AS 2013 3075
Ordinanza sullo svolgimento di fasi di test relative alle misure di accelerazione nel settore dell'asilo
Ordinanza sullo svolgimento di fasi di test relative alle misure di accelerazione nel settore dell’asilo (Ordinanza sulle fasi di test, OTest)
del 4 settembre 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 112b capoverso 2 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi), ordina:
Capitolo 1: Principi
Art. 1 Scopo e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina le procedure speciali durante le fasi di test nei centri della Confederazione. 2 La fase di test inizia con l’apertura di un centro della Confederazione e dura al massimo due anni, ma non oltre il 28 settembre 2015.
Art. 2 Centro della Confederazione È considerato centro della Confederazione un centro di procedura, di attesa o di partenza nel quadro delle fasi di test.
Art. 3 Presentazione della domanda d’asilo Nei centri della Confederazione non possono essere presentate domande d’asilo. La presentazione delle domande d’asilo è retta dall’articolo 19 LAsi.
Art. 4 Assegnazione a un centro della Confederazione 1 I richiedenti l’asilo la cui domanda deve essere trattata nel quadro di fasi di test sono scelti a caso e assegnati a un centro della Confederazione. L’assegnazione rispetta il principio dell’unità della famiglia. È debitamente considerato il bene del minore. 2 I richiedenti l’asilo che presentano una domanda di riesame o che sono già stati oggetto di una procedura d’asilo in Svizzera non sono assegnati a un centro della Confederazione. 3 I richiedenti l’asilo non possono rivendicare alcun diritto al trattamento della loro domanda d’asilo in una fase di test o al di fuori di essa.
RS 142.318.1 1 RS 142.31
2013-1360 3075
Ordinanza sulle fasi di test RU 2013
Art. 5 Persona di fiducia per richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (in deroga all’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi)
Fintanto che richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati soggiornano in un centro della Confederazione, il rappresentante legale di cui all’articolo 25 adempie altresì i compiti di una persona di fiducia.
Art. 6 Conseguenze della partecipazione alle fasi di test La partecipazione alle fasi di test non deve comportare per i richiedenti l’asilo alcun vantaggio o pregiudizio quanto alla decisione sulla domanda d’asilo.
Art. 7 Validità della LAsi e della LStr La LAsi e la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr) si applicano alle procedure d’asilo condotte nel quadro di fasi di test, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti in merito alla procedura d’asilo di prima istanza, alla procedura di allontanamento, come pure alle questioni finanziarie connesse.
Art. 8 Valutazione delle fasi di test 1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) svolge una valutazione delle fasi di test all’attenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
2 Sono valutati in particolare:
a. i processi della procedura di prima istanza; b. l’adempimento dei compiti da parte del fornitore di servizi; c. l’efficacia e l’economicità degli investimenti finanziari e personali. 3 La valutazione è svolta costantemente e i risultati possono confluire in rapporti intermedi. È allestito un rapporto finale al più tardi cinque mesi dopo la fine delle fasi di test.
4 Il DFGP informa l’Assemblea federale sui risultati delle fasi di test.
Capitolo 2: Centri della Confederazione
Art. 9 Centri di procedura, di attesa e di partenza 1 Le fasi di test si svolgono in centri della Confederazione gestiti dall’UFM. Questi possono essere adibiti a centri di procedura, di attesa o di partenza. 2 I richiedenti l’asilo sono alloggiati in un centro di procedura in particolare:
a. nel quadro di una procedura celere (art. 17), dall’inizio della fase preparato- ria alla scadenza del termine di ricorso;
2 RS 142.20
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b. nel quadro di una procedura Dublino (art. 18), durante la fase preparatoria; c. dopo l’attribuzione alla procedura d’asilo al di fuori delle fasi di test fino all’assegnazione a un Cantone conformemente all’articolo 22. 3 I richiedenti l’asilo nel quadro di una procedura Dublino possono essere alloggiati in centri di attesa al termine della fase preparatoria e fino alla scadenza del termine di ricorso. 4 I richiedenti l’asilo nel quadro di una procedura Dublino o di una procedura celere possono essere alloggiati in centri di partenza dallo scadere del termine di ricorso fino alla loro partenza. 5 I centri di procedura, d’attesa o di partenza possono essere riuniti in un edificio o in un’infrastruttura. 6 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Esso può essere prolungato di un periodo appropriato se questo agevola una rapida conclusio- ne della procedura d’asilo.
