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AS 2013 3463

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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica del 22 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20121, decreta:

I La legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta la legge l’espressione «Ufficio federale», quando designa l’Ufficio fede- rale dell’agricoltura, è sostituita con «UFAG».

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 1 lett. e La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologica- mente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: e. garantire il benessere degli animali.

Art. 2 cpv. 1 lett. b, bbis ed e, nonché cpv. 3‒5

1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

b. indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni d’interesse generale fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo; bbis. sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e promuove una produ- zione che rispetti gli animali e l’ambiente; e. promuove la ricerca e la consulenza agricole nonché la coltivazione delle piante e l’allevamento di animali; 3 I provvedimenti della Confederazione favoriscono l’orientamento dell’agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità. 4 Essi si fondano sul principio della sovranità alimentare, al fine di tenere conto delle esigenze dei consumatori nell’offerta di prodotti indigeni di elevata qualità, variati e sostenibili.

2011-2436 3463

Legge sull’agricoltura RU 2013

5 Sono esclusi i provvedimenti di sostegno che possono comportare una distorsione della concorrenza ai danni dell’attività artigianale e industriale. Le procedure sono rette dall’articolo 89a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

1bis I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all’agri- coltura. Essi presuppongono un’attività di cui al capoverso 1 lettere a‒c.

Art. 4 cpv. 2 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.

1bis Le organizzazioni di categoria possono elaborare contratti standard.

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva 1 Qualora le misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1 decise collettiva- mente siano pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l’organizzazione:

Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualità Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità e disciplinare i procedimenti di fabbricazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, qualora sia necessario per esportare tali prodotti oppure per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera o norme internazionali essenziali per l’agricoltura sviz- zera.

Art. 11 Miglioramento della qualità e della sostenibilità 1 La Confederazione sostiene provvedimenti collettivi di produttori, trasformatori o commercianti, che contribuiscono a migliorare o a garantire la qualità e la sosteni- bilità dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, nonché dei processi.

2 I provvedimenti devono:

a. promuovere l’innovazione o la collaborazione lungo la filiera del valore aggiunto; b. prevedere la partecipazione dei produttori e giovare in primo luogo a questi ultimi.

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3 Possono essere sostenuti segnatamente:

a. gli accertamenti preliminari; b. la fase iniziale dell’attuazione del provvedimento; c. la partecipazione dei produttori a programmi volti a migliorare la qualità e la sostenibilità.

4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il sostegno.

Art. 12 cpv. 1‒3

1 Concerne soltanto il testo tedesco

2 A tale scopo, la Confederazione può sostenere anche la comunicazione concer-

nente le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura.

3 Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all’estero, dei provvedimenti

sostenuti e segnatamente definire un’identità visiva comune.

Art. 14 cpv. 1 lett. f e 4 1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: f. sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile. 4 Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall’articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichia- rarne obbligatorio l’impiego.

Art. 27 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 28 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli arti- coli 38 e 39, anche al latte di capra e di pecora.

Sezione 2 (art. 30–36b) Abrogata

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Titolo prima dell’art. 37 Sezione 3: Contratto standard nel settore lattiero

Art. 37 1 L’elaborazione di un contratto standard per la compravendita di latte crudo spetta alle organizzazioni di categoria del settore lattiero. Le norme del contratto standard non devono ostacolare in modo rilevante la concorrenza. La determinazione dei prezzi e dei quantitativi rimane in ogni caso di competenza delle parti contraenti. 2 Un contratto standard ai sensi del presente articolo è un contratto che prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e che contiene almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento. 3 Il Consiglio federale, su richiesta di un’organizzazione di categoria, può conferire obbligatorietà generale al contratto standard in tutte le fasi del processo di compra- vendita di latte crudo. 4 Le esigenze cui deve adempiere l’organizzazione di categoria e la presa di deci- sione sono rette dall’articolo 9 capoverso 1. 5 I tribunali civili sono competenti per le controversie derivanti dal contratto stan- dard e dai singoli contratti. 6 Se un’organizzazione di categoria non riesce ad accordarsi su un contratto stan- dard, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata concernenti la compravendita di latte crudo.

Art. 38 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento e le condizioni. Può ri- fiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso. 3 Il supplemento è di 15 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.

Art. 39 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso. 3 Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.

Art. 40–42 e 43 cpv. 3 Abrogati

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Art. 46 cpv. 3 lett. b

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:

b. le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico d’importanza regio- nale smaltendo, nell’alimentazione dei suini, sottoprodotti di aziende di tra- sformazione del latte e di prodotti alimentari.

2bis Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli animali macellati. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.

Art. 52 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valoriz- zazione a favore della produzione di uova indigene.

Art. 54 Contributi per singole colture

1 La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:

a. mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di tra- sformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popola- zione; b. garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da red- dito. 2 Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l’importo dei contributi.

3 I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo

20053 sulle dogane.

Art. 55 e 56 Abrogati

Art. 58 Frutta 1 La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, le bacche e i prodotti derivati da frutta, nonché l’uva. Può soste- nere tale valorizzazione mediante contributi. 2 Può sostenere mediante contributi i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono versati al più tardi sino alla fine del 2017.

3 RS 631.0

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Art. 59 e 66 Abrogati

Titolo terzo: Pagamenti diretti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Principio 1 Per retribuire le prestazioni d’interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.

2 I pagamenti diretti comprendono:

a. contributi per il paesaggio rurale; b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento; c. contributi per la biodiversità; d. contributi per la qualità del paesaggio; e. contributi per i sistemi di produzione; f. contributi per l’efficienza delle risorse; g. contributi di transizione. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d’interesse generale fornite, dell’onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.

Art. 70a Condizioni

1 I pagamenti diretti sono versati se:

a. il beneficiario è un’azienda contadina che coltiva il suolo; b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate; c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali sono rispet- tate; d. le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l’entrata in vigore della presente disposizione; e. nell’azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità stan- dard di manodopera; f. una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell’azienda; g. il gestore non supera un determinato limite d’età; h. il gestore possiede una formazione agricola.

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2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie; b. un bilancio di concimazione equilibrato; c. una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità; d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio; e. un avvicendamento disciplinato delle colture; f. un’adeguata protezione del suolo; g. una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.

3 Il Consiglio federale:

a. concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche; b. stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e–h; c. può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodo- pera; d. può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h; e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodi- versità e per la qualità del paesaggio; f. determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti. 4 Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.

5 Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.

Art. 70b Condizioni particolari per la regione d’estivazione

1 Nella regione d’estivazione i contributi sono versati ai gestori di un’azienda

d’estivazione, di un’azienda con pascoli comunitari o di una superficie d’estiva- zione. 2 Le condizioni di cui all’articolo 70a capoverso 1, ad eccezione della lettera c, non si applicano alla regione d’estivazione. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d’estiva- zione.

4 RS 451

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Capitolo 2: Contributi

Art. 71 Contributi per il paesaggio rurale 1 Per preservare un paesaggio rurale aperto sono versati contributi per il paesaggio rurale. I contributi comprendono: a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di promuovere la gestione nelle singole zone; b. un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo la declività e il tipo di utilizzazione in zone declive e zone in forte pendenza, al fine di promuo- vere la gestione in condizioni topografiche difficili; c. un contributo graduato supplementare in base alla quota di prati da sfalcio in zone in forte pendenza; d. un contributo per carico normale a favore delle aziende annuali per gli ani- mali ceduti per l’estivazione, al fine di promuovere l’alpeggio; e. un contributo d’estivazione per unità di bestiame grosso estivata o per carico usuale, graduato secondo la categoria di animali, al fine di promuovere la gestione e la cura delle superfici d’estivazione. 2 Il Consiglio federale definisce il carico consentito e le categorie di animali per le quali è versato il contributo d’estivazione.

Art. 72 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento 1 Per garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sono versati contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. I contributi compren- dono: a. un contributo di base per ettaro, al fine di mantenere la capacità di produ- zione; b. un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e di superfici con colture perenni; c. un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo le zone, nella regione di montagna e collinare, al fine di mantenere la capacità di produzione in condizioni climatiche difficili. 2 Per la superficie inerbita i contributi sono versati soltanto se è raggiunta una den- sità minima di animali. Il Consiglio federale stabilisce la densità minima di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Può prevedere che per i prati artificiali e le superfici per la promozione della biodiversità non vi sia una densità minima di animali da raggiungere e stabilire un contributo di base inferiore per le superfici per la promozione della biodiversità.

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3 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’arti- colo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane.

Art. 73 Contributi per la biodiversità

1 Per promuovere e mantenere la biodiversità sono versati contributi per la bio-

diversità. I contributi comprendono: a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualita- tivo della superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuo- vere la diversità delle specie e degli habitat naturali; b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di superficie per la pro- mozione della biodiversità, al fine di promuovere l’interconnessione delle superfici. 2 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di superfici per la promozione della biodiver- sità per i quali sono versati contributi. 3 La Confederazione versa al massimo il 90 per cento dei contributi per l’intercon- nessione di superfici per la promozione della biodiversità. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

Art. 74 Contributi per la qualità del paesaggio 1 Per salvaguardare, promuovere e sviluppare la varietà del paesaggio rurale sono versati contributi per la qualità del paesaggio. 2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari, per ettaro o per carico usuale, se: a. i Cantoni o altri enti regionali hanno stabilito obiettivi e definito provve- dimenti volti al conseguimento di tali obiettivi; b. i Cantoni hanno concluso con i gestori convenzioni di gestione in conso- nanza a tali provvedimenti; e c. gli obiettivi e i provvedimenti adempiono le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio. 3 La quota della Confederazione ammonta al massimo al 90 per cento dei contributi concessi dal Cantone. Per le prestazioni stabilite nelle convenzioni di gestione i Cantoni utilizzano i mezzi finanziari applicando una chiave di ripartizione specifica al progetto.

Art. 75 Contributi per i sistemi di produzione

1 Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e

rispettose dell’ambiente e degli animali sono versati contributi per i sistemi di pro- duzione. I contributi comprendono:

5 RS 631.0

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a. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali globali; b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali parziali; c. un contributo per unità di bestiame grosso, graduato secondo le categorie di animali, per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.

2 Il Consiglio federale stabilisce le forme di produzione da promuovere.

Art. 76 Contributi per l’efficienza delle risorse 1 Per promuovere l’impiego sostenibile di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per accrescere l’efficienza nell’impiego dei mezzi di produzione sono versati con- tributi per l’efficienza delle risorse. 2 I contributi sono concessi per provvedimenti volti a introdurre tecniche o processi aziendali rispettosi delle risorse. Sono limitati nel tempo. 3 Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti da promuovere. I contributi sono accordati se: a. è dimostrata l’efficacia del provvedimento; b. il provvedimento è portato avanti anche dopo la promozione; c. il provvedimento è economicamente sopportabile a medio termine per le aziende agricole.

Art. 77 Contributi di transizione 1 Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transi- zione. 2 I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b, nonché per le indennità di cui all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque. 3 I contributi di transizione sono versati in relazione all’azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a–c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un’azienda presentava prima del cambiamento di sistema.

4 Il Consiglio federale stabilisce:

a. il calcolo dei contributi per la singola azienda; b. le modalità in caso di cessione dell’azienda e di importanti cambiamenti strutturali;

6 RS 814.20

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c. i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati.

Art. 85 cpv.3 3 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l’UFAG può prov- vedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: a. sia restituita e accordata a un altro Cantone; o b. sia messa a disposizione del Cantone per crediti d’investimento.

3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.

Art. 87 cpv. 2 Abrogato

Art. 89 cpv. 1 lett. c e d 1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condi- zioni: c. dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecolo- giche sono rispettate conformemente all’articolo 70a capoverso 2; d. il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto sono compro- vati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche.

Articolo 89a Neutralità concorrenziale 1 Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigia- nali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico. 2 Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale.

3 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di catego- ria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari. 4 Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere. 5 La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.

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Art. 93 cpv. 1 lett. e

1 Nell’ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:

e. iniziative collettive di produttori volte a ridurre i costi di produzione.

Art. 97 cpv. 1 e 7

1 Concerne soltanto il testo tedesco

7 L’UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto

quando il progetto è passato in giudicato.

Art. 100 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell’agricoltura siano lesi da opere pubbliche o da piani di utilizzazione.

Art. 106 cpv. 1 lett. d e 2 lett. e 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l’investimento ricevono crediti d’investimento: d. per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni.

2 Gli affittuari ricevono crediti d’investimento:

e. per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c.

Art. 107 cpv. 2 2 Per progetti rilevanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

1bis L’UFAG decide in merito all’approvazione di un credito d’investimento soltanto quando il progetto è passato in giudicato.

2 Entro 30 giorni comunica al Cantone se approva la decisione.

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Titolo prima dell’art. 113 Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali, risorse genetiche Capitolo 1: Principio

Art. 113

1 La Confederazione sostiene mediante l’elaborazione e la trasmissione di cono-

scenze gli sforzi dell’agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologica- mente sostenibile.

2 I mezzi finanziari sono impiegati in misura adeguata per forme di produzione

particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell’ambiente e degli animali.

Titolo prima dell’art. 114

Capitolo 1a: Ricerca

Art. 114 Stazioni di ricerca

1 La Confederazione può gestire stazioni di ricerca agronomica.

2 Le stazioni di ricerca agronomica sono ripartite in diverse regioni del Paese.

3 Esse sono subordinate all’UFAG.

Art. 115, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Compiti delle stazioni di ricerca

1 Le stazioni di ricerca agronomica hanno segnatamente i seguenti compiti:

Art. 116, rubrica e cpv. 1 Accordi di prestazione, mandati di ricerca aiuti finanziari 1 L’UFAG può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti. Può concludere accordi di prestazione periodici con organizzazioni pubbliche o private.

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Titolo prima dell’art. 140 Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali, risorse genetiche Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140 cpv. 2 lett. c Abrogata

Art. 141 cpv. 1 lett. b

1 La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito:

b. sani, redditizi e resistenti; e

Art. 142 cpv. 1 lett. c e art. 145 Abrogati

Art. 147, rubrica e cpv. 1 Istituto di allevamento equino 1 Per sostenere l’allevamento equino la Confederazione gestisce un apposito istituto.

Titolo prima dell’art. 147a Sezione 3: Risorse genetiche per l’agricoltura e l’alimentazione

Art. 147a Conservazione e impiego sostenibile delle risorse genetiche 1 La Confederazione può promuovere la conservazione e l’impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche di geni e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, come la conservazione in situ, segna- tamente mediante contributi. 2 Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche di geni, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.

Art. 147b Accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici Per quanto lo esigano obblighi internazionali, il Consiglio federale disciplina l’ac- cesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici derivanti dall’impiego di tali risorse.

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Titolo settimo a: Altre disposizioni Capitolo 1: Misure preventive

1 Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conse- guenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute del- l’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, l’UFAG può, d’intesa con gli Uffici federali compe- tenti, prendere misure preventive.

2 Quali misure preventive l’UFAG può in particolare:

a. limitare, vincolare a condizioni o vietare il pascolo, l’uscita all’aperto o il raccolto; b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio o l’utilizzazione di mezzi di produzione e di materiale vegetale e animale; c. stabilire in caso di pericolo imminente che:

1. i mezzi di produzione oppure il materiale vegetale o animale poten-

zialmente pericolosi siano sequestrati o confiscati e distrutti,

2. le aziende cessino la loro produzione,

3. le aziende smaltiscano i prodotti.

3 Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate. 4 Se in seguito a un ordine dell’autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un’equa indennità.

Capitolo 2: Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti

1 Se l’interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuita- mente la gestione e la cura di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell’agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie vegetali o ani- mali particolarmente degne di protezione. 2 L’obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima. 3 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione; decidono nel singolo caso in merito all’obbligo di tollerare la gestione e la cura.

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Capitolo 3: Sistemi d’informazione

Art. 165c Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi 1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per l’esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione di contributi e l’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 Il sistema d’informazione contiene dati personali, inclusi dati sui gestori nella produzione primaria, nonché dati sulle aziende agricole e sulle aziende detentrici di animali. 3 L’UFAG può rendere i dati accessibili online o trasmetterli ai servizi e alle persone seguenti: a. all’Ufficio federale di veterinaria (UFV): per garantire la sicurezza delle der- rate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produ- zione primaria ineccepibile; b. all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni; c. all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque; d. ad altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda; e. alle autorità cantonali di esecuzione: per l’adempimento dei compiti legali nel loro rispettivo ambito di competenza; f. ai terzi incaricati di compiti di esecuzione della legislazione agricola, con- formemente agli articoli 43 e 180; g. ai terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165d Sistema d’informazione per i dati sui controlli 1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per pianificare, registrare e ammini- strare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d’informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti. 2 Il sistema d’informazione dell’UFAG è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’UFAG, all’UFV e all’UFSP e inteso a garan- tire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepi- bile.

3 Il sistema d’informazione dell’UFAG contiene dati personali, inclusi:

a dati sui controlli e i risultati dei controlli; b. dati su misure amministrative e sanzioni penali.

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4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e altri aventi diritto pos- sono trattare dati online nel sistema d’informazione: a. l’UFV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle der- rate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli ani- mali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile; b. l’UFSP: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle der- rate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni; c. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di com- petenza; d. i terzi incaricati di compiti di esecuzione. 5 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono acce- dere online ai dati del sistema d’informazione: a. l’UFV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle der- rate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli anima- li, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile; b. l’UFSP: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle der- rate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni; c. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla prote- zione delle acque; d. altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda; e. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di com- petenza; f. il gestore interessato da questi dati; g. i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165e Sistema d’informazione geografica 1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione geografica per sostenere i compiti di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni in virtù della presente legge. 2 Il sistema d’informazione contiene dati sulle superfici e sul loro utilizzo, nonché altri dati per l’esecuzione di compiti con un riferimento spaziale. 3 L’accesso e l’impiego dei dati sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre

20077 sulla geoinformazione.

7 RS 510.62

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Art. 165f Sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive

1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per registrare i trasferimenti di

sostanze nutritive nell’agricoltura. 2 Le aziende che cedono sostanze nutritive registrano tutte le forniture nel sistema d’informazione. 3 Le aziende che ritirano sostanze nutritive confermano tutte le forniture nel sistema d’informazione. 4 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono acce- dere online ai dati del sistema d’informazione: a. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque; b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di com- petenza; c. il gestore interessato da questi dati; d. i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165g Disposizioni d’esecuzione Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c–165f, il Consiglio federale disciplina in particolare: a. la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati; b. la struttura e il catalogo dei dati; c. la responsabilità in materia di trattamento dei dati; d. i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online; e. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati; f. la collaborazione con i Cantoni; g. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti; h. l’archiviazione.

Capitolo 4: Proprietà intellettuale

1 I diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da per- sone che con l’UFAG o le stazioni di ricerca sono legate da un rapporto di lavoro ai

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sensi della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale appartengono alla Con- federazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d’autore. 2 I diritti esclusivi d’uso di programmi informatici prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all’UFAG o alle stazioni di ricerca. L’UFAG e le stazioni di ricerca possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie di opere. 3 Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un’ade- guata partecipazione all’eventuale utile realizzato con un uso commerciale.

Art. 166 cpv. 2 2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti struttu- rali.

Art. 167 Abrogato

Art. 169 cpv. 3 3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti: a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; b. rinvio di prodotti in caso d’importazione o d’esportazione; c. obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; d. neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.

2bis In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agri- cola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti.

Art. 172 cpv. 2, terzo periodo

2 … Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

8 RS 172.220.1

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Art. 173 cpv. 1 lett. a, abis, ater e b 1 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. viola o usurpa l’identità visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all’articolo 12 capoverso 3; abis. contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute con- formemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c, e ed f, nonché 15; ater. contravviene alle prescrizioni sull’uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all’articolo 14 capoverso 4; b. concerne soltanto il testo francese

Art. 175 cpv. 3 3 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi del capoverso 2 e un’infrazione il cui perseguimento incombe all’Amministrazione federale delle dogane, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 178 cpv. 5 5 Per l’esecuzione dei provvedimenti nell’ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano nel sistema d’informazione geografica di cui all’articolo 165e le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi, nonché gli altri oggetti necessari, e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati.

Art. 181 cpv. 4–6

4 Può fissare emolumenti per i controlli che non danno adito a contestazioni, in

particolare per: a. i controlli fitosanitari; b. i controlli di sementi e di materiale vegetale; c. le analisi di controllo; d. i controlli degli alimenti per animali. 5 Può prevedere che all’atto dell’importazione l’importatore sia tenuto a pagare un emolumento per controlli speciali resi necessari da rischi conosciuti o emergenti in relazione a determinati mezzi di produzione agricoli o vegetali. 6 Può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuo- terli in virtù di un trattato internazionale.

Art. 183 Obbligo di informare Nella misura necessaria all’esecuzione della presente legge, delle relative dispo- sizioni d’esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, ogni persona è tenuta a fornire agli organi competenti in particolare le informazioni richieste, nonché a pre-

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sentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, ogni persona è tenuta a consentire l’accesso all’azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini e a permettere l’esame dei libri contabili e della cor- rispondenza nonché il prelievo di campioni.

Art. 184 Assistenza amministrativa fra le