AS 2013 3255
Ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna
Modifica del 15 luglio 2013
La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL) ordina:
I L’ordinanza dell’8 maggio 19951 sull’ammissione al Politecnico federale di Losanna è modificata come segue:
Art. 1 Certificati svizzeri I candidati titolari di uno dei certificati elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d’esame al primo semestre in una sezione del PFL: a. i seguenti certificati di maturità riconosciuti dalla Confederazione confor- memente all’ordinanza del 15 febbraio 19952 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità:
1. il certificato liceale di maturità,
2. il certificato di maturità riconosciuto dal Cantone,
3. il certificato liceale di maturità rilasciato a seguito del superamento
dell’esame svizzero di maturità conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’esame svizzero di maturità,
4. il certificato di maturità professionale federale corredato di un certi-
ficato che attesti il superamento degli esami complementari confor- memente all’ordinanza del 2 febbraio 20114 concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali; b. il certificato di maturità rilasciato dal Liechtenstein se la Commissione svizzera di maturità ritiene che sia equipollente ai certificati di maturità di cui alla lettera a; c. il diploma di bachelor rilasciato da una scuola universitaria professionale (SUP) svizzera.
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Art. 2 Certificati rilasciati al termine degli studi da una scuola media superiore straniera 1 I candidati titolari di un certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore straniera sono ammessi senza prove d’esame al primo semestre in una sezione del PFL se sono adempiute le seguenti condizioni: a. il certificato deve:
1. essere rilasciato da un Paese della regione europea che ha ratificato la
Convenzione dell’11 aprile 19975 sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea,
2. essere il certificato di studi medi superiori più alto rilasciato dal Paese
in questione,
3. attestare il compimento di una formazione di carattere generale corri-
spondente a una maturità riconosciuta dalla Confederazione conforme- mente all’ordinanza del 15 febbraio 19956 concernente il riconosci- mento degli attestati liceali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi, la durata e le materie d’insegnamento,
4. attestare un indirizzo scientifico,
5. permettere di accedere agli studi universitari nel Paese che l’ha rila-
sciato (attestato ufficiale richiesto); b. il titolare deve:
1. aver ottenuto, all’esame finale, una media generale superiore o uguale
all’80 per cento del voto massimo previsto,
2. dimostrare di aver ottenuto, se del caso, un posto di studio nel Paese
che ha rilasciato il certificato nell’ambito di studi corrispondente,
3. dimostrare, qualora richiesto, di possedere sufficienti conoscenze del
francese e dell’inglese. 2 Per i cittadini stranieri con diritto di soggiorno in quanto lavoratori dipendenti o autonomi o in quanto familiari di tali lavoratori, conformemente all’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o all’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19608 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e, per estensione, per i cittadini svizzeri e le altre persone residenti in Svizzera al momento del conseguimento, in Svizzera, del certi- ficato di scuola media superiore, la percentuale di cui al capoverso 1 lettera b numero 1 è del 70 per cento e il capoverso 1 lettera b numero 2 non è applicabile. 3 La Direzione del PFL definisce i criteri di equipollenza per i singoli Paesi, in particolare per quelli che non rilasciano certificati di indirizzo scientifico confor- memente al capoverso 1 lettera a numero 4 o i cui certificati non riportano la media
5 RS 0.414.8 6 RS 413.11 7 RS 0.142.112.681 8 RS 0.632.31
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generale dei voti di cui al capoverso 1 lettera b numero 1; pubblica tali criteri sul sito della Conferenza dei rettori delle università svizzere9.
Art. 8 cpv. 3 3 La materia d’esame deve soddisfare gli obiettivi delle singole materie conforme- mente all’articolo 9 dell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sull’esame svizzero di maturità.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2013.
15 luglio 2013 In nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer La General Counsel, Susan Killias
9 www.crus.ch > Information + Programmes > Reconnaissance / Swiss ENIC >
Admission > Admission en Suisse > Pays 10 RS 413.12
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