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AS 2013 2773

Ordinanza sulle basi temporali dell'imposta federale diretta

Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta

del 14 agosto 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche e le persone giuridiche.

Art. 2 Calcolo del reddito delle persone fisiche 1 Per il calcolo del reddito imponibile delle persone fisiche sono determinanti i proventi effettivamente conseguiti nel periodo fiscale (art. 40 LIFD). 2 Le deduzioni di cui all’articolo 33 capoversi 1 lettera g, 1bis, 2 e 3 nonché all’arti- colo 35 LIFD sono concesse in funzione della durata dell’assoggettamento. 3 In caso di assoggettamento inferiore a un anno, per la determinazione dell’aliquota i proventi periodici sono calcolati su 12 mesi; la conversione si basa sulla durata dell’assoggettamento. I proventi non periodici si aggiungono al reddito effettivo. Sono fatti salvi gli articoli 37 e 38 LIFD.

Art. 3 Calcolo del reddito in caso di attività lucrativa indipendente 1 Il reddito da attività lucrativa indipendente si determina sulla base del risultato di ciascun esercizio commerciale chiuso nel periodo fiscale. Ciò vale anche in caso di assunzione o cessazione dell’attività lucrativa o nel caso in cui, a causa di un cambi- amento della data per la chiusura dei conti, l’esercizio commerciale non comprende

12 mesi (art. 41 LIFD).

2 Il risultato dell’esercizio è computato nel suo importo effettivo per il calcolo del reddito determinante nel periodo fiscale, indipendentemente dall’anno civile.

3 In caso di assoggettamento annuale, per la determinazione dell’aliquota deve

essere computato il risultato dell’esercizio, senza conversione. Se l’assoggettamento e l’esercizio commerciale sono inferiori a un anno, per la determinazione dell’ali- quota gli utili ordinari sono calcolati su 12 mesi; la conversione si basa sulla durata dell’assoggettamento. Se tuttavia, nel caso summenzionato, la durata dell’esercizio commerciale supera quella dell’assoggettamento, gli utili ordinari per la determina-

RS 642.117.1 1 RS 642.11

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zione dell’aliquota sono riportati a 12 mesi in base alla durata dell’esercizio com- merciale. 4 Nel caso di un assoggettamento inferiore a un anno e di un esercizio commerciale che comprende 12 mesi o più, per la determinazione dell’aliquota gli utili ordinari non sono convertiti. 5 Gli elementi straordinari, segnatamente gli utili in capitale e le rivalutazioni conta- bili, non vengono convertiti per la determinazione dell’aliquota.

Art. 4 Chiusura dei conti dei lavoratori indipendenti 1 I lavoratori indipendenti devono presentare una chiusura dei conti per ogni periodo fiscale (art. 41 cpv. 3 LIFD).

2 Se trasferiscono la sostanza commerciale nella sostanza privata o in imprese o

stabilimenti d’impresa, devono presentare solo una chiusura dei conti intermedia (art. 18 cpv. 2 LIFD). 3 Qualora l’assoggettamento cessi o i lavoratori indipendenti cessino l’esercizio dell’attività lucrativa indipendente, devono presentare la chiusura dei conti. 4 Qualora l’assoggettamento cessi, completamente o in parte, o il contribuente cessi l’esercizio dell’attività lucrativa indipendente, tutte le riserve occulte che entrano in linea di conto e che in precedenza non erano imponibili, devono essere tassate unitamente all’utile netto dell’esercizio commerciale in questione. È fatto salvo l’articolo 37b LIFD.

Art. 5 Tassazione in caso di raggiungimento della maggiore età 1 La prima tassazione individuale si effettua per il periodo fiscale in cui il contri- buente raggiunge la maggiore età. 2I minorenni sono tassati individualmente se percepiscono proventi da attività lucrativa, conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LIFD, o se non sono soggetti all’autorità parentale.

Art. 6 Periodo fiscale e chiusura dei conti delle persone giuridiche

1 Per le persone giuridiche il periodo fiscale corrisponde, indipendentemente

dall’anno civile, all’esercizio commerciale per il quale sono stati chiusi i conti (art. 79 cpv. 2 LIFD).

2 La chiusura dei conti deve essere presentata unitamente alla dichiarazione

d’imposta. 3 Se, in caso di continuazione dell’assoggettamento, una persona giuridica trasferisce all’estero un’impresa o uno stabilimento d’impresa, è sufficiente una chiusura inter- media (art. 79 cpv. 3 e 80 cpv. 2 LIFD).

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Art. 7 Tassazione delle persone giuridiche 1 Le persone giuridiche sono tassate ogni anno civile, eccettuato nell’anno di fonda- zione, sempre che i conti non siano chiusi per questo anno civile. Alla fine dell’assoggettamento sono in ogni caso tassate. 2 La tassazione è effettuata in base alla chiusura dei conti determinante per il periodo fiscale.

Art. 8 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

14 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 8)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 16 settembre 19922 sulle basi temporali dell’imposta federale

diretta per le persone fisiche;

2. Ordinanza del 16 settembre 19923 sulle basi temporali dell’imposta federale

diretta per le persone giuridiche.

II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 20 ottobre 19934 sull’imposizione delle persone fisiche

che svolgono all’estero un’attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico

Art. 5 Competenza territoriale 1 Se, nel corso del periodo fiscale, una persona è assoggettata all’imposta secondo l’articolo 1, in seguito al trasferimento del suo domicilio all’estero, il Cantone del suo Comune d’origine è competente in materia di tassazione per l’intero periodo fiscale. 2 Se, nel corso del periodo fiscale, l’assoggettamento all’imposta secondo l’arti- colo 1 finisce in seguito al trasferimento del domicilio in Svizzera, il Cantone in cui l’assoggettato ha il domicilio alla fine del periodo fiscale è competente in materia di tassazione per l’intero periodo fiscale. 3 Se, durante il soggiorno all’estero del contribuente, il coniuge rimane in Svizzera, il Comune d’origine del contribuente che si trova all’estero è competente per la tassazione di ambedue i coniugi, sempre che siano per essi adempiute le condizioni dell’articolo 9 LIFD. Il coniuge che rimane in Svizzera può richiedere che la tassa- zione sia eseguita al suo luogo di domicilio. 4 Se il contribuente non ha alcun Comune d’origine svizzero, la tassazione ha luogo presso la sede del datore di lavoro. Se acquista la cittadinanza svizzera, si applicano per analogia i capoversi 2 e 3.

2 RU 1992 1820, 1999 596, 2001 1022 3 RU 1992 1826 4 RS 642.110.8

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Art. 6 Abrogato

2. Ordinanza del 15 marzo 19935 sull’imposizione secondo il dispendio

nell’imposta federale diretta

Art. 3 Esclusione delle deduzioni sociali Non sono ammesse le deduzioni sociali di cui all’articolo 35 LIFD.

Art. 4 cpv. 1 1 L’imposta annua secondo il dispendio è calcolata in base alle tariffe ordinarie dell’imposta sul reddito (art. 36 cpv. 1, 2 e 2bis primo periodo LIFD).

3. Ordinanza del 9 marzo 20016 sull’applicazione della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Art. 1 Abrogato

Art. 2 cpv. 2 2 Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede.

Art. 3 lett. c Abrogata

4. Ordinanza del 19 dicembre 19667 sull’imposta preventiva

Art. 69 Abrogato

5 RS 642.123 6 RS 642.141 7 RS 642.211

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5. Ordinanza del 31 ottobre 19478 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti

Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001 Abrogata

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 Abrogate

8 RS 831.101

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