- are in modo interdisciplinare le competenze specifiche dei partecipanti, a promuo- vere le nuove leve tra i diplomati e i collaboratori del PF di Zurigo e a favorire il reinserimento professionale.

3 L’offerta formativa comprende:

a. i programmi master della formazione continua universitaria: Master of Advanced Studies (MAS) e (Executive) Master of Business Administration ((E)MBA; b. i Diploma of Advanced Studies (DAS) e i Certificate of Advanced Studies (CAS). 4 I programmi di formazione continua sono strutturati in base ai piani di studi, i quali s’ispirano all’obiettivo del programma e tengono conto, per quanto possibile, degli interessi dei partecipanti.

Sezione 2: Programmi master della formazione continua universitaria

Art. 6 Definizione, scopo e durata 1 I programmi master della formazione continua universitaria sono corsi post-terziari strutturati di lunga durata che si rivolgono ai titolari di un diploma universitario e puntano all’approfondimento, alla modifica o all’ampliamento interdisciplinare delle loro competenze specifiche.

2 I programmi comprendono:

a. Master of Advanced Studies MAS; b. (Executive) Master of Business Administration (E)MBA.

3 I programmi sottostanno alle seguenti regole:

a. durano normalmente un anno come studio a tempo pieno o due anni come studio a tempo parziale parallelo all’attività lavorativa; b. comprendono almeno 60 crediti ECTS; c. prevedono normalmente almeno 600 ore di colloqui sotto forma di lezioni, esercizi, seminari o altri corsi organizzati;

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2013

d. richiedono l’elaborazione durante diversi mesi di un lavoro di master o di un progetto didattico scritto.

4 I dettagli sono disciplinati nei regolamenti di studio dei programmi.

Art. 7 Diploma e titolo accademico

1 I candidati che concludono con successo un programma master di formazione

continua ricevono dal PF di Zurigo un diploma di master di formazione continua in cui figurano l’oggetto del programma e il titolo accademico conseguito. Il diploma viene firmato dal rettore e dal capo del dipartimento. 2 A seconda del tipo di programma master il tiolo sarà «Master of Advanced Studies ETH in … (specializzazione)» o «(Executive) Master of Business Administration ETH in … (specializzazione)». L’eventuale approfondimento è menzionato dopo la specializzazione: «Approfondimento in … (approfondimento)».

3 Il titolo autorizza a impiegare:

a. le sigle MAS ETH … (sigla della specializzazione/dell’approfondimento) o (E)MBA ETH (sigla della specializzazione/dell’approfondimento); b. le denominazioni generiche «MAS ETH» o «(E)MBA ETH». 4 In caso di programmi speciali o di collaborazione con un’altra università è ammes- so il conferimento di altri titoli. Nel caso dei programmi master interuniversitari il titolo viene conferito a nome del PF di Zurigo e delle altre università partecipanti. 5 Il titolo master è protetto ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 lettere b e c della legge del 4 ottobre 19912 sui PF.

Art. 8 Supplemento al diploma e sintesi delle prestazioni

1 Unitamente al diploma di master viene rilasciato un supplemento al diploma che

descrive livello, contesto, contenuto e status del ciclo di studio frequentato e conclu- so. 2 Se i controlli delle competenze sono stati valutati tramite note può essere rilasciata anche una pagella.

3 Chi viene escluso dal programma master prima di conseguire il diploma o inter-

rompe gli studi può richiedere alla direzione di programma una sintesi delle presta- zioni. Il documento riporta le prestazioni di studio fornite e valutate fino all’esclusione o all’interruzione degli studi e i crediti ECTS acquisiti.

Art. 9 Ammissione, iscrizione e immatricolazione

1 Può essere ammesso a un programma master della formazione continua universita-

ria chi possiede un diploma di master di un PF o un titolo di un’altra scuola univer- sitaria riconosciuto come equivalente. L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato.

2 RS 414.110

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2013

2 I candidati altamente qualificati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 possono essere ammessi in via eccezionale se dimostrano di aver maturato un’espe- rienza professionale pertinente e di possedere le qualifiche supplementari negli ambiti specifici richiesti. 3 Il numero dei partecipanti a un programma master può essere limitato in base alle risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali esperienza professio- nale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse. Inoltre, nel caso dei programmi master interdisciplinari la composizione dei partecipanti viene decisa dalla dire- zione.