7 Se necessario, l’assegnazione a un Cantone può intervenire anche prima della
scadenza della durata massima del soggiorno prevista dal capoverso 6. L’assegna- zione è retta dagli articoli 21 e 22.
Art. 10 Esercizio 1 L’UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione. 2 Il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un eserci- zio ordinato.
Art. 11 Alloggiamento in centri cantonali o comunali 1 I richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in un centro gestito da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confedera- zione secondo l’articolo 9. L’alloggiamento in un centro comunale soggiace al consenso del Cantone d’ubicazione.
2 Il Cantone o il Comune d’ubicazione:
a. garantisce un alloggiamento, un’assistenza e un’occupazione adeguati; b. presta l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza; c. garantisce l’assistenza medica e l’istruzione scolastica di base per i bambini; d. adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordi- nato. 3 Il Cantone o il Comune d’ubicazione può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso 2. 4 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
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5 L’UFM versa al Cantone o al Comune d’ubicazione sussidi federali, stabiliti con- trattualmente, a titolo di indennizzo delle spese amministrative, di personale e di altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. Tale indennizzo può avvenire anche mediante somme forfettarie. 6 Le rimanenti disposizioni della presente ordinanza quanto ai centri della Confede- razione nonché l’articolo 16b dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19993 sull’asilo (OAsi 1) sono applicati per analogia anche ai centri cantonali o comunali.
Art. 12 Comunicazione delle fasi procedurali ai centri gestiti da un Cantone o da un Comune L’UFM comunica ai centri gestiti da un Cantone o da un Comune la data e l’ora delle fasi procedurali previste per i richiedenti l’asilo.
Capitolo 3: Richiedenti l’asilo Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 13 Notificazione di decisioni e comunicazioni nei centri della Confederazione (in deroga all’art. 13 cpv. 5 LAsi) 1 Nei centri della Confederazione le decisioni e comunicazioni sono notificate di persona. 2 Se al richiedente l’asilo è stato assegnato un rappresentante legale, la notificazione è indirizzata al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale. Quest’ultimo, o il rappresentante legale designato, informa immediatamente il richiedente l’asilo della notificazione. 3 Se non è stato assegnato un rappresentante legale, la notificazione è indirizzata al richiedente l’asilo. Un procuratore designato dal richiedente l’asilo è informato immediatamente della notificazione. Se il richiedente l’asilo è entrato in clandestini- tà, la notificazione avviene secondo l’articolo 12 LAsi.
Art. 14 Lingua della procedura (in deroga all’art. 16 cpv. 2 LAsi) 1 Le istanze dei richiedenti l’asilo che si trovano presso il centro della Confedera- zione vanno inoltrate nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione. 2 Nel centro della Confederazione, l’UFM notifica le decisioni nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione.
3 RS 142.311
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3 L’UFM può derogare eccezionalmente dai capoversi 1 e 2 se:
a. il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua uffi- ciale; b. in considerazione delle domande entrate o della situazione a livello di perso- nale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempe- stivo delle domande.
Art. 15 Disposizioni procedurali speciali (in deroga all’art. 26 cpv. 2bis LAsi) 1 Se sussistono indizi che un richiedente l’asilo sedicente minorenne ha già raggiun- to la maggiore età, l’UFM può disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età. 2 Se è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento, al momento della notifica- zione di una decisione conformemente agli articoli 32–35a e 38–41 LAsi, l’UFM consegna simultaneamente gli atti procedurali al richiedente l’asilo o al suo procura- tore.
Sezione 2: Procedura di prima istanza
Art. 16 Fase preparatoria (in deroga all’art. 26 LAsi) 1 Dopo l’assegnazione al centro della Confederazione inizia la fase preparatoria. Nella procedura Dublino dura al massimo dieci giorni e nelle altre procedure al massimo 21 giorni. 2 Durante la fase preparatoria l’UFM rileva le generalità dei richiedenti l’asilo, di norma li fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici, disporre perizie volte ad accertarne l’effettiva età conformemente all’articolo 15 capoverso 1, verificare mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità ed effettuare accertamenti specifici sull’origine e l’identità. 3 L’UFM può interrogare i richiedenti l’asilo sulla loro identità, sull’itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. Chiarifica con i richiedenti se sussiste una domanda d’asilo conformemente alla LAsi e se questa è sufficientemente motivata. In caso contrario e qualora i richiedenti ritirino la propria domanda, la stessa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura di partenza. 4 Il confronto dei dati conformemente all’articolo 102abis capoversi 2 e 3 LAsi e la domanda di ammissione o riammissione indirizzata al competente Stato vincolato da un accordo d’associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino) di regola sono effettuati durante la fase preparatoria. 5 L’UFM può incaricare terzi di svolgere compiti di cui al capoverso 2. I terzi incari- cati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confe- derazione.
