AS 2013 3071
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo
Modifica del 28 agosto 2013
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 24 novembre 20071 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo è modificata come segue:
Titolo (concerne soltanto il testo tedesco) e ingresso, primo comma visti gli articoli 26 capoverso 3 e 112b capoverso 2 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo (LAsi), …
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai centri di registrazione, ai centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi, ai centri della Confederazione gestiti nelle fasi di test, ai centri esterni nonché agli alloggi presso gli aeroporti internazionali di Gine- vra-Cointrin e Zurigo-Kloten gestiti dalla Confederazione (alloggi della Confedera- zione).
Art. 6 Concerne soltanto il testo francese
Art. 6a Programmi d’occupazione 1 A partire dai 16 anni di età, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezio- ne possono partecipare a programmi d’occupazione che strutturano la giornata e facilitano così la convivenza.
2 Non può essere fatto valere alcun diritto a partecipare ai programmi d’occupa-
zione. In caso di scarsità di posti, questi sono distribuiti secondo il principio di rotazione. Nelle zone di transito degli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e di Zurigo-Kloten non sono offerti programmi d’occupazione.
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Gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo RU 2013
3 I programmi d’occupazione devono rispondere a un interesse generale locale o
regionale del Cantone o del Comune, oppure favorire una migliore convivenza con la popolazione residente. Essi non devono entrare in concorrenza con il settore privato. 4 Il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione può beneficiare di un assegno di motivazione. Alle persone che soggiornano in un centro speciale, l’assegno di motivazione è corrisposto esclusivamente sotto forma di prestazioni in natura. 5 La partecipazione del richiedente l’asilo o della persona bisognosa di protezione a un programma d’occupazione non deve ostacolare l’espletamento delle necessarie fasi procedurali. 6 L’UFM può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione entro i limiti dell’importo annuo massimo previsto a tale scopo e fissato nel preventivo.
Art. 6b Convenzione per un programma d’occupazione
1 L’UFM stipula con il Cantone d’ubicazione, il Comune d’ubicazione o un terzo
incaricato una convenzione di prestazioni dal contenuto seguente: a. scopo concreto del programma d’occupazione e sua durata; b. contenuto delle prestazioni del Cantone d’ubicazione, del Comune d’ubica- zione o del terzo incaricato e finanziamento integrale o parziale da parte della Confederazione; c. numero massimo di partecipanti; d. importo dell’eventuale assegno di motivazione, per giorno o ora e parteci- pante. 2 L’impresa chiamata ad assicurare l’esercizio di un centro di registrazione, di un centro speciale, di un centro della Confederazione gestito nelle fasi di test o di un centro esterno è responsabile dell’attuazione dei programmi d’occupazione conve- nuti con l’UFM. Essa opera sotto la direzione dell’UFM.
Titolo prima dell’art. 8 Sezione 2: Centri di registrazione, centri speciali e centri esterni
Art. 11 cpv. 2bis 2bis Il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione che alloggia presso un centro speciale può, previo permesso d’uscita, lasciare il centro da lunedì a dome- nica dalle 09.00 alle 17.00.
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II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.
2 Ha effetto fino al 28 settembre 2015.
28 agosto 2013 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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