4 Non sussiste alcun diritto ad essere ammessi a un programma master.

5 Per tutta la durata di frequenza del programma master i partecipanti sono immatri- colati come studenti del PF di Zurigo. 6 Il Centro per la formazione continua stabilisce le formalità necessarie per l’iscri- zione e l’immatricolazione.

Art. 10 Riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti

1 I crediti ECTS acquisiti con una precedente formazione possono essere ricono-

sciuti se: a. sono stati acquisiti presso il PF di Zurigo o un istituto di formazione ricono- sciuto come equivalente; b. sono stati acquisiti non più di cinque anni prima; e c. i contenuti e i risultati didattici vengono valutati come equivalenti dalla dire- zione di programma. 2 I crediti riconosciuti non possono superare il 20 per cento della totalità del pro- gramma, a meno che non si tratti di un programma modulare i cui moduli possono essere frequentati come corsi indipendenti.

3 I singoli regolamenti di studio possono prevedere condizioni più restrittive.

Sezione 3: Diploma of Advanced Studies e Certificate of Advanced Studies

Art. 11 Definizione, scopo e durata

1 I Diploma of Advanced Studies (DAS) e i Certificate of Advanced Studies (CAS)

sono corsi di formazione continua post-terziari strutturati di breve durata pensati per i titolari di un diploma universitario che si svolgono parallelamente all’attività lavorativa e puntano all’approfondimento, alla modifica o all’ampliamento interdi- sciplinare delle loro competenze specifiche.

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2013

2 I programmi DAS sottostanno alle seguenti regole:

a. comprendono almeno 30 crediti ECTS; b. prevedono normalmente almeno 300 ore di colloqui sotto forma di lezioni, esercizi, seminari o altri corsi organizzati; c. richiedono normalmente l’elaborazione di un progetto didattico o di un lavoro finale scritto.

3 I programmi CAS sottostanno alle seguenti regole:

a. comprendono almeno 10 crediti ECTS; b. prevedono normalmente almeno 150 ore di colloqui sotto forma di lezioni, esercizi, seminari o altri corsi organizzati; c. possono richiedere l’elaborazione di un progetto didattico o di un lavoro finale scritto.

4 I dettagli sono disciplinati nei regolamenti di studio dei programmi.

Art. 12 Diploma di formazione continua, certificato di formazione continua

1 Ai candidati che concludono con successo un programma DAS o CAS viene

rilasciato rispettivamente un diploma di formazione continua o un certificato di formazione continua in cui figurano l’oggetto e la dimensione del programma. Il documento viene firmato dal capo del dipartimento e dal delegato del programma.

2 Le denominazioni dei titoli sono: «Diploma of Advanced Studies ETH in … (spe-

cializzazione)» oppure «Certificate of Advanced Studies ETH in … (specializza- zione)». 3 Nel caso di DAS o CAS interuniversitari il diploma o il certificato viene conferito a nome del dipartimento competente del PF di Zurigo e delle sezioni responsabili delle altre università partecipanti. 4 Unitamente al diploma di formazione continua viene rilasciato un supplemento al diploma che descrive livello, contesto, contenuto e status del ciclo di studio frequen- tato e concluso. 5 Se i controlli delle competenze sono stati valutati tramite note può essere rilasciata una pagella. 6 Chi viene escluso prima di conseguire il diploma o il certificato o interrompe gli studi può richiedere alla direzione di programma una sintesi delle prestazioni. Il documento riporta le prestazioni di studio fornite e valutate fino all’esclusione o all’interruzione degli studi e i crediti ECTS acquisiti.

Art. 13 Ammissione, iscrizione e registrazione

1 Può essere ammesso a un programma DAS o CAS chi possiede un diploma di

master di un PF o un titolo di un’altra scuola universitaria riconosciuto come equiva- lente. L’ammissione si basa sul dossier personale del candidato.

