Lexipedia

AS 2013 305

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA)

Modifica del 16 gennaio 2013

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 5 febbraio 19881 concernente le imprese di costruzione di aeromobili è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea,

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «regolamento (CE) n. 1592/2002» è sostituita con l’espressione «regolamento (CE) n. 216/2008»; eventuali note a piè di pagina relative a questa espressione non sono modificate.

Art. 1 lett. d Nella presente ordinanza s’intende per: d. volo per il collaudo: volo di un nuovo aeromobile destinato a dimostrare che è conforme alle indicazioni del certificato di tipo.

Art. 2 cpv. 2 2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera4:

4 La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’allegato all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile,

3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

2012-2399 305

Imprese di costruzione di aeromobili RU 2013

a. regolamento (CE) n. 216/20085; b. regolamento (UE) n. 748/20126.

Art. 7 cpv. 2

2 La domanda, corredata dei documenti completi giusta l’articolo 8, deve essere

indirizzata all’UFAC al più tardi due mesi prima dell’ispezione dell’impresa. I documenti devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese.

Art. 8 Condizioni Il richiedente deve provare che: a. l’impresa è intavolata nel registro di commercio in Svizzera, o che non è soggetta all’obbligo di iscrizione in tale registro; b. le condizioni per il rilascio di una licenza di impresa di costruzione secondo l’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/20127 sono adempiute; c. le seguenti norme8 emanate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) relative al regolamento (UE) n. 748/2012 sono rispettate:

1. le specifiche relative alla certificazione (Certification Specifications;

CS);

2. mezzi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance;

AMC);

3. le istruzioni (Guidance Material; GM).

Art. 9–12 Abrogati

5 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. 6 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progetta- zione e di produzione.

7 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68). 8 Queste norme non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell’AESA (http://easa.europa.eu/home.php > Aviation Professionals & Industry > Certification specification) e su quello dell’UFAC (www.bazl.admin.ch > Documenta- zione > Basi legali). Possono inoltre essere consultate od ottenute presso l’Ufficio federa- le dell’aviazione civile, 3003 Berna.

306

Imprese di costruzione di aeromobili RU 2013

Art. 13 Ispezioni dell’impresa

1 L’UFAC determina, in base a ispezioni dell’impresa, se alla stessa può essere

rilasciata una licenza d’impresa di costruzione. Esso esegue le ispezioni, dopo aver ricevuto la documentazione completa da parte del richiedente, in presenza di un rappresentante dell’impresa stessa.

2 Esso fissa la data delle ispezioni.

3 Per le ispezioni, può convocare esperti esterni.

4 Il risultato delle ispezioni viene annotato in un rapporto d’ispezione e comunicato al richiedente entro due settimane. 5 Se le ispezioni dimostrano che non sono soddisfatte tutte le condizioni, l’UFAC lo comunica al richiedente per scritto. Fissa un termine appropriato entro il quale porvi rimedio. 6 Se il richiedente non ha preso le misure necessarie entro il termine stabilito, le ispezioni si intendono negative. 7 Le imprese titolari di un’approvazione dell’impresa di produzione conformemente all’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/20129, non sono subordinate ad alcuna ispezione supplementare per il rilascio di una licenza d’impresa di costruzione conformemente alla presente ordinanza, sempreché siano applicati gli stessi processi di fabbricazione.

Art. 15 Estensione della licenza d’impresa di costruzione 1 Al titolare di una licenza d’impresa di costruzione che richiede l’iscrizione di altri prodotti nella sua licenza si applicano per analogia: a. le condizioni secondo l’allegato I parte 21 sezione A capitolo G del regola- mento (UE) n. 748/201210; e b. le norme di cui all’articolo 8 lettera c.

2 Alle ispezioni parziali si applicano per analogia gli articoli 7, 8, 13 e 14.

Art. 17 cpv. 2 2 Questi diritti possono essere esercitati unicamente fintanto che sono adempiute le condizioni prescritte nell’articolo 8.

9 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

10 Conformemente al n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo

(RS 0.748.127.192.68).

307

Imprese di costruzione di aeromobili RU 2013

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.

16 gennaio 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Doris Leuthard

308