AS 2013 2767
Ordinanza concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari
Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAMM)
del 21 agosto 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari.
2 L’appoggio avviene mediante:
a. truppe in servizio d’istruzione; b. formazioni di professionisti, a scopi d’istruzione; c. esercizi logistici dell’amministrazione militare; d. materiale dell’esercito.
Art. 2 Condizioni 1 Le attività civili e le attività fuori del servizio possono essere appoggiate unica- mente se ne derivano sostanziali ripercussioni positive sull’istruzione e l’allena- mento delle persone impiegate nell’ambito delle rispettive funzioni. 2 Inoltre, le attività civili devono essere di importanza nazionale o internazionale oppure d’interesse pubblico, le attività fuori del servizio di importanza nazionale o internazionale.
3 Oltre a ciò, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. i richiedenti sono in grado di dimostrare che non possono svolgere le attività in questione né con mezzi propri, né con l’aiuto di società, associazioni e organizzazioni civili o militari, né con l’appoggio del servizio civile o della protezione civile; b. l’istruzione e l’equipaggiamento delle persone impiegate sono adeguati alla prestazione d’appoggio;
RS 513.74 1 RS 510.10
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c. le persone impiegate prestano l’appoggio senza armi e non devono adem- piere compiti che presuppongono il potere di polizia; d. la sicurezza delle persone impiegate è garantita; e. la capacità d’impiego della truppa e la prontezza dell’esercito non sono compromesse; f. i programmi d’istruzione delle scuole e dei corsi non sono pregiudicati in misura eccessiva; g. i richiedenti privati si impegnano contrattualmente a versare una parte ade- guata dell’eventuale introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (art. 9 cpv. 5). 4 Le prestazioni di appoggio delle truppe di salvataggio o del genio in opere per l’istruzione nell’ambito dell’istruzione tecnica sono ammesse anche quando le condizioni di cui al capoverso 2 e al capoverso 3 lettera a non sono soddisfatte.
Art. 3 Riserva Il servizio cui compete la decisione può limitare o interrompere l’appoggio in qual- siasi momento e senza conseguenze finanziarie, nel caso in cui, a causa di eventi straordinari, i mezzi accordati sono necessari per compiti dell’esercito.
Sezione 2: Procedura
Art. 4 Domanda 1 Le domande di appoggio devono essere indirizzate alla regione territoriale com- petente per la località in cui è fornito l’appoggio come segue: a. per manifestazioni importanti, con almeno due anni di anticipo; b. per altre manifestazioni, con almeno sei mesi di anticipo. 2 Tali termini non si applicano alle domande di appoggio depositate al termine di un aiuto secondo l’ordinanza del 29 ottobre 20032 sull’aiuto militare in caso di cata- strofe in Svizzera e alle domande di appoggio da parte delle Forze aeree. 3 Le domande di autorità civili devono essere indirizzate il prima possibile allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Art. 5 Decisione 1 Le regioni territoriali sottopongono le domande, con la relativa proposta di deci- sione, allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
2 RS 513.75
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2 Le domande concernenti prestazioni di appoggio a manifestazioni sportive sono
trasmesse per parere, prima della decisione, all’Ufficio federale dello sport (UFSPO). L’UFSPO può stabilire condizioni.
3 La decisione d’autorizzazione delle domande compete:
a. al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta dello Stato maggiore di condotta dell’eser- cito: per manifestazioni di particolare rilevanza politica; b. allo Stato maggiore di condotta dell’esercito: in tutti gli altri casi.
Sezione 3: Fornitura di prestazioni
Art. 6 Condotta e responsabilità
1 L’organo designato nell’autorizzazione organizza la prestazione di appoggio da
parte della truppa d’intesa con il richiedente.
