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AS 2013 2803

Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)

Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)

del 21 agosto 2013

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 11 e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l’attuazione della Convenzione del 13 gennaio

19932 sulle armi chimiche (CAC).

2 La presente ordinanza si applica ai composti chimici di cui all’allegato (tabelle dei composti chimici). 3 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aggiorna le tabelle dei composti chimici se lo esigono gli obblighi internazionali della Svizzera.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. produzione: formazione di un composto chimico mediante una reazione chi- mica o biochimica oppure un processo biologico; b. lavorazione: processo fisico, come la formulazione, l’estrazione o la purifi- cazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico; c. consumo: trasformazione di un composto chimico in un altro composto chi- mico mediante una reazione chimica o biochimica oppure un processo bio- logico; d. sito d’impianti: più impianti situati nel medesimo luogo; e. impianto: settore autonomo comprendente una o più unità;

RS 946.202.21

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f. unità: installazione per la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico, comprese le attrezzature a ciò necessarie; g. composti DOC: tutti i composti chimici organici secondo la definizione con- forme allo stato delle conoscenze scientifiche, eccettuati i polimeri con un peso molecolare superiore a 1 000 e i composti chimici formati unicamente da idrocarburi o da carbonio e metalli; h. composto PSF: composto DOC che contiene uno o più tra gli elementi fosforo, zolfo o fluoro, e che non figura nelle tabelle; i sottoprodotto inevitabile: composto chimico che si forma per effetto di una reazione chimica o biochimica oppure di un processo biologico, in mancanza di un adeguato procedimento alternativo; j. Stato contraente: Stato che ha ratificato la CAC3; k. Paese di origine: Paese in cui un composto chimico è stato prodotto; l. Paese di provenienza: Paese in cui è avvenuto l’ultimo sdoganamento di un composto chimico.

Art. 3 Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali Le forniture da e per rappresentanze diplomatiche o consolari nonché organizzazioni internazionali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono equiparate a importazioni rispettivamente esportazioni ai sensi della presente ordinanza e sotto- stanno ai medesimi obblighi d’autorizzazione e dichiarazione.

Capitolo 2: Competenze

Art. 4 Autorizzazioni 1 Il Consiglio federale rilascia le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 11 su proposta del DEFR.

2 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rilascia le altre autorizzazioni.

3 Per l’esame materiale delle domande di autorizzazione, la SECO può consultare

altre unità della Confederazione, segnatamente il Laboratorio Spiez, come pure organizzazioni e associazioni specialistiche nonché periti. 4 In merito a domande di grande importanza, segnatamente sotto il profilo politico, decide la SECO d’intesa con le unità competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

5 In mancanza di accordo, decide il Consiglio federale su proposta del DEFR.

3 RS 0.515.08

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Art. 5 Dichiarazioni 1 Il Laboratorio Spiez riceve le dichiarazioni ai sensi della presente ordinanza, le esamina secondo le direttive della SECO e le classifica conformemente alle disposi- zioni della CAC4. 2 Stabilisce il termine per l’inoltro delle dichiarazioni e fornisce i moduli necessari.

Art. 6 Autorità nazionale CAC 1 L’attuazione della CAC5 in Svizzera è di competenza di un gruppo di lavoro costi- tuito all’interno dell’Amministrazione federale e denominato «Autorità nazionale CAC». 2 L’Autorità nazionale CAC è il corrispondente nazionale per l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche6 (OPAC) secondo l’articolo VII paragrafo 4 CAC, per gli Stati contraenti, per le associazioni nonché per le ditte soggette ad obblighi di autorizzazione, dichiarazione o ispezione ai sensi della CAC.

3 L’Autorità nazionale CAC è formata da rappresentanti della SECO, dello Stato

maggiore dell’esercito e del Laboratorio Spiez. 4 La direzione dell’Autorità nazionale CAC spetta alla Direzione politica del DFAE.

5 I membri del gruppo di lavoro si riuniscono almeno una volta all’anno.

Capitolo 3: Divieti

Art. 7 Composti chimici della tabella 1 presenti come prodotti intermedi o sottoprodotti 1 Sono vietati i composti chimici della tabella 1 che si formano come prodotti inter- medi o sottoprodotti. Fanno eccezione i composti chimici della tabella 1 che si for- mano come prodotti intermedi e la cui velocità di reazione è così elevata da renderne impossibile la separazione anche cambiando o interrompendo il processo. 2 Se un composto chimico della tabella 1 si forma come sottoprodotto inevitabile, una concentrazione totale inferiore allo 0,5 per cento in peso è considerata quantità nulla.

Art. 8 Divieto di importazione e di esportazione di composti chimici della tabella 1 1 L’importazione di composti chimici della tabella 1 da Stati non contraenti come pure l’esportazione verso questi ultimi sono vietate. Il divieto vale anche per miscele con composti chimici della tabella 1, indipendentemente dalla loro concentrazione.

4 RS 0.515.08 5 RS 0.515.08

6 www.opcw.org

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2 Se un composto chimico della tabella 1 si forma come sottoprodotto inevitabile, una concentrazione totale inferiore allo 0,5 per cento in peso è considerata quantità nulla.

Art. 9 Divieto di riesportazione di composti chimici della tabella 1 La riesportazione di composti chimici della tabella 1 è vietata.

Art. 10 Divieto di importazione e di esportazione di composti chimici della tabella 2 1 L’importazione di composti chimici della tabella 2 da Stati non contraenti come pure l’esportazione verso questi ultimi sono vietate. 2 Il divieto suddetto vale anche per miscele con composti chimici della tabella 2. Fanno eccezione: a. le miscele con composti chimici della tabella 2A, se questi sono presenti in quantità inferiore all’1 per cento in peso; b. le miscele con composti chimici della tabella 2B, se questi sono presenti in quantità inferiore al 10 per cento in peso; c. i prodotti contenenti composti chimici della tabella 2 come ingredienti abi- tuali e che sono imballati per la vendita al dettaglio e destinati ad un uso per- sonale, oppure i prodotti contenenti composti chimici della tabella 2 come ingredienti abituali e che sono imballati per uso individuale.

Capitolo 4: Obblighi di autorizzazione Sezione 1: Produzione, lavorazione e consumo

Art. 11 Composti chimici della tabella 1

1 La produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1

sono soggetti ad autorizzazione.

2 L’autorizzazione può essere rilasciata:

a. per le finalità di un impianto statale su scala ridotta connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica, oppure alla sicurezza; b. per le finalità degli impianti connessi alla ricerca, alla medicina o alla farma- ceutica, se il quantitativo totale annuo per impianto è di 10 kg al massimo. 3 La domanda deve essere inoltrata alla SECO almeno 200 giorni prima che l’attività soggetta ad autorizzazione sia avviata per la prima volta, e deve contenere le indica- zioni seguenti: a. nome e indirizzo del richiedente; b. una descrizione tecnica dettagliata dell’unità e delle sue parti interessate; c. una descrizione dell’attività prevista.

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Art. 12 Limitazioni quantitative 1 Per finalità connesse alla protezione dai composti chimici tossici e dalle armi chimiche, il Laboratorio Spiez può produrre annualmente un quantitativo massimo totale di 10 kg di composti chimici della tabella 1, come pure trattare, consumare o immagazzinare composti chimici della tabella 1. 2 Il quantitativo di composti chimici della tabella 1 che si può produrre, immagazzi- nare o importare in Svizzera complessivamente in un anno è di al massimo 1 t.

Sezione 2: Importazione, esportazione e transito

Art. 13 Composti chimici della tabella 1 1 L’importazione di composti chimici della tabella 1 da Stati contraenti come pure l’esportazione verso questi ultimi sono soggette ad autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione vale anche per miscele con composti chimici della tabella 1, indipen- dentemente dalla loro concentrazione. 2 Se un composto chimico della tabella 1 si forma come sottoprodotto inevitabile, una sua concentrazione totale inferiore allo 0,5 per cento in peso è considerata quantità nulla.

3 La domanda ai sensi del capoverso 1 va inoltrata alla SECO almeno 40 giorni

prima dell’importazione o dell’esportazione e deve contenere le indicazioni se- guenti: a. la denominazione chimica con il numero del Chemical Abstract Service (numero CAS)7 e il quantitativo esatto del composto chimico; b. nome e indirizzo del consumatore finale; c. una descrizione dettagliata della prevista utilizzazione del composto chi- mico; d. la conferma che il composto chimico sarà utilizzato esclusivamente per finalità connesse alla ricerca o alla sicurezza, alla medicina o alla farma- ceutica; e. la conferma che il composto chimico non sarà riesportato. 4 In caso di esportazione l’esportatore è tenuto a far certificare dal Paese di destina- zione le indicazioni di cui al capoverso 3.

Art. 14 Composti chimici della tabella 2 1 L’esportazione di composti chimici della tabella 2 è soggetta ad autorizzazione. Sono esenti da autorizzazione le esportazioni di:

7 Si tratta del numero di identificazione delle sostanze stabilito dal Chemical Abstract Service (www.cas.org).

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a. composti chimici della tabella 2B verso Stati contraenti, se i composti chi- mici costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 100 g; b. miscele con composti chimici della tabella 2A, se questi sono presenti in quantità inferiore all’1 per cento in peso; c. miscele con composti chimici della tabella 2B, se questi sono presenti in quantità inferiore al 30 per cento in peso. 2 La domanda va inoltrata alla SECO unitamente a un certificato del Paese di desti- nazione e deve contenere le indicazioni seguenti: a. la denominazione chimica con il numero CAS e il quantitativo esatto del composto chimico; b. nome e indirizzo del consumatore finale; c. una descrizione dettagliata della prevista utilizzazione del composto chimico; d. la conferma che il composto chimico sarà utilizzato esclusivamente per fina- lità non vietate dalla CAC8;

3 La SECO può chiedere la conferma al richiedente che il composto chimico non

sarà riesportato.

Art. 15 Composti chimici della tabella 3 1 L’esportazione di composti chimici della tabella 3 è soggetta ad autorizzazione. Sono esenti da autorizzazione le esportazioni di: a. composti chimici della tabella 3, se essi costituiscono campioni di merce e il quantitativo totale per partita è inferiore a 1 kg; b. miscele con composti chimici della tabella 3, se questi sono presenti in quan- tità inferiore al 30 per cento in peso. 2 La domanda va inoltrata alla SECO unitamente a un certificato del Paese di desti- nazione e deve contenere le indicazioni seguenti: a. la denominazione chimica con il numero CAS e il quantitativo esatto del composto chimico; b. nome e indirizzo del consumatore finale; c. una descrizione dettagliata della prevista utilizzazione del composto chimico; d. la conferma che il composto chimico sarà utilizzato esclusivamente per fina- lità non vietate dalla CAC9;

3 La SECO può chiedere la conferma al richiedente che il composto chimico non

sarà riesportato.

8 RS 0.515.08 9 RS 0.515.08

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Art. 16 Prove interlaboratorio 1 L’importazione da Stati contraenti e l’esportazione verso questi ultimi di campioni analitici contenenti composti chimici delle tabelle 1 o 2A possono essere autorizzate se finalizzate al controllo della qualità dei laboratori (prove interlaboratorio) da parte di organizzazioni internazionali o istituti scientifici riconosciuti.

2 Il divieto di riesportazione di cui all’articolo 9 non è applicabile.

Art. 17 Esportazione esente da autorizzazione

1 Chi esporta composti chimici figuranti nei capitoli 28–30 (voci di tariffa

3002.1000–9000), 34, 36–40 e 81 della tariffa doganale10 non soggetti ad autorizza- zione di esportazione è tenuto ad apporre la menzione «esente da autorizzazione» sulla dichiarazione di esportazione. 2 Su richiesta della SECO, l’esportatore deve poter provare in qualsiasi momento la regolarità dell’esportazione in esenzione da autorizzazione. L’obbligo della prova cessa dieci anni dopo l’imposizione doganale.

Art. 18 Transito

1 Gli agenti di dogana possono fermare per accertamenti i trasporti di composti

chimici in transito. 2 Il transito è consentito unicamente se l’esportazione è conforme alle prescrizioni del Paese di origine o del Paese di provenienza. 3 All’entrata nel territorio doganale l’impresa incaricata del transito è tenuta a pre- sentare la prova della conformità secondo il capoverso 2. In casi motivati, d’intesa con le autorità competenti la prova può essere presentata successivamente. 4 La SECO vieta il transito se vi è motivo di ritenere che quest’ultimo contravvenga alle disposizioni della CAC11. 5 L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è equiparata al transito.

Sezione 3: Procedura

Art. 19 Domande di autorizzazione

1 Le domande di autorizzazione vanno inoltrate mediante il modulo emesso dalla

SECO. 2 I certificati del Paese di destinazione di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 15 capo- verso 2 possono essere redatti in tedesco, francese, italiano o in inglese. Le tradu- zioni da altre lingue devono essere autenticate.

10 La tariffa doganale è consultabile sul sito Internet www.tares.ch.

11 RS 0.515.08

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Art. 20 Rifiuto delle autorizzazioni 1 Se l’attività prevista è in contrasto con la CAC12 l’autorizzazione non viene con- cessa. 2 Il permesso generale d’esportazione (PG) non viene concesso se nei due anni che precedono l’inoltro della domanda il richiedente o un membro dei suoi organi è stato oggetto di una condanna passata in giudicato per infrazioni: a. alla legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego; b. alle disposizioni in materia di esportazione, importazione e transito della legge del 13 dicembre 199613 sul materiale bellico, della legge del 21 marzo

200314 sull’energia nucleare o della legge federale del 25 giugno 198215 sul-

le misure economiche esterne.

Art. 21 Autorizzazioni singole 1 La SECO può rilasciare un’autorizzazione singola per l’importazione e l’esporta- zione di composti chimici che figurano nelle tabelle dei composti chimici ad una persona fisica o giuridica avente domicilio o sede in territorio doganale svizzero oppure in una enclave doganale svizzera.

2 L’autorizzazione singola non è trasferibile.

3 È valida 12 mesi e può essere prorogata di sei mesi al massimo.

4 L’autorizzazione singola può essere vincolata a condizioni ed oneri.

5 La SECO revoca l’autorizzazione se:

a non sussistono più i presupposti per il rilascio; b. le condizioni e gli oneri vincolati all’autorizzazione non sono adempiuti.