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2013

2 I candidati altamente qualificati che non soddisfano le condizioni del capoverso 1 possono essere ammessi in via eccezionale se dimostrano di aver maturato un’esperienza professionale pertinente e di possedere le qualifiche supplementari negli ambiti specifici richiesti. 3 Il numero dei partecipanti a un programma DAS o CAS può essere limitato in base alle risorse disponibili in termini di assistenza e istituti di formazione. In questo caso i candidati vengono selezionati secondo ulteriori criteri quali esperienza professio- nale, qualifiche e particolari conoscenze pregresse.

4 Non sussiste alcun diritto ad essere ammessi a un programma DAS o CAS.

5 L’iscrizione si effettua presso la segreteria di programma competente.

6 Il Centro per la formazione continua registra i partecipanti ai programmi DAS e CAS qualora ciò sia previsto dal rispettivo programma. I candidati, tuttavia, non sono immatricolati come studenti del PF di Zurigo.

Art. 14 Riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti Il riconoscimento dei crediti ECTS precedentemente acquisiti è disciplinato dall’articolo 10.

Capitolo 3: Corsi di perfezionamento

Art. 15 Definizione e scopo 1 I corsi di perfezionamento (compresi seminari e conferenze) hanno come obiettivo l’aggiornamento delle conoscenze, nonché lo sviluppo, l’approfondimento, il trasfe- rimento e lo scambio di competenze nei vari ambiti specifici del PF di Zurigo. 2 Tali corsi durano normalmente da uno a dieci giorni e si rivolgono agli specialisti qualificati provenienti dal mondo della pratica professionale. 3 I corsi vertono sulle conoscenze acquisite nell’ambito della ricerca universitaria e sull’applicazione pratica del sapere.

Art. 16 Attestati La frequenza dei corsi di perfezionamento può essere confermata con un attestato di partecipazione.

Art. 17 Ammissione

1 Sono ammessi ai corsi di perfezionamento:

a. i titolari di un diploma universitario; b. i membri del PF di Zurigo; c. gli specialisti qualificati senza diploma universitario ma in possesso di quali- fiche supplementari ed esperienza professionale.

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2013

2 La decisione in merito all’ammissione spetta ai responsabili dei corsi di perfezio- namento.

Capitolo 4: Corsi su misura (Customized Programmes)

Art. 18 Definizione e scopo 1 I dipartimenti, gli istituti e i professori del PF di Zurigo tengono corsi su misura specifici per imprese, organizzazioni e amministrazioni.

2 Tali corsi si svolgono presso il PF di Zurigo o l’istituto che li offre.

3 Si applicano i criteri di qualità previsti dal PF di Zurigo per i corsi di formazione continua.

Art. 19 Attestati La frequenza dei corsi su misura può essere confermata con un attestato di parte- cipazione.

Art. 20 Ammissione D’intesa con l’istituto competente, oltre ai titolari di un diploma universitario, i responsabili dello svolgimento dei corsi su misura ammettono anche gli specialisti qualificati e i membri delle scuole universitarie.

Capitolo 5: Risorse e piattaforme d’apprendimento digitali

Art. 21 1 Le risorse e le piattaforme d’apprendimento digitali (corsi e-learning) sono una componente integrata o separata delle offerte formative normalmente utilizzata a fini di formazione continua esterna. 2 L’utilizzo delle risorse e delle piattaforme d’apprendimento digitali è disciplinato dai rispettivi gestori.

Capitolo 6: Tasse

Art. 22 Le tasse di iscrizione, partecipazione e rinuncia agli studi sono disciplinate dall’ordinanza del 31 maggio 19953 sulle tasse nel settore dei PF.

3 RS 414.131.7

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2013

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni transitorie 1 I regolamenti e le tasse dei programmi di formazione continua sono adeguati alla presente ordinanza al massimo entro il 31 dicembre 2013. 2 I programmi di formazione continua, i corsi di perfezionamento e gli altri corsi messi a concorso o in fase di svolgimento al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono disciplinati fino alla loro conclusione dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 settembre 19884 sulla postformazione.

Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.

26 marzo 2013 In nome della Direzione scolastica: Il presidente, Ralph Eichler Il segretario generale, Hugo Bretscher

4 RU 1988 2181, 1991 1446, 1992 1848

Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo RU 2013