AS 2013 3167
Ordinanza sul coordinamento del servizio meteorologico
Ordinanza sul coordinamento del servizio meteorologico
del 21 agosto 2013
Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 2 capoverso 1 e l’articolo 7 della legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:
Art. 1 Collaborazione Gli organi civili e militari della Confederazione incaricati di raccogliere, valutare e diffondere dati e informazioni meteorologici collaborano tra di loro.
Art. 2 Coordinamento
1 L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) provvede, in
collaborazione con l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e con l’esercito, a coordinare l’approvvigionamento della Svizzera in informazioni meteorologiche in situazioni particolari e straordinarie. 2 MeteoSvizzera coordina l’acquisizione dei sistemi di registrazione, di trasmissione e di valutazione per il servizio meteorologico d’intesa con il servizio meteorologico coordinato del gruppo Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e con l’UFPP.
Art. 3 Comitato «Settore coordinato meteo»
1 Il comitato «Settore coordinato meteo» (CSCM) adotta le misure di prevenzione
necessarie atte ad assicurare l’approvvigionamento della Svizzera in informazioni meteorologiche in situazioni particolari e straordinarie.
2 Il CSCM è composto da:
a. il direttore di MeteoSvizzera; b. un rappresentante dell’UFPP; c. un rappresentante del servizio meteorologico coordinato del gruppo Difesa del DDPS.
RS 520.13
2012-0578 3167
Coordinamento del servizio meteorologico RU 2013
3 Il regolamento interno può prevedere che anche altri rappresentanti secondo
l’articolo 2 siedano nel CSCM.
4 Il CSCM è presieduto dal direttore di MeteoSvizzera.
5 Il CSCM ha a disposizione una segreteria per i compiti amministrativi. La segrete- ria è assicurata da MeteoSvizzera.
Art. 4 Istruzione tecnica e appoggio delle formazioni del servizio meteorologico militare 1 MeteoSvizzera consiglia e appoggia l’esercito nell’istruzione tecnica delle forma- zioni del servizio meteorologico militare. 2 Nella misura in cui, in situazione normale, le esigenze militari lo esigano e le condizioni di servizio lo permettano, MeteoSvizzera mette a disposizione dell’eser- cito gli specialisti, le installazioni e le conoscenze tecniche necessari ed esegue perizie in caso di bisogno.
Art. 5 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 febbraio 19754 sul coordinamento del servizio meteorologico e del servizio valanghe nell’ambito della difesa integrata è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.
21 agosto 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 RU 1975 437
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