Lexipedia

AS 2013 315

AS 2013 315

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 21 gennaio 2013

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I L’allegato 1 dell’OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.

21 gennaio 2013 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2012-3119 315

Ordinanza sui biocidi RU 2013

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)

Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti

Rubrica della colonna 3 Grado minimo di purezza del principio attivo

Rubrica della colonna 7 Concerne solo il testo francese.

Ordinanza sui biocidi RU 2013

I seguenti nuovi principi attivi vengono iscritti nell’allegato 1:

Nome comune Denominazione IUPAC2 Grado minimo Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione di purezza dell’iscrizione di del principio attivo prodotto

Carbonato di Massa di reazione di Peso della materia 1° febbraio 2013 31 gennaio 2023 8 La valutazione dei rischi effettuata dall’UE non ha didecildimeti- carbonato di N,N-didecil- secca: 740 g/kg considerato tutti gli usi potenziali; alcuni, come l’uso lammonio N,N- dimetilammonio e da parte di utenti non professionali, sono stati esclusi. bicarbonato di Nell’esaminare la domanda di omologazione di un N,N-didecil-N,N- prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV dimetilammonio devono valutare, se pertinente per quel particolare Numero CE: 451-900-9 prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi Numero CAS: per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non 894406-76-9 sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. per gli utenti industriali sono definite procedure

operative sicure e i prodotti sono utilizzati indos- sando gli opportuni dispositivi di protezione indivi duale, a meno che nella relativa domanda di omolo- gazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi,

2. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza

relative ai prodotti omologati specificano che l’applicazione in ambito industriale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su ripiani rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; che,

2 International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata 3 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Ordinanza sui biocidi RU 2013

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione di purezza dell’iscrizione di del principio attivo prodotto

subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su ripiani rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli di prodotti utilizzati devono essere raccolti ai fini del loro riuti- lizzo o smaltimento,

3. non possono essere omologati prodotti per il tratta-

mento del legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine o per il tratta- mento del legno a contatto con l’acqua dolce, oppure per il trattamento per immersione di legno esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all’umidità, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il pro- dotto soddisferà i requisiti degli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.

cis-tricos-9- cis-tricos-9-ene; (Z)-tricos- 801 g/kg 1° ottobre 2014 30 settembre 19 La valutazione dei rischi effettuata dall’UE non ha ene (muscalure) 9-ene 2024 considerato i possibili usi e scenari di esposizione. N. CE: 248-505-7 Alcuni di essi, come l’uso all’aria aperta e l’esposi- N. CAS: 27519-02-4 zione di alimenti o mangimi, sono stati esclusi. Nell’esaminare la domanda di omologazione di un prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE.

Ordinanza sui biocidi RU 2013

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione di purezza dell’iscrizione di del principio attivo prodotto

Per i prodotti contenenti cis-tricos-9-ene che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concen- trazioni massime o nuovi valori massimi o di modifi- care quelli esistenti in conformità all’OSoE4 o all’OLALA5, nonché adottare le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentra- zioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

Cianuro di Cianuro di idrogeno 976 g/kg 1° ottobre 2014 30 settembre 8, 14 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un idrogeno Numero CE: 200-821-6 2024 e 18 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli Stati Numero CAS: 74-90-8 membri devono valutare, se pertinente per quel partico- lare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. Gli SV garantiscono che le omologazioni dei prodotti che devono essere utilizzati come fumiganti siano subordinate alle seguenti condizioni:

1. i prodotti sono forniti unicamente a professionisti

appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi,

2. sono definite procedure operative sicure per gli

utenti e per le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e l’aerazione,

4 RS 817.021.23 5 RS 916.307.1

Ordinanza sui biocidi RU 2013

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione di purezza dell’iscrizione di del principio attivo prodotto

3. i prodotti devono essere utilizzati indossando gli

opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi ove opportuno, apparecchi autorespiratori e indumenti a tenuta stagna ai gas,

4. è vietato il rientro nei locali sottoposti a fumiga-

zione finché la concentrazione atmosferica non abbia raggiunto, mediante ventilazione, livelli sicuri per gli utenti e per le persone presenti nelle vici- nanze,

5. occorre evitare, mediante una zona di esclusione,

che l’esposizione durante e dopo la ventilazione superi i livelli di sicurezza per gli utenti e per le per- sone presenti nelle vicinanze,

6. prima della fumigazione, gli alimenti e gli elementi

porosi che presentano un potenziale di assorbimento del principio attivo, salvo il legno da trattare, devono essere rimossi dai locali da sottoporre a fumigazione o protetti dall’assorbimento con mezzi adeguati; i suddetti locali devono essere protetti contro l’accensione accidentale.

Acido Acido nonanoico 896 g/kg 1° ottobre 2014 30 settembre 2 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un nonanoico, Numero CE: 203-931-2 2024 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV acido Numero CAS: 112-05-0 devono volutare, se pertinente per il prodotto interes- pelargonico sato, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE.

Ordinanza sui biocidi RU 2013

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione di purezza dell’iscrizione di del principio attivo prodotto

Gli SV garantiscono che le omologazioni dei prodotti per uso non professionale sono imballate in maniera tale da ridurre l’esposizione da parte dell’utente, a meno che nella domanda di omologazione non venga dimostrato che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Ordinanza sui biocidi RU 2013

I criteri del principio attivo «Tetraborato di disodio» sono sostituiti come segue:

Nome comune Denominazione IUPAC6 Grado minimo Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche7 Numeri di identificazione di purezza dell’iscrizione di del principio attivo prodotto

Tetraborato Tetraborato di disodio 990 g/kg 1° settembre 31 agosto 2021 8 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un di disodio Numero CE: 215-540-4 2011 prodotto secondo gli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV Numero CAS (anidro): devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- 1330-43-4 colare, i gruppi di persone che possono essere esposti Numero CAS (pentaidra- al prodotto, nonché l’uso o gli scenari di esposizione to): 12179-04-3 che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa Numero CAS (decaidrato): nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata 1303-96-4 dalla UE. Prima che l’ON rilasci l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. i prodotti omologati per usi industriali e profes-

sionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimo- strari che è possibile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utenti industriali o professionali;

6 International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata 7 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Ordinanza sui biocidi RU 2013

Nome comune Denominazione IUPAC6 Grado minimo Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche7 Numeri di identificazione di purezza dell’iscrizione di del principio attivo prodotto

2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della

matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere omologati prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni o di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino la confor- mità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di ridu- zione dei rischi. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omo- logati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.

Ordinanza sui biocidi RU 2013