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Art. 17 Procedura celere 1 Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Questa dura tra gli otto e i dieci giorni lavorativi.
2 Sono espletate le seguenti fasi procedurali:
a. preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo; b. audizione sui motivi d’asilo o concessione del diritto di essere sentiti; c. eventuale ulteriore parere del rappresentante legale; d. smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla proce- dura al di fuori delle fasi di test; e. stesura della bozza della decisione sull’asilo; f. parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo; g. redazione finale della decisione sull’asilo; h. notificazione della decisione sull’asilo. 3 Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sull’asilo sarà notificata nel centro della Confederazione, la durata della procedura di cui al capoverso 1 può essere prorogata di qualche giorno.
Art. 18 Procedura Dublino 1 In aggiunta alle fasi procedurali di cui all’articolo 16 capoversi 2 e 4, durante l’interrogazione secondo l’articolo 16 capoverso 3 al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume compe- tente per l’esame della sua domanda d’asilo. 2 Non vi è audizione; la procedura celere è retta dall’articolo 17 capoverso 2 let- tere d–h. 3 Le decisioni di non entrata nel merito prese nel quadro della procedura Dublino vanno notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione, da parte dello Stato Dublino interpellato, della domanda di trasferimento secondo gli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 343/20034.
Art. 19 Procedura al di fuori delle fasi di test 1 Se dopo l’audizione sui motivi d’asilo o dopo la concessione del diritto di essere sentiti risulta impossibile emanare una decisione di prima istanza nel quadro della procedura celere, la domanda d’asilo viene trattata secondo una procedura al di fuori delle fasi di test e il richiedente l’asilo è assegnato a un Cantone.
4 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
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2 Il passaggio a una procedura al di fuori delle fasi di test interviene segnatamente qualora si rendano necessari ulteriori chiarimenti conformemente all’articolo 41 LAsi o se l’UFM ha fissato delle priorità per il trattamento delle domande d’asilo.
Art. 20 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso durante le fasi di test (in deroga agli art. 29 cpv. 3, 30 e 94 LAsi)
Le disposizioni concernenti i rappresentanti delle istituzioni di soccorso di cui agli articoli 29 e 30 LAsi non si applicano alle fasi di test.
Art. 21 Assegnazione al Cantone d’ubicazione e computo nella quota parte in base alla chiave di riparto (in deroga all’art. 27 cpv. 4 LAsi)
1 Al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione sono computati i posti
nella sua quota parte stabilita nella chiave di riparto di cui all’articolo 21 capover- so 1 OAsi 15. Per il resto vigono le convenzioni concluse con i Cantoni sul computo dei posti dei centri della Confederazione. 2 Le persone nei cui confronti è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento in seguito al rifiuto della loro domanda d’asilo nelle fasi di test sono assegnate al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Il numero di tali persone è computato nella quota parte del Cantone secondo la chiave di riparto di cui all’articolo 21 capoverso 1 OAsi 1.
Art. 22 Ripartizione fra i Cantoni L’UFM assegna ai Cantoni, ripartendole tra loro, le persone che durante le fasi di test hanno ottenuto l’asilo o un’ammissione provvisoria.
Sezione 3: Consulenza e rappresentanza legale nella procedura celere
Art. 23 Principio 1 I richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza gratuita e al gratuito patrocinio.
2 L’UFM incarica uno o più fornitori di servizi di adempiere i compiti di cui al
capoverso 1.
Art. 24 Consulenza sulla procedura d’asilo La consulenza comprende segnatamente l’informazione dei richiedenti l’asilo sui loro diritti e i loro obblighi nella procedura d’asilo.
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Art. 25 Rappresentanza legale 1 Per la prima interrogazione nella fase preparatoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ciascun richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, a meno che non vi rinunci esplicitamente. 2 Il rappresentante legale informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d’asilo. 3 La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere o di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione di espletare la procedura al di fuori delle fasi di test. 4 La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale desi- gnato comunica al richiedente l’asilo di non voler interporre ricorso giacché esso non avrebbe nessuna probabilità di successo. La comunicazione deve intervenire quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull’asilo. 5 I compiti del rappresentante legale sono retti dall’articolo 28 capoversi 1 e 2.
