AS 2013 2797
Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale
Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale
del 28 agosto 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; dopo omologazione dei dati sulla popolazione residente in base alle rilevazioni basate sui registri effettuate il 31 dicembre 20122, ordina:
Art. 1 Ripartizione dei seggi La ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 50a legislatura è stabilita come segue:
1. Zurigo 35 14. Sciaffusa 2
2. Berna 25 15. Appenzello Esterno 1
3. Lucerna 10 16. Appenzello Interno 1
4. Uri 1 17. San Gallo 12
5. Svitto 4 18. Grigioni 5
6. Obvaldo 1 19. Argovia 16
7. Nidvaldo 1 20. Turgovia 6
8. Glarona 1 21. Ticino 8
9. Zugo 3 22. Vaud 18
10. Friburgo 7 23. Vallese 8
11. Soletta 6 24. Neuchâtel 4
12. Basilea Città 5 25. Ginevra 11
13. Basilea Campagna 7 26. Giura 2
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 3 luglio 20023 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consi- glio nazionale sarà abrogata per la fine della 49a legislatura.
RS 161.13 3 RU 2002 2465
2013-1991 2797
Ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale RU 2013
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
28 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova