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AS 2013 287

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Correzione

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

del 28 agosto 2012 (RU 2012 4509; RS 0.672.968.91)

Art. 11

Invece di: 2. Tuttavia, tali dividendi possono anche essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’importo lordo degli interessi.

Leggasi: 2. Tuttavia, tali interessi possono anche essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’importo lordo degli interessi.

22 gennaio 2013 Cancelleria federale

2013-0060 287

Conv. tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore RU 2013 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Correzione

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