AS 2013 2733
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 14 agosto 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza «tre mesi» è sostituito con «90 giorni» e «sei mesi» con «180 giorni», con gli adeguamenti grammaticali connessi.
Art. 2 cpv. 1
1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un
transito sono rette dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 20062, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).
Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva
2 Un documento di viaggio è riconosciuto dall’UFM se soddisfa i requisiti di cui
all’articolo 12 del codice CE dei visti3 e se:
1 RS 142.204 2 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1. 3 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.
2013-1939 2733
Entrata e rilascio del visto RU 2013
Art. 4 cpv. 1 1 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20014 sono soggetti all’obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.
Art. 12 cpv. 2 lett. h
2 Il visto è rifiutato se:
h. il richiedente ha già soggiornato in uno Stato Schengen per 90 giorni su un arco di 180 giorni, grazie a un visto Schengen o a un visto di validità terri- toriale limitata;
Art. 14 lett. a La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette: a. dagli articoli 18 e 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 19905;
Art. 17 Durata del soggiorno Conformemente all’articolo 5 paragrafi 1 e 1a del codice frontiere Schengen6, i titolari di un visto Schengen sono autorizzati a soggiornare al massimo 90 giorni su un arco di 180 giorni nel territorio degli Stati Schengen.
II La presente ordinanza entra in vigore il 18 ottobre 2013.
14 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar. 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.
5 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19; modificato da ultimo dal regolamento (UE)
n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.
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