AS 2013 313
Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)
Modifica del 16 gennaio 2013
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 24 novembre 19941 sulle categorie speciali di aeromo- bili è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2, 4 e 7 2 Solo le persone titolari di una licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. Per effettuare voli occasionali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7. 4 Solo le persone titolari di una licenza ufficiale speciale svizzera possono effettuare voli con un passeggero. Per effettuare voli occasionali non commerciali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.
7 L’UFAC designa un organo competente per il riconoscimento dell’equivalenza
delle licenze straniere. L’organo riconosce le licenze straniere in base alle direttive emanate dall’UFAC.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.
16 gennaio 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
1 RS 748.941
2012-2400 313
Categorie speciali di aeromobili RU 2013
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