Art. 26 Compiti del fornitore di servizi 1 Il fornitore di servizi secondo l’articolo 23 capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed attuare la consulenza e la rappresentanza legale nel centro della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza e della rappresentanza legale. 2 Il fornitore di servizi designa le persone incaricate della consulenza e della rappre- sentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richie- denti l’asilo.
3 La consulenza può essere svolta da persone operanti, a titolo professionale,
nell’ambito della consulenza ai richiedenti l’asilo. La rappresentanza legale può essere assicurata da avvocati. Essa può essere assicurata anche da laureati in giuri- sprudenza operanti, a titolo professionale, nell’ambito della consulenza e della rappresentanza legale a favore di richiedenti l’asilo. 4 Il fornitore di servizi e l’UFM si scambiano regolarmente informazioni, in partico- lare per coordinare i compiti e garantire la qualità.
Art. 27 Coinvolgimento del rappresentante legale nelle fasi procedurali 1 L’UFM comunica al fornitore di servizi le date della prima interrogazione nella fase preparatoria, dell’audizione sui motivi d’asilo e delle successive fasi procedurali cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare. Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni dell’UFM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. È fatto salvo il repentino insorgere di impedimenti per gravi, scusabili motivi. 2 Se il rappresentante legale, pur avendo il prestatore di servizi ottenuto per tempo la bozza della decisione negativa sull’asilo, non consegna o non consegna entro i termini fissati il proprio parere in merito, si considera che rinunci a pronunciarsi.
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Art. 28 Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale 1 L’UFM versa un’indennità al fornitore di servizi, in particolare per l’adempimento dei seguenti compiti: a. informazione e consulenza ai richiedenti l’asilo; b. partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione nella fase preparatoria e all’audizione sui motivi d’asilo; c. parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo; d. rappresentanza legale in sede di ricorso, in particolare stesura dell’atto di ricorso; e. difesa degli interessi di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati in veste di persona di fiducia nei centri della Confederazione. 2 In caso di passaggio a una procedura al di fuori delle fasi di test, sono indennizzate l’informazione e la consulenza prestate sino a quel momento ai richiedenti l’asilo, come anche la partecipazione alla prima interrogazione nella fase preparatoria e all’audizione sui motivi d’asilo nel centro della Confederazione. 3 L’UFM versa al fornitore di servizi sussidi federali stabiliti contrattualmente e in base a soluzioni economiche per: a. l’indennizzo delle spese amministrative e di personale sostenute nel- l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1; tale indennizzo può avve- nire anche mediante somme forfettarie; b. l’indennizzo delle spese amministrative e di personale generate dall’inter- pretariato indipendente nell’ambito dell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e; tale indennizzo può avvenire anche mediante somme forfettarie.
Sezione 4: Divieto d’esercitare un’attività lucrativa ed esecuzione dell’allontanamento
Art. 29 Divieto d’esercitare un’attività lucrativa (in deroga all’art 43 cpv. 1 LAsi)
Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, i richiedenti l’asilo non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. È fatta salva la partecipazione a un pro- gramma d’occupazione.
Art. 30 Decisione d’allontanamento (in deroga all’art. 45 cpv. 2 LAsi) 1 Con la decisione d’allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato. Se la decisione è emanata nel quadro di una procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni.
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2 Se circostanze particolari quali la situazione familiare o problemi di salute lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.
Capitolo 3: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza nonché sussidi federali
Art. 31 Competenza (in deroga all’art. 80 cpv. 2 LAsi) 1 La Confederazione garantisce l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza fintanto che le persone interessate si trovano in un centro della Confederazione. In collabora- zione con il Cantone d’ubicazione assicura le prestazioni sanitarie nonché l’istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l’adempimento della totalità o di parte di questi compiti. 2 L’UFM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese ammi- nistrative e di personale e altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. Tale indennizzo può avvenire anche mediante somme forfettarie. 3 L’UFM può convenire con il Cantone d’ubicazione che sia quest’ultimo a stipulare un’assicurazione malattie obbligatoria. L’UFM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell’assicurazione malattie. 4 Il Cantone d’ubicazione organizza l’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo minorenni che soggiornano in un centro della Confederazione. Le spese connesse sono indennizzate dalla Confederazione a titolo forfettario.
