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AS 2013 2779

Ordinanza concernente il sostegno finanziario straordinario per la valorizzazione del concentrato di succo di pera

Ordinanza concernente il sostegno finanziario straordinario per la valorizzazione del concentrato di succo di pera

del 21 agosto 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto

1 Allo scopo di smaltire le scorte di concentrato di succo di pera (concentrato)

possono essere versati contributi per la valorizzazione del concentrato ottenuto da pere svizzere del raccolto 2012 e di raccolti precedenti. 2 Il sostegno finanziario è versato per la valorizzazione di 850 tonnellate al massimo di concentrato.

Art. 2 Contributi

1 I contributi vengono calcolati sulla base di concentrato torbido.

2 Il contributo massimo per chilogrammo di concentrato torbido al 71 per cento di estratto in peso ammonta a: a. 2,65 franchi per il concentrato utilizzato come alimento per animali o per produrre alimenti per animali; b. 2,25 franchi per il concentrato utilizzato come derrata alimentare o per produrre derrate alimentari.

Art. 3 Aventi diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi le persone con sede o domicilio in Svizzera.

Art. 4 Esigenze relative al concentrato

1 I contributi sono versati per il concentrato:

a. conforme alle prescrizioni sulla qualità minima stabilite dalla categoria e riconosciute dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG); e b. notificato all’UFAG da una fabbrica di sidro industriale secondo l’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla frutta e la verdura.

RS 916.131.12

2013-1733 2779

Sostegno finanziario straordinario per la valorizzazione del concentrato RU 2013 di succo di pera

2 Non vengono versati contributi per il concentrato:

a. facente parte dell’approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro secondo l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza 7 dicembre 1998 sulla frutta e la verdura; b. per il cui immagazzinamento la fabbrica di sidro riceve contributi secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza 7 dicembre 1998 sulla frutta e la ver- dura; c. destinato all’esportazione; d. utilizzato per la fabbricazione di prodotti assoggettati a un’imposta sull’alcool; oppure e. utilizzato per la fabbricazione di prodotti delle seguenti voci di tariffa doga- nale: 2009.7111, 2009.7119, 2009.7121, 2009.7129, 2009.7910, 2009.7990, 2009.8921, 2009.8929, 2009.8931, 2009.8939, 2009.8941, 2009.8949, 2202.9021, 2202.9029, 2202.9051, 2202.9059, 2202.9071, 2202.9079, 2206.0011, 2206.0019, 2106.9029 e 2202.1000.

Art. 5 Bando d’asta

1 L’attribuzione dei contributi avviene mediante bando d’asta.

2 L’UFAG pubblica il bando d’asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

3 Nel bando d’asta esso fissa un termine entro il quale possono essere inoltrate le offerte.

Art. 6 Offerte

1 Le offerte devono contenere le seguenti indicazioni:

a. il quantitativo di concentrato torbido al 71 per cento di estratto in peso che deve essere valorizzato; b. lo scopo di utilizzo; e c. il contributo per chilogrammo di concentrato che l’offerente richiede.

2 Un’offerta deve contemplare un quantitativo minimo di 5000 chilogrammi.

3 Una persona può presentare al massimo tre offerte.

4 Le offerte devono essere presentate all’UFAG utilizzando l’apposito modulo3.

5 Scaduto il termine di presentazione, l’offerta non può più essere modificata né ritirata.

3 Il modulo può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura sotto www.blw.admin.ch.

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Sostegno finanziario straordinario per la valorizzazione del concentrato RU 2013 di succo di pera

Art. 7 Attribuzione dei contributi 1 I contributi sono attribuiti in ordine crescente, a partire dall’offerta con il contri- buto per chilogrammo più basso. 2 Se le offerte più alte che possono essere prese in considerazione superano il quan- titativo massimo di 850 tonnellate, i quantitativi delle offerte vengono ridotti pro- porzionalmente. Se in seguito a ciò non viene più raggiunto il quantitativo minimo di cui all’articolo 6 capoverso 2, l’offerente può ritirare la sua offerta.

Art. 8 Versamento dei contributi 1 L’avente diritto ai contributi è tenuto a inoltrare all’UFAG, entro il 6 dicembre 2013, le ricevute per l’acquisto del concentrato per il quale gli sono stati attribuiti contributi o i contratti di compravendita stipulati con le fabbriche di sidro. 2 Se è una fabbrica di sidro industriale che riceve contributi secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulla frutta e la verdura, l’avente diritto ai contributi è tenuto a inoltrare all’UFAG, entro il 6 dicembre 2013, un’obbligazione di valorizzazione. 3 L’UFAG esamina i documenti presentati e versa il contributo all’avente diritto.

Art. 9 Esclusione da altri contributi Il concentrato per il quale sono stati attribuiti contributi in virtù della presente ordi- nanza nonché i prodotti da esso ottenuti sono esclusi da altri contributi federali.

Art. 10 Prova della valorizzazione L’avente diritto ai contributi è tenuto a inoltrare all’UFAG, entro il 31 dicembre 2014, la prova scritta della valorizzazione del concentrato per il quale gli sono stati attribuiti contributi.

Art. 11 Restituzione dei contributi indebitamente riscossi I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.

Art. 12 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.

4 RS 916.131.11

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Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2013 e si applica fino al 31 dicembre 2015.

21 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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