AS 2013 2761
Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio
Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio (OATFS)
Modifica del 21 agosto 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 ottobre 20031 sulle attività della truppa fuori del servizio è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sullo sport militare
Ingresso visto l’articolo 30 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 20112 sulla promozione dello sport; visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953,
Art. 1 Sport militare per militari 1 Lo sport militare persegue lo scopo di sviluppare le capacità militari e fisiche dei militari, nonché di promuovere il cameratismo.
2 A tal fine la truppa svolge corsi e gare o vi partecipa.
Art. 2 Servizio militare per lo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta Il servizio militare offre agli sportivi di punta la possibilità di sviluppare il loro livello competitivo.
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Attività della truppa fuori del servizio RU 2013
Art. 3 cpv. 2 2 L’Aggruppamento Difesa è responsabile dei servizi militari volti allo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta. L’Ufficio federale dello sport fornisce consulenza e appoggio all’Aggruppamento Difesa nelle questioni di carattere spor- tivo.
Art. 5 cpv. 3 3 La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età.
Art. 5a Abrogato
Titolo prima dell’art. 7 Sezione 2: Consiglio Internazionale dello Sport Militare
Art. 7 cpv. 1 e 4 1 La Svizzera, in quanto membro del Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM), partecipa alle sue gare.
4 Abrogato
Art. 9 lett. b Abrogata
Art. 11 cpv. 1, 3 e 4 1 La partecipazione a grandi manifestazioni internazionali di sport militare è aperta a tutti i militari. 3 Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.
4 La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età.
Art. 14 cpv. 2 Abrogato
Art. 16, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 2 e 3 2 Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.
3 Abrogato
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Art. 18 cpv. 2 e 3 2 Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.
3 Abrogato
Art. 20 La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età.
Art. 22 cpv. 2 2 Se necessario e al più tardi fino al compimento del 65° anno d’età, è possibile impiegare ex militari come funzionari di gara volontari o personale di servizio volontario.
Titolo prima dell’art. 23a
Sezione 8: Soldo, computo, materiale e assicurazione
Art. 23a Soldo e computo 1 I militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo nel quadro di un servizio d’istruzione di base o di un servizio di perfezionamento della truppa ricevono il soldo per i corrispondenti giorni. 2 Gli altri militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo ricevono il soldo per complessivamente 10 giorni al massimo l’anno. La partecipazione a gare di tiro dell’esercito e a gare militari alle feste cantonali di tiro non dà diritto al soldo.
3 Ai militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di
servizio d’istruzione, i giorni con diritto al soldo sono computati sul totale obbligato- rio di giorni d’istruzione se non sono prestati nel quadro di servizi volontari.
4 Non hanno diritto al soldo:
a. gli ex militari; b. gli altri partecipanti.
Titolo prima dell’art. 24 Abrogato
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Titolo prima dell’art. 27a Capitolo 2a: Sport di punta in servizio militare
Art. 27a Selezione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definisce i criteri sportivi per la selezione quale soldato sport o soldato CISM. A tal fine consulta in via preliminare l’associazione mantello dello sport svizzero e le rispettive federazioni sportive nazionali. 2 L’Aggruppamento Difesa decide, su proposta delle rispettive federazioni sportive nazionali, in merito alla selezione dei soldati sport e dei soldati CISM.
Art. 27b Servizi militari
1 I soldati sport possono assolvere la scuola reclute per sportivi di punta.
2 I soldati sport e i soldati CISM possono ogni anno:
a. utilizzare per lo sport di punta, nel quadro di servizi di perfezionamento del- la truppa e con computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istru- zione, al massimo 30 giorni di servizio militare con diritto al soldo; b. in via supplementare, prestare, senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al massimo 100 giorni l’anno di servizio mili- tare con diritto al soldo. 3 I capoversi 1 e 2 non sono applicabili ai soldati sport e ai soldati CISM assunti come militari a contratto temporaneo. 4 I militari che, dopo aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istru- zione, sono impiegati come allenatori, assistenti o funzionari per soldati sport o soldati CISM, possono prestare, senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione e al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni, al massimo 100 giorni l’anno di servizio militare con diritto al soldo.
Art. 27c Allenamenti e gare Nel quadro dei servizi militari secondo l’articolo 27b o dell’assunzione come mili- tare a contratto temporaneo: a. i soldati sport possono svolgere le giornate di preparazione a gare sportive internazionali (quali Giochi olimpici, campionati mondiali e campionati europei) nonché le gare; b. i soldati CISM possono svolgere corsi d’allenamento per la preparazione alle gare CISM nonché le gare CISM.
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Art. 29 cpv. 1 lett. e, 2 e 3 1 L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie. Esso disciplina segnatamente i dettagli concernenti: e. abrogata
2 Esso definisce un organo centrale responsabile:
a. della gestione del fabbisogno di corsi e gare della truppa fuori del servizio; b. dell’osservanza delle prescrizioni concernenti il soldo e il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione di corsi e gare della truppa fuori del servizio. 3 Esso presenta annualmente al capo dell’esercito un rapporto sui corsi e le gare della truppa fuori del servizio e ne valuta in tale sede l’ulteriore fabbisogno e l’ulteriore utilità per l’esercito.
II L’ordinanza del 19 novembre 20034 concernente l’obbligo di prestare servizio militare è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. h
1 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti:
h. lo sport di punta durante il servizio militare.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.
21 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RS 512.21
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