Art. 32 Monitoraggio del soccorso d’emergenza nel Cantone d’ubicazione 1 L’UFM verifica la prima volta dopo sei mesi dall’inizio delle fasi di test, coinvol- gendo il Cantone d’ubicazione, la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia e applicando criteri definiti congiuntamente, lo sviluppo delle spese del soccorso d’emergenza per le persone la cui decisione di allontanamento è stata emanata nel quadro delle fasi di test. La procedura è retta per analogia dall’articolo 30 capover- si 3–5 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19996 sull’asilo (OAsi 2).
2 Il DFGP adegua l’importo della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza a
favore del Cantone d’ubicazione in base ai risultati di cui al capoverso 1.
Art. 33 Altri sussidi I contributi forfettari alle spese per la sicurezza a favore dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione e i sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati alle persone che soggiornano nei centri della Confedera- zione sono versati in base all’articolo 91 capoversi 2ter e 4bis LAsi.
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Capitolo 4: Aiuto al ritorno e reintegrazione
Art. 34 Consulenza per il ritorno 1 Grazie a regolari colloqui di consulenza nei centri della Confederazione, l’UFM incoraggia il ritorno autonomo delle persone oggetto di una decisione esecutiva di allontanamento dalla Svizzera. 2 Un primo colloquio di consulenza può già avvenire durante la fase preparatoria.
3 L’UFM può delegare i compiti di cui al capoverso 1 ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.
Art. 35 Indennità per la consulenza per il ritorno L’UFM versa al fornitore di servizi che assicura la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 34 capoverso 3 sussidi federali stabiliti contrattualmente per l’indennizzo delle spese amministrative e di personale sostenute nell’adempimento di tale compi- to. Tale indennizzo può avvenire anche mediante somme forfettarie.
Art. 36 Aiuto finanziario supplementare 1 Nel quadro dell’aiuto individuale al ritorno secondo l’articolo 74 OAsi 27, l’UFM può concedere un aiuto finanziario supplementare alle persone nelle fasi di test.
2 L’aiuto finanziario supplementare è di al massimo:
a. 2000 franchi per persona, se l’interessato ritira la propria domanda d’asilo prima della prima interrogazione nella fase preparatoria conformemente all’articolo 16 capoverso 3 e lascia la Svizzera durante la fase preparatoria; b. 1000 franchi per persona, dopo la notificazione della decisione di prima istanza sull’asilo, se l’interessato lascia la Svizzera durante il termine di ricorso. 3 Per il calcolo dell’aiuto finanziario supplementare è determinante la durata del soggiorno. L’importo può essere ridotto quanto più si protrae il soggiorno in Sviz- zera. 4 Dopo il passaggio in giudicato della decisione di prima istanza l’UFM non concede alcun aiuto finanziario supplementare. Per il resto si applica per analogia l’arti-
7 RS 142.312
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Capitolo 5: Tutela giurisdizionale Sezione 1: Procedura di ricorso a livello federale
Art. 37 Decisioni incidentali impugnabili nelle fasi di test 1 L’assegnazione a un centro della Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 può essere impugnata soltanto con ricorso contro la decisione finale ed esclusiva- mente per violazione del principio dell’unità della famiglia.
2 La decisione secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera d può essere impugnata
soltanto con ricorso contro la decisione finale.
Art. 38 Termini di ricorso (in deroga all’art. 108 cpv. 1 LAsi)
Il ricorso contro le decisioni emanate nel quadro di una procedura celere conforme- mente all’articolo 17 deve essere interposto entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
Capitolo 6: Fine del soggiorno Sezione 1: Misure coercitive
Art. 39 Ordine di carcerazione (in deroga all’art. 80 cpv. 1, secondo e terzo periodo LStr)
1 Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la
competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75 LStr8) spetta al Cantone d’ubicazione. 2 Se la decisione di allontanamento è stata notificata in un centro della Confedera- zione e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile, il Cantone d’ubicazione può ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto al fine di garantire l’esecuzione del rinvio.
Art. 40 Partecipazione alle spese di carcerazione L’UFM stipula con le autorità preposte alla giustizia e alla sicurezza del Cantone d’ubicazione una convenzione amministrativa sull’esecuzione del fermo conforme- mente all’articolo 73 e della carcerazione conformemente agli articoli 75–78 LStr9 per le persone che soggiornano in un centro della Confederazione. L’ammontare del contributo forfettario si fonda sull’articolo 15 dell’ordinanza dell’11 agosto 199910 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
8 RS 142.20 9 RS 142.20 10 RS 142.281
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Capitolo 7: Disposizione finale
Art. 41 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013 e ha effetto fino al 28 set- tembre 2015.
4 settembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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