AS 2013 3241
Legge federale sulla protezione dell'ambiente
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
Modifica del 22 marzo 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 20121; visto il parere del Consiglio federale del 14 novembre 20122, decreta:
I La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:
Art. 32dbis Garanzia della copertura dei costi 1 L’autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l’esame, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti. 2 L’ammontare della garanzia è fissato tenendo conto in particolare dell’estensione, del tipo e della gravità dell’inquinamento. Esso viene adeguato quando il migliora- mento dello stato delle conoscenze lo giustifica. 3 L’alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel cata- sto dei siti inquinati necessita dell’autorizzazione dell’autorità. L’autorizzazione è accordata se: a. non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito; b. la copertura dei costi dei provvedimenti previsti è garantita; o c. sussiste un interesse pubblico preponderante all’alienazione o alla divisione. 4 L’autorità cantonale può far menzionare nel Registro fondiario che il sito in que- stione è iscritto nel catasto.