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AS 2013 3209

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 13 settembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 20a Organo di mediazione per il personale federale e Organo di mediazione per il personale del DDPS (art. 5 LPers) 1 L’Organo di mediazione per il personale federale e l’Organo di mediazione per il personale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Organo di mediazione del DDPS) sono competenti per la consulenza e il sostegno individuali in caso di conflitti sul luogo di lavoro che non possono essere risolti per la via di servizio ordinaria. 2 I membri degli organi di mediazione sono nominati per un unico mandato di quat- tro anni. Se alla scadenza di questo periodo non è trovato alcun successore adeguato, il mandato può essere prolungato di due anni al massimo.

3 Può essere nominato membro chiunque abbia esercitato una funzione di quadro

superiore in seno all’Amministrazione federale e non si trovi più in un rapporto di lavoro secondo l’articolo 1. L’attività si svolge su mandato. I membri degli organi di mediazione non sono vincolati da istruzioni.

4 I membri dell’Organo di mediazione per il personale federale sono nominati dal

capo del DFF su proposta dell’UFPER, d’intesa con la Conferenza delle risorse umane.

5 Il capo dell’Organo di mediazione del DDPS è nominato dal capo del DDPS su

proposta della Segreteria generale del DDPS.

6 I membri degli organi di mediazione si sostituiscono a vicenda.

1 RS 172.220.111.3

2013-1645 3209

Ordinanza sul personale federale RU 2013

II L’ordinanza del 7 marzo 20032 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 5b Disposizione particolare L’Organo di mediazione del DDPS è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

13 settembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 172.214.1

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