Art. 22 Permesso generale d’esportazione 1 Ad una persona fisica o giuridica iscritta al registro di commercio svizzero o del Liechtenstein la SECO può rilasciare un PG per l’esportazione di composti chimici delle tabelle 2B e 3. 2 Un PG può essere rilasciato anche per prove interlaboratorio ai sensi dell’arti- colo 16.

3 Un PG non è trasferibile.

4 È valido due anni.

5 La SECO revoca il permesso se:

a non sussistono più i presupposti per il rilascio; b. le condizioni e gli oneri ad esso vincolati non sono adempiuti.

12 RS 0.515.08 13 RS 514.51 14 RS 732.1 15 RS 946.201

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Art. 23 Presupposti per il rilascio di un PG Un PG può essere rilasciato se i composti chimici sono destinati a consumatori finali con sede o domicilio in uno Stato contraente della CAC16 e se il richiedente può dimostrare che: a. l’attività del consumatore finale è compatibile con la CAC; b. svolge in modo regolamentare le sue attività transfrontaliere; e c. assicura l’attuazione di controlli affidabili in seno all’azienda all’atto dell’esportazione.

Art. 24 Oneri a carico dei titolari di un PG Il titolare di un PG deve adempiere agli oneri seguenti: a. indicare il numero del PG nella dichiarazione doganale; b. apporre sui documenti commerciali relativi all’esportazione l’indicazione «Questi beni sottostanno ai controlli internazionali delle esportazioni» o un’indicazione ad essa equivalente per contenuto; c. conservare per dieci anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale tutti i documenti essenziali in relazione all’esportazione e, dietro richiesta, presentarli alle autorità competenti.

Capitolo 5: Obblighi di dichiarazione Sezione 1: Produzione, lavorazione e consumo

Art. 25 Composti chimici della tabella 1 1 Il Laboratorio Spiez e il titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 sono tenuti a dichiarare al Laboratorio Spiez quanto segue: a produzione, lavorazione e consumo di composti chimici della tabella 1 dell’anno civile precedente, indicando i quantitativi esatti, inclusi i quantita- tivi immagazzinati; b. tutte le modifiche apportate all’unità nell’anno civile precedente; c. prima della fine dell’anno: le attività previste nell’anno civile successivo. 2 Le modifiche dell’unità previste vanno dichiarate al Laboratorio Spiez almeno 200 giorni prima della loro realizzazione.

Art. 26 Composti chimici della tabella 2

1 La produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 2

vanno dichiarati al Laboratorio Spiez ogni anno, se in uno dei tre anni civili prece-

16 RS 0.515.08

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denti in sito d’impianti sono stati superati i quantitativi seguenti, o se ciò è previsto per l’anno civile successivo: a. 1 kg di un composto chimico della tabella 2A contrassegnato con «*»; b. 100 kg di un composto chimico della tabella 2A non contrassegnato con «*»; c. 1 t di un composto chimico della tabella 2B.

2 Le dichiarazioni annuali comprendono:

a. all’inizio dell’anno, una dichiarazione sulle attività svolte durante l’anno civile precedente; b. prima della fine dell’anno, una dichiarazione sulle attività previste nell’anno civile successivo.

3 Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni seguenti:

a. una descrizione del sito d’impianti, la sua esatta ubicazione con l’indirizzo e la denominazione della ditta che lo gestisce; b. l’indicazione di tutti gli impianti all’interno del sito d’impianti in cui è stata svolta o è prevista un’attività soggetta a dichiarazione secondo il capoverso 1, con le esatte ubicazioni e la denominazione delle ditte che li gestiscono, nonché l’indicazione delle loro attività principali e delle loro capacità di produzione relative ai composti chimici dichiarati; c. l’esatta denominazione dei composti chimici, con l’indicazione dei loro quantitativi e degli usi previsti; d. in caso di attività soggette a dichiarazione: il periodo in cui verranno svolte. 4 Se dopo l’inoltro della dichiarazione ai sensi del capoverso 2 lettera b si pianifica un’attività supplementare, quest’ultima va dichiarata almeno dieci giorni prima del suo inizio.

Art. 27 Composti chimici della tabella 2 presenti in miscele e come prodotti intermedi o sottoprodotti 1 Gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 26 valgono anche per i composti chimici: a. della tabella 2A in miscele, se:

1. presenti in quantità inferiore al 10 per cento in peso e se il quantitativo

totale è superiore a 10 kg,

2. presenti in quantità superiore al 10 per cento in peso e se il quantitativo

totale è superiore a 1 kg; b. della tabella 2A, se presenti soltanto come sottoprodotti o prodotti intermedi, se immediatamente distrutti e se in un qualsiasi momento nel corso del pro- cesso la loro concentrazione è superiore all’1 per cento in peso; c. della tabella 2B in miscele, se presenti in quantità superiore al 30 per cento in peso;

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d. della tabella 2B, presenti soltanto come sottoprodotti o prodotti intermedi e immediatamente distrutti, se in un qualsiasi momento nel corso del processo la loro concentrazione è superiore al 30 per cento in peso. 2 Fanno eccezione i prodotti intermedi la cui velocità di reazione è così elevata da renderne impossibile la separazione anche cambiando o interrompendo il processo.

Art. 28 Composti chimici della tabella 3

1 La produzione di composti chimici della tabella 3 va dichiarata al Laboratorio

Spiez ogni anno se nell’anno civile precedente in un sito d’impianti ne sono state prodotte più di 30 t, o se ciò è previsto per l’anno civile successivo.

2 Le dichiarazioni annuali comprendono:

a. all’inizio dell’anno, una dichiarazione sulle attività svolte durante l’anno civile precedente; b. prima della fine dell’anno, una dichiarazione sulle attività previste nell’anno civile successivo.

3 Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni seguenti:

a. una descrizione del sito d’impianti, la sua esatta ubicazione con l’indirizzo e la denominazione della ditta che lo gestisce; b. l’indicazione di tutti gli impianti all’interno del sito d’impianti in cui sono state prodotte o si prevede di produrre più di 30 t di un composto chimico della tabella 3, con le esatte ubicazioni e la denominazione delle ditte che li gestiscono, nonché l’indicazione delle loro attività principali; c. l’esatta denominazione dei composti chimici, con l’indicazione approssima- tiva dei quantitativi di produzione e degli usi previsti. 4 Se dopo l’inoltro della dichiarazione ai sensi del capoverso 2 lettera b si pianifica un’attività supplementare, quest’ultima va dichiarata almeno dieci giorni prima del suo inizio.

Art. 29 Composti chimici della tabella 3 presenti in miscele e come prodotti intermedi o sottoprodotti 1 Gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 28 valgono anche per i composti chimici: a. in miscele, se presenti in quantità superiore al 30 per cento in peso; b. presenti soltanto come prodotti intermedi o sottoprodotti anche se immedia- tamente distrutti, se in un qualsiasi momento nel corso del processo la loro concentrazione è superiore al 30 per cento in peso. 2 Fanno eccezione i prodotti intermedi la cui velocità di reazione è così elevata da renderne impossibile la separazione anche cambiando o interrompendo il processo.

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Art. 30 Siti d’impianti che producono composti DOC

1 I produttori di composti DOC sono tenuti a dichiarare ogni anno al Laboratorio

Spiez: a. in quale sito d’impianti nell’anno civile precedente sono state prodotte com- plessivamente più di 200 t di composti DOC; b. in quale impianto o in quali impianti del sito d’impianti oggetto della di- chiarazione, nell’anno civile precedente sono state prodotte più di 30 t di un composto PSF. 2 I siti d’impianti che producono esclusivamente esplosivi o idrocarburi non devono essere oggetto di dichiarazione.

3 Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni seguenti:

a. una descrizione del sito d’impianti; b. le sue attività principali; c. la sua esatta ubicazione con l’indirizzo; d. la denominazione della ditta che lo gestisce.

Sezione 2: Importazione ed esportazione

Art. 31 Importazione ed esportazione di composti chimici della tabella 1 1 Ad inizio anno il titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o 22 è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici della tabella 1 effettivamente importati ed esportati nell’anno civile precedente, indicando i Paesi di provenienza e di destinazione. 2 Per le miscele va indicata la quantità presente di composto chimico soggetto ad autorizzazione.

Art. 32 Importazione ed esportazione di composti chimici delle tabelle 2 e 3 1 All’inizio dell’anno il titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 o 22 è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici delle tabelle 2 e 3 effettivamente esportati nell’anno civile precedente, indicando i Paesi di destinazione, se i quantitativi seguenti vengono superati: a. 1 kg di un composto chimico della tabella 2A contrassegnato con «*»; b. 100 kg di un composto chimico della tabella 2A non contrassegnato con «*»; c 100 kg di un composto chimico della tabella 2B; d. 100 kg di un composto chimico della tabella 3.

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2 All’inizio dell’anno è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di com- posti chimici delle tabelle 2 e 3 effettivamente importati nell’anno civile precedente, indicando i Paesi di provenienza, se i quantitativi seguenti vengono superati: a. 1 kg di un composto chimico della tabella 2A contrassegnato con «*»; b. 100 kg di un composto chimico della tabella 2A non contrassegnato con «*»; c 100 kg di un composto chimico della tabella 2B; d. 100 kg di un composto chimico della tabella 3.

3 Per le miscele va indicato il peso effettivo del composto chimico soggetto ad

autorizzazione.

Sezione 3: Misure di protezione

Art. 33 Agenti per il controllo dell’ordine pubblico 1 L’acquisizione di sostanze irritanti utilizzate in caso di disordini e di missioni speciali, nonché l’acquisizione di agenti chimici da utilizzare a fini di coercizione di polizia, vanno dichiarate al Laboratorio Spiez entro dieci giorni dall’acquisizione indicando la denominazione chimica dei componenti attivi e il numero CAS.

2 Non sono da dichiarare gli agenti che come componenti attivi contengono unica-

mente le seguenti sostanze: a. CS, o-clorobenzilidenemalodinitrile, n. CAS 2698-41-1; b. CN, -cloroacetofenone, n. CAS 532-27-4; c. capsaicina, n. CAS 404-86-4; d. capsaicina sintetica, vanillilammide dell’acido pelargonico, n. CAS 2444- 46-4.

Art. 34 Programmi e misure di protezione dalle armi chimiche Ogni anno vanno dichiarati al Laboratorio Spiez i programmi e le misure di prote- zione dalle armi chimiche attuati durante l’anno civile precedente.

Capitolo 6: Obblighi in materia d’ispezione

Art. 35 Ispezioni 1 L’OPAC può verificare le dichiarazioni ai sensi degli articoli 3, 25, 26, 28 e 30–34 nel quadro di ispezioni in loco.

2 L’OPAC può verificare le dichiarazioni concernenti la produzione di composti

chimici della tabella 1 anche mediante un’apposita strumentazione installata in loco.

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Art. 36 Svolgimento delle ispezioni

1 Le ispezioni sono svolte da rappresentanti della OPAC (squadra ispettiva).

2 La squadra ispettiva è coadiuvata da personale dell’Autorità nazionale CAC

(gruppo d’accompagnamento). Il gruppo d’accompagnamento opera in stretta colla- borazione con i rappresentanti del sito d’impianti. 3 Il gruppo d’accompagnamento è diretto dalla SECO. Le ispezioni a unità militari sono dirette dallo Stato maggiore dell’esercito. Il potere decisionale spetta alla dire- zione del gruppo d’accompagnamento.

4 La direzione del gruppo d’accompagnamento prende i provvedimenti necessari ai

fini dello svolgimento dell’ispezione e provvede alla tutela di interessi legittimi.

Art. 37 Compiti del gruppo d’accompagnamento

1 Il gruppo di accompagnamento svolge, tra gli altri, i compiti seguenti:

a. provvede affinché al settore ispezionato siano arrecati soltanto i disagi inevi- tabili ai fini dell’ispezione; b. provvede alla tutela di dati e impianti confidenziali; c. provvede alla classificazione delle informazioni accessibili; d. decide d’intesa con i rappresentanti del sito d’impianti quali informazioni confidenziali debbano essere accessibili alla squadra ispettiva; e. provvede, dietro richiesta dei rappresentanti del sito d’impianti, affinché nel rapporto non vengano menzionate informazioni confidenziali; f. definisce in collaborazione con la squadra ispettiva procedure e modalità operative volte alla tutela di parti di unità e oggetti sensibili; g. decide in merito ai ricorsi e alle eventuali misure che ne derivano; h. riceve il rapporto con le constatazioni provvisorie della squadra ispettiva e provvede affinché questo sia a disposizione dei rappresentanti del sito d’impianti. 2 In materia di responsabilità per danni riconducibili ad un comportamento illecito da parte di rappresentanti della Confederazione in seno al gruppo d’accompagna- mento, si applica la legge del 14 marzo 195817 sulla responsabilità.

Art. 38 Accordi d’ispezione 1 La direzione del gruppo d’accompagnamento stipula accordi concernenti ispezioni ricorrenti delle unità in cui sono prodotti composti chimici della tabella 1. 2 Prima della stipulazione dell’accordo consulta un rappresentante del sito d’im- pianti.

17 RS 170.32

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Art. 39 Annuncio di ispezioni e obbligo di cooperazione

1 Quando l’OPAC annuncia un’ispezione, la direzione del gruppo d’accompagna-

mento informa senza indugio i responsabili del sito d’impianti. Comunica i tempi e i luoghi dell’ispezione, la composizione della squadra ispettiva nonché i nomi dei membri del gruppo d’accompagnamento. 2 In caso di ispezione i rappresentanti del sito d’impianti sono tenuti a cooperare, provvedendo in particolare a: a. designare una persona autorizzata a impartire le istruzioni interne necessarie per lo svolgimento dell’ispezione e dotata di facoltà decisionali; b. informare la squadra ispettiva sul sito d’impianti interessato, sulle attività che vi si svolgono, sulle misure di sicurezza necessarie ai fini dell’ispezione nonché sui pertinenti aspetti amministrativi e logistici; c. mettere a disposizione della squadra ispettiva e del gruppo d’accompagna- mento installazioni di telecomunicazione, locali di lavoro dotati di corrente elettrica e mezzi di trasporto da utilizzare all’interno del sito d’impianti, se ciò è necessario ai fini di un regolare svolgimento dell’ispezione; d. garantire l’assistenza necessaria all’adempimento del mandato ispettivo; e. su richiesta della squadra ispettiva, prelevare campioni e fotografare oggetti o edifici all’interno del sito d’impianti, o assistere il gruppo d’accompa- gnamento nello svolgimento di queste attività; f. su richiesta della squadra ispettiva e in presenza di quest’ultima, effettuare analisi o prestare assistenza in relazione a tale attività, se ciò è necessario per lo svolgimento dell’ispezione e non vi si oppongono considerazioni di sicu- rezza; g. dimostrare alla squadra ispettiva, esibendo la documentazione necessaria o in altro modo, che le parti e gli oggetti del sito d’impianti ai quali è stato ne- gato l’accesso nel corso dell’ispezione o dell’inchiesta non sono stati e non sono impiegati per scopi vietati ai sensi della CAC18; h. contribuire alla verifica di quanto accertato in via provvisoria dall’ispezione e al chiarimento di eventuali dubbi; i. fornire alle autorità federali le informazioni necessarie alla definizione e alla stipulazione di accordi d’ispezione. 3 I rappresentanti del complesso industriale assumono i costi loro derivanti dallo svolgimento dell’ispezione. Possono chiedere un rimborso all’OPAC. La domanda va inoltrata alla SECO. 4 Se nel quadro di ispezioni i rappresentanti del sito d’impianti subiscono danni

provocati da terzi, la Confederazione, nei limiti delle sue competenze legali, li assiste nell’attuazione delle loro pretese giuridiche.

18 RS 0.515.08

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2013

Art. 40 Prerogative in materia d’ispezione 1 Se necessario ai fini dello svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli VI e IX CAC19, la squadra ispettiva è in particolare autorizzata a: a. accedere a terreni e locali e ispezionarli durante gli orari d’esercizio e di lavoro usuali; b. utilizzare un’attrezzatura approvata ai sensi della CAC tenuto conto delle prescrizioni di sicurezza vigenti nell’unità; c. intervistare il personale; d. esaminare documenti, incartamenti e registrazioni;; e. prelevare campioni, previo accordo del rappresentante del complesso indu- striale o della direzione del gruppo d’accompagnamento; f. analizzare all’interno del complesso industriale i campioni mediante l’attrez- zatura approvata oppure farli analizzare da un laboratorio designato dall’OPAC; g. installare in unità in cui sono prodotti composti chimici della tabella 1 stru- mentazione per la sorveglianza continua, se ciò non ostacola il funziona- mento delle unità interessate, e depositarvi fotografie, piani e altri docu- menti. 2 Se necessario ai fini dello svolgimento delle ispezioni ai sensi dell’articolo IX CAC, la squadra ispettiva è inoltre autorizzata in particolare a: a. accedere a terreni e locali e ispezionarli anche al di fuori degli orari d’eser- cizio e di lavoro usuali; b. richiedere dati relativi a tutti i movimenti di veicoli del complesso indu- striale adibiti a trasporto via terra, acqua o aria; c. sorvegliare e ispezionare i veicoli di trasporto che lasciano il complesso industriale, eccettuate le automobili private.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 41 Secondo l’articolo 15 della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque: a intenzionalmente o per negligenza trasgredisce gli obblighi di dichiarazione di cui agli articoli 3, 25, 26, 28 e 30–34; b. impedisce le ispezioni di cui all’articolo 35 o si rifiuta di adempiere agli ob- blighi di cooperazione di cui all’articolo 39 in occasione di dette ispezioni.

19 RS 0.515.08

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2013

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 42 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 ottobre 200720 sul controllo dei prodotti chimici è abrogata.

Art. 43 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.

21 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

20 RU 2007 5057, 2009 6937

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2013

Allegato (art. 1 cpv. 2 e 3)

Tabelle dei composti chimici21 (cfr. anche il numero di controllo 1C350 dell’allegato 2 parte 2 dell’ordinanza del 25 giugno 199722 sul controllo dei beni a duplice impiego)

Tabella 1A Composti chimici tossici N. CAS

1. Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonofluoridati di O-alchile

( C10, compreso il cicloalchile) Ad es. Sarin: metilfosfonofluoridato di O-isopropile 107-44-8 Soman: metilfosfonofluoridato di O-pinacolile 96-64-0

2. N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidocianidati

di O-alchile ( C10, compreso il cicloalchile) Ad es. Tabun: N, N-dimetilfosforamidocianidati di O- 77-81-6 etile

3. Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonotiolati di O-alchile

(H o  C10, compreso il cicloalchile) e di S-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) amminoetile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali alchilati o protonati corrispondenti Ad es. VX: metilfosfonotiolati di O-etile e di S-2-diiso- propilamminoetile 50782-69-9

4. Iprite allo zolfo:

Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile 2625-76-5 Iprite: solfuro di bis-(2-cloroetile) 505-60-2 Bis (2-cloretiltio) metano 63869-13-6 Sesquiprite (Q): 1,2-bis (2-cloretiltio) etano 3563-36-8 1,3-bis-(2-cloretiltio)-n-propano 63905-10-2 1,4-bis-(2-cloretiltio)-n-butano 142868-93-7 1,5-bis-(2-cloretiltio)-n-pentano 142868-94-8 Ossido di bis (2-cloroetiltiometile) 63918-90-1 Iprite-O: ossido di bis (2-cloroetiltioetile) 63918-89-8

5. Lewisiti:

Lewisite 1: 2-clorovinildicloroarsina 541-25-3 Lewisite 2: bis (2-chlorovinil) cloroarsina 40334-69-8 Lewisite 3: tris (2-clorvinil) arsina 40334-70-1

21 Determinanti per i controlli sono le denominazioni die composti chimici. Un composto non può essere identificato unicamente alla luce del numero CAS. Diverse iscrizioni nelle tabelle si riferiscono a «categorie» comprendenti centinaia di sostanze simili sotto il profi- lo della struttura 22 RS 946.202.1

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2013

Tabella 1A Composti chimici tossici N. CAS

6. Ipriti all’azoto:

HN1: bis (2-cloroetil) etilammina 538-07-8 HN1: bis (2-cloroetil) metilammina 51-75-2 HN3: tris (2-cloroetil) ammina 555-77-1

7. Saxitossina 35523-89-8

8. Ricina 9009-86-3

Tabella 1B Precursori N. CAS

9. Difluoruri di alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonile

Ad es. DF: difluoruro di metilfosfonile 676-99-3

10. Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfoniti di O-alchile (H o

 C10, compreso il cicloalchile) e di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) amminoetile e sali alchilati o protonati corri- spondenti Ad es. QL: metilfosfonite di O-etile e di O-2-diisopro- 57856-11-8 pilamminoetile

11. Cloro Sarin:

metilfosfonocloridato di O-isopropile 1445-76-7

12. Cloro Soman:

metilfosfonocloridato di O-pinacolile 7040-57-5

Tabella 2A Composti chimici tossici N. CAS

1. Amitono: fosforotioato di O,O-dietile e di S-[2-

(dietilammino) etile] e sali alchilati o protonati corrispondenti 78-53-5

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(triflurometil)-1-propene 382-21-8

3. BZ: benzilato di 3-chinuclidinile * 6581-06-2

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Tabella 2B Precursori N. CAS

4. Composti chimici, tranne quelli che figurano nella tabella 1,

contenenti un atomo di fosforo legato a un gruppo metile, etile o propile (normale o iso), ma non ad altri atomi di car- bonio Ad es. Dicloruro di metilfosfonile 676-97-1 Metilfosfonato di dimetile 756-79-6 Eccezione: Fonofos: etilditiofosfonato di O-etile e di S- 944-22-9 fenile

5. Dialogenuri N,N-dialchil (Me, Et, n-Pr o i-Pr)-fosforamidici

6. N, N-dialchil (Me, Et, n-Pr o i-Pr)-fosforamidati di dialchile

(Me, Et, n-Pr o i-Pr)

7. Tricloruro di arsenico 7784-34-1

8. Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico 76-93-7

9. Chinuclidin-3-olo 1619-34-7

10. Cloruri di N, N-2-dialchil (Me, Et, n-Pr o i-Pr) amminoetile e

sali protonati corrispondenti

11. N, N-2-dialchil (Me, Et, n-Pr o i-Pr) amminoetanolo e i sali

protonati corrispondenti Eccezioni: N, N-dimetilamminoetanolo e sali protonati corrispondenti 108-01-0 N, N-dietilamminoetanolo e sali protonati corrispondenti 100-37-8

12. N, N-2-dialchil (Me, Et, n-PR o i-Pr) amminoetantiolo e sali

protonati corrispondenti

13. Tiodiglicole: solfuro di bis (2-idrossietile) 111-48-8

14. Alcol pinacolilico: 3,3-dimetilbutan-2-olo 464-07-3

Tabella 3A Composti chimici tossici N. CAS

1. Fosgene: dicloruro di carbonile 75-44-5

2. Cloruro di cianogeno 506-77-4

3. Acido cianidrico 74-90-8

4. Cloropicrina: tricloronitrometano 76-06-2

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Tabella 3B Precursori N. CAS

5. Ossicloruro di fosforo 10025-87-3

6. Tricloruro di fosforo 7719-12-2

7. Pentacloruro di fosforo 10026-13-8

8. Fosfito di trimetile 121-45-9

9. Fosfito di trietile 122-52-1

10. Fosfito di dimetile 868-85-9

11. Fosfito di dietile 762-04-9

12. Monocloruro di zolfo 10025-67-9

13. Dicloruro di zolfo 10545-99-0

14. Cloruro di tionile 7719-09-7

15. Etildietanolammina 139-87-7

16. Metildietanolammina 105-59-9

17. Trietanolammina 102-71-6

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Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC) | Lexipedia | Lexipedia