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AS 2013 3023

Ordinanza del DDPS sui servizi volontari

Ordinanza del DDPS sui servizi volontari

del 5 settembre 2013

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 44 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 83 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la procedura di autorizzazione per quanto riguarda i servizi volontari e il loro computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Art. 2 Campo di applicazione La presente ordinanza è applicabile ai servizi volontari dei militari secondo l’arti- colo 44 capoverso 1 LM.

Sezione 2: Procedura

Art. 3 Domande

1 Le domande per l’autorizzazione a prestare servizio volontario devono essere

presentate per scritto al capo del Personale dell’esercito.

2 Occorre utilizzare il formulario previsto al riguardo.

3 Per ciascun servizio deve essere presentata una domanda separata. Sono fatte salve le domande per l’autorizzazione di servizi prestati a giorni in un anno civile.

Art. 4 Condizioni 1 Sono autorizzate unicamente le domande concernenti militari che hanno assolto il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione secondo l’articolo 9

RS 512.218.1

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OOPSM oppure hanno prestato i propri servizi di perfezionamento secondo l’arti- colo 9a OOPSM. 2 Le domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto sono rinviate. Dal ricevimento l’organo richiedente ha dieci giorni di tempo per colmare le lacune constatate. Non si entra nel merito delle domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto inoltrate una seconda volta.

Art. 5 Termine 1 Le domande devono essere inoltrate al più tardi 14 settimane prima dell’inizio del servizio volontario. 2 Se la necessità militare si manifesta soltanto in un secondo momento, la domanda deve essere inoltrata entro tre giorni dopo che l’organo competente ha stabilito la necessità.

Art. 6 Decisione 1 Il capo del Personale dell’esercito decide in merito alla domanda e comunica per scritto la sua decisione all’organo richiedente. Un rifiuto della domanda è motivato e provvisto dell’indicazione della possibilità di un unico riesame.

2 I servizi ordinari hanno la priorità rispetto ai servizi volontari.

3 Se all’inizio di un servizio non vi è l’autorizzazione scritta del capo del Personale dell’esercito, il militare interessato deve essere prosciolto il giorno stesso, o al più tardi come segue: a. il giorno dell’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione secondo l’articolo 9 OOPSM; oppure b. il giorno dell’adempimento del numero di giorni di servizio secondo l’arti- colo 9a OOPSM.

Art. 7 Controllo e competenza 1 Il settore «Personale dell’esercito» effettua il controllo sul numero di servizi e sui giorni di servizio prestati. 2 Se la domanda è autorizzata, il settore «Personale dell’esercito» lo menziona nel sistema di gestione del personale dell’esercito.

3 L’organo richiedente emana la chiamata in servizio.

Sezione 3: Computo dei servizi volontari

Art. 8 I servizi volontari non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

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Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 9 Esecuzione Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della pre- sente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.

5 settembre 2013 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

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