AS 2013 3361
Ordinanza sul sistema d'informazione in materia penale dell'Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sul sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD)
del 20 settembre 2013
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 112 capoverso 5 e 130 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane; visto l’articolo 107 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo (DPA); visto l’articolo 111 dell’assistenza in materia penale del 20 marzo 19813, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina per il sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane (sistema d’informazione): a. l’autorità responsabile e l’organizzazione; b. lo scopo e il contenuto; c. il trattamento dei dati; d. i servizi autorizzati ad accedere ai dati; e. la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 2 Autorità responsabile
1 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è responsabile del sistema
d’informazione.
2 Su mandato dell’AFD, l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunica-
zione (UFIT) è responsabile dell’attuazione tecnica e dell’esercizio.
RS 313.041
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Art. 3 Regolamento per il trattamento L’AFD emana un regolamento per il trattamento ai sensi dell’articolo 21 dell’ordi- nanza del 14 giugno 19934 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.
Sezione 2: Scopo e contenuto del sistema d’informazione
Art. 4 Scopo del sistema d’informazione Il sistema d’informazione fornisce un sostegno per i seguenti compiti nell’ambito di competenza dell’AFD: a. accertamento e perseguimento di reati; b. concessione dell’assistenza giudiziaria e amministrativa nazionale e interna- zionale; c. esecuzione delle pene e delle misure nonché riscossione posticipata dei tri- buti; d. organizzazione mirata della vigilanza e dei controlli doganali; e. ricapitolazione, visualizzazione e analisi statistica delle informazioni in rela- zione con procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria e ammi- nistrativa.
Art. 5 Contenuto del sistema d’informazione Il sistema d’informazione contiene indicazioni su: a. persone fisiche (cognome, nome, indirizzo, domicilio, cittadinanza, cogno- me prima del matrimonio, pseudonimo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d’origine, sesso, stato civile, professione, lingua, connotati, confessio- ne, cognome e nome del padre e della madre, cognome e nome del coniuge, cognome e nome del partner registrato, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzi e-mail, riferimenti bancari, indirizzi Internet, documenti); b. persone giuridiche e associazioni di persone (nome, ditta, forma giuridica, indirizzo, sede, Stato, rappresentanti o organi, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzi e-mail, riferimenti bancari, indirizzi Internet, numero d’iden- tificazione delle imprese); c. difensori (cognome, nome, indirizzo o recapito in Svizzera); d. sospetti, accuse o pene; e. reati (luogo, data e ora del reato, genere di reato, fattispecie penale appli- cabile, genere di regime, genere di traffico, genere di merce, mezzo di tra- sporto utilizzato e targhe di controllo, nascondigli, designazione e voce di tariffa della merce, Paese di provenienza, di spedizione, d’origine e di desti- nazione, luogo di destinazione);
4 RS 235.11
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f. oggetti e mezzi di prova sequestrati; g. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria (autorità richiedente, data, oggetto della domanda, genere di provvedimenti); h. svolgimento dei procedimenti penali (inchiesta preliminare e inchiesta, ese- cuzione) e delle procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa; i. decisioni (data e genere di decisione, passaggio in giudicato); j. riscossione e versamento di tributi, addossamento e pagamento di spese, multe, pene pecuniarie e prestazioni di garanzia nonché inflizione ed esecu- zione di pene detentive e da commutazione; k. collaboratori coinvolti; l. controlli degli affari, dei termini e delle scadenze; m. incarti (numero d’incarto, stato del trattamento, rinvio ad altri incarti).
Sezione 3: Trattamento dei dati
Art. 6 Principio 1 I dati memorizzati nel sistema d’informazione possono essere consultati e trattati solo nell’ambito dello scopo (art. 4).
2 Il sistema d’informazione è utilizzato esclusivamente dall’AFD.
3 Un collegamento con sistemi d’informazione al di fuori dell’AFD non è ammesso.
Art. 7 Trattamento dei dati in un sistema di analisi esterno 1 I dati del sistema d’informazione possono essere trasferiti e trattati in un sistema di analisi esterno per eseguire un mandato di analisi. Un simile mandato può essere svolto soltanto da specialisti appositamente autorizzati delle Sezioni antifrode doga- nale, del Comando del Corpo delle guardie di confine, della sezione Analisi dei rischi o della divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane. 2 I trasferimenti di dati che vanno oltre il semplice obiettivo della visualizzazione richiedono il consenso del consulente per la protezione dei dati dell’AFD. 3 I dati trasferiti in un sistema di analisi esterno devono essere conservati e distrutti conformemente agli articoli 16 e 17.
4 L’AFD disciplina i dettagli nel regolamento sul trattamento dei dati.
Art. 8 Scambio di dati con altri sistemi d’informazione Lo scambio automatico di dati con i sistemi d’informazione Finanze e contabilità di cui all’allegato A 2 dell’ordinanza del 4 aprile 20075 sul trattamento dei dati nell’AFD è ammesso.
5 RS 631.061
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Art. 9 Statistica Con i dati del sistema d’informazione è possibile allestire una statistica, segnatamen- te anche ai fini della pianificazione e dei controlli interni degli affari nonché dell’analisi delle attività di contrabbando. Se le statistiche sono pubblicate, i dati de- vono essere resi anonimi.
Sezione 4: Servizi autorizzati ad accedere ai dati
Art. 10 Uffici doganali 1 Gli uffici doganali (uffici doganali del servizio civile, uffici di servizio del Corpo delle guardie di confine) possono trattare i dati di un incarto che hanno aperto essi stessi, finché ne sono competenti. 2 Se la competenza per il trattamento dell’incarto è passata a un’istanza superiore, gli uffici doganali, ai fini dell’accertamento e del perseguimento di reati nell’ambito di competenza dell’AFD (art. 4 lett. a), possono consultare i dati di cui all’articolo 5 lettere a, b, d–f, j e m sulla base dei dati personali (cognome, cognome e nome, cognome e data di nascita o cognome e nome e data di nascita), della targa di con- trollo o del numero d’incarto. 3 Negli incarti che non hanno aperto essi stessi, gli uffici doganali, ai fini dell’accer- tamento e del perseguimento di reati nell’ambito di competenza dell’AFD (art. 4 lett. a), possono consultare i dati di cui all’articolo 5 lettere a, b, d–f e m sulla base dei dati personali (cognome, cognome e nome, cognome e data di nascita o cognome e nome e data di nascita) o della targa di controllo.
4 Gli uffici doganali possono consultare i dati:
a. in caso di procedimenti penali con abbandono del procedimento o assolu- zione: al massimo per due anni dalla conclusione del procedimento; b. in caso di procedimenti penali con condanna a una multa fino a 500 franchi: al massimo per due anni dalla conclusione del procedimento; c. in caso di procedimenti penali con condanna a una multa superiore a 500 franchi o a pena detentiva: al massimo per cinque anni dalla conclusione del procedimento.
Art. 11 Sezioni antifrode doganale e divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane Le Sezioni antifrode doganale dei circondari doganali e la divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane possono consultare e trattare tutti i dati.
Art. 12 Servizi di supporto, controllo e manutenzione 1 L’AFD stabilisce un servizio di supporto e controllo per il sistema d’informazione.
2 Il servizio di supporto e controllo nonché i servizi o le persone interni all’Ammi- nistrazione incaricati di verificare l’osservanza delle disposizioni sulla protezione
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dei dati possono trattare tutti i dati nel sistema d’informazione, se necessario per l’adempimento dei loro compiti di supporto o controllo. 3 Le persone dell’UFIT incaricate dei lavori di manutenzione possono trattare i dati nel sistema d’informazione solo se: a. assolutamente necessario per l’adempimento dei loro compiti di manuten- zione; e se b. la sicurezza dei dati è garantita.
Art. 13 Altri servizi dell’AFD Gli altri servizi dell’AFD possono consultare i dati di cui all’articolo 5 lettere a, b, d–g e m sulla base dei dati personali (cognome, cognome e nome, cognome e data di nascita o cognome e nome e data di nascita) o della targa di controllo, se necessario per l’adempimento dei loro compiti nel quadro dell’articolo 4 lettere a e b.