2 Il richiedente è responsabile della collaborazione con la truppa.
3 Il comandate di truppa ha la condotta della truppa.
Art. 7 Prestazioni di volo 1 Le Forze aeree accordano le prestazioni di volo in base all’autorizzazione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito e ne verificano l’esecuzione conforme. 2 Il richiedente può chiedere la fornitura della prestazione alle Forze aeree nel qua- dro delle prestazioni di volo accordate. 3 Le Forze aeree rilevano a fini statistici le prestazioni di volo effettuate e le comu- nicano mensilmente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Art. 8 Materiale 1 La truppa porta con sé il materiale dell’esercito secondo l’elenco della dotazione regolamentare. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito può ordinare l’impiego di materiale supplementare, sempre che ciò sia richiesto nella domanda.
Sezione 4: Costi, diritti sulle opere e responsabilità
Art. 9 Assunzione dei costi 1 Il richiedente si assume tutti i costi supplementari per la sussistenza, l’alloggio e il carburante rispetto al normale servizio d’istruzione o al normale impiego del perso- nale.
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2 La truppa o il DDPS assume i costi per la sussistenza nel caso in cui i militari sono impiegati come funzionari o come personale di servizio nel quadro di attività fuori del servizio di società, associazioni e organizzazioni militari. 3 Se il richiedente fornisce la sussistenza, la sua partecipazione ai costi è ridotta in misura corrispondente al credito per la sussistenza della truppa. 4 Per materiale supplementare secondo l’articolo 8 capoverso 2, il richiedente deve versare un emolumento. L’entità degli emolumenti si fonda sull’ordinanza dell’8 no- vembre 20063 sugli emolumenti del DDPS. 5 Se con la manifestazione il richiedente consegue un cospicuo introito, può essere obbligato dalla Segreteria generale del DDPS a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno; tale versamento corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militari impiegati conformemente all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Se richiesto, il richiedente è tenuto a presen- tare alla Segreteria generale del DDPS il conteggio finale della manifestazione. 6 L’assunzione dei costi per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree si fonda sulle disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 2006 sugli emolumenti del DDPS.
Art. 10 Condono dei costi
1 In casi eccezionali la Segreteria generale del DDPS può autorizzare un condono
dei costi. Nella sua decisione considera segnatamente la situazione finanziaria com- plessiva del richiedente, l’impiego da esso previsto di un eventuale introito, gli sforzi del richiedente per limitare le spese, l’importanza della manifestazione e le eventuali controprestazioni del richiedente.
2 Un condono dei costi può essere chiesto solo una volta terminata la manifesta-
zione. La domanda deve essere motivata per scritto e inviata alla Segreteria generale del DDPS, unitamente al conteggio finale.
Art. 11 Diritti sulle opere Se nel quadro della prestazione di appoggio sono realizzate opere, la consegna, l’utilizzazione, i rapporti di proprietà nonché i relativi oneri devono essere discipli- nati contrattualmente in precedenza tra il richiedente, il DDPS ed eventuali terzi coinvolti.
Art. 12 Responsabilità
1 Con l’inoltro della domanda di appoggio il richiedente si impegna:
a. affinché la Confederazione non subisca alcun danno in occasione di presta- zioni fornite a terzi;
3 RS 172.045.103
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b. a rinunciare a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti della Confede- razione. 2 Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negli- genza grave. 3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito stabilisce se il richiedente deve stipu- lare una copertura assicurativa speciale prima dell’autorizzazione della prestazione di appoggio.
4 La truppa comunica tempestivamente al Centro danni del DDPS le prestazioni di
appoggio in occasione delle quali potrebbero verificarsi danni alle colture o alla proprietà.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 13 Esecuzione
1 La Segreteria generale del DDPS emana, d’intesa con la Segreteria generale del
Dipartimento federale dell’interno, istruzioni concernenti l’esecuzione dell’articolo
9 capoverso 5.
2 Per il resto, il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordi- nanza ed emana le istruzioni necessarie. 3 Egli può delegare la sua competenza di emanare istruzioni parzialmente o total- mente allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’8 dicembre 19974 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio è abrogata.
Art. 15 Disposizione transitoria L’articolo 9 capoverso 5 è applicabile unicamente in caso di prestazioni di appoggio per le quali la domanda è stata inoltrata dopo l’entrata in vigore della presente ordi- nanza.
4 RU 1998 214, 2003 5093, 2006 4647, 2009 6667
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Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.
21 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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