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AS 2013 2731

Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale

Correzione

Ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale

del 23 novembre 2005 (RU 2005 5929; RS 817.022.102)

Art. 12 cpv. 1, parte introduttiva

Invece di: 1 L’acqua minerale artificiale deve distinguersi per la speciale provenienza geo- logica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza origi- nale, nonché per la composizione e la temperatura, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scienti- fici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:

Leggasi: 1 L’acqua minerale naturale deve distinguersi per la speciale provenienza geologica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza originale, nonché per la composizione e la temperatura, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:

27 agosto 2013 Cancelleria federale

2013-2056 2731

O del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale. RU 2013 Correzione

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