Sezione 5: Protezione e sicurezza dei dati
Art. 14 Diritti delle persone interessate 1 In caso di procedimenti penali conclusi, i diritti delle persone interessate, in parti- colare i diritti d’informazione, di rettifica e di distruzione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati e della DPA. 2 In caso di procedimenti penali pendenti, tali diritti sono retti dall’articolo 36 DPA concernente il diritto di esame degli atti. 3 In caso di domande di assistenza amministrativa, tali diritti sono retti dalle disposi- zioni della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa, mentre in caso di domande di assistenza giudiziaria dalle disposizioni dell’assistenza in materia penale del 20 marzo 1981.
Art. 15 Rettifica dei dati 1 I dati inesatti e i dati che non corrispondono alle disposizioni della presente ordi- nanza devono essere rettificati o distrutti d’ufficio. 2 Il servizio di supporto e controllo di cui all’articolo 12 verifica regolarmente l’esattezza dei dati.
Art. 16 Conservazione dei dati 1 I dati sono conservati: a. in caso di procedimenti penali con abbandono del procedimento o assolu- zione: per cinque anni dalla conclusione del procedimento;
6 RS 235.1 7 RS 172.021
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b. in caso di procedimenti penali con condanna a una multa fino a 500 franchi: per cinque anni dalla conclusione del procedimento; c. in caso di procedimenti penali con condanna a una multa superiore a 500 franchi o a pena detentiva: per dieci anni dalla conclusione del procedi- mento; d. in caso di procedimenti penali che terminano con un attestato di carenza di beni: per la durata di validità dell’attestato; e. in caso di procedure di assistenza amministrativa o giudiziaria: per cinque anni dalla trasmissione dei dati. 2 Se alla conclusione del procedimento penale i tributi dovuti non sono ancora stati versati interamente, i termini di cui al capoverso 1 iniziano a decorrere solo quando la procedura di riscossione posticipata è conclusa. 3 Per motivi particolari, segnatamente in caso di pericolo di recidiva, la divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane può prorogare il termine di conservazione per un periodo analogo.
Art. 17 Archiviazione e distruzione dei dati 1 Il versamento all’Archivio federale di dati del sistema d’informazione è retto dalle disposizioni della legge del 26 giugno 19988 sull’archiviazione. 2 Dopo il versamento all’Archivio federale i dati vengono distrutti. I dati che non sono consegnati all’Archivio federale devono essere distrutti allo scadere del termi- ne di conservazione.
3 La consegna dei dati all’Archivio federale può avvenire in forma elettronica.
Art. 18 Sicurezza dei dati 1 Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 20 e 21 dell’ordinan- za del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e le disposizioni dell’ordinanza del 9 dicembre 201110 sull’informatica nell’Amministra- zione federale. 2 I dati, i programmi e la relativa documentazione devono essere protetti dal tratta- mento non autorizzato nonché dalla distruzione e dal furto. Essi devono poter essere ripristinati. 3 La trasmissione dei dati deve avvenire in forma cifrata durante l’intero processo.
4 L’accesso al sistema d’informazione da parte degli utenti deve essere controllato mediante un profilo individuale in modo che una persona possa utilizzare il sistema solo nell’ambito delle proprie competenze.
5 Il trattamento dei dati deve essere registrato automaticamente.
8 RS 152.1 9 RS 235.11 10 RS 172.010.58
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Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 6 marzo 200011 sul sistema informatico dell’Amministrazione federale delle dogane in materia penale è abrogata.
Art. 20 Disposizioni transitorie 1 Le raccolte di dati già esistenti, che sono servite all’AFD per perseguire e giudicare casi penali, vengono trasferite nel nuovo sistema d’informazione dell’AFD. 2 Ai fini della sicurezza dei dati, le raccolte di dati esistenti possono essere conser- vate per cinque anni dal trasferimento. In seguito i dati devono essere distrutti. 3 Dopo il trasferimento dei dati nel sistema d’informazione, la presente ordinanza si applica anche ai dati rilevati nel quadro delle vecchie disposizioni.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.
20 settembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
11 RU 2000 1127, 2004 4559, 2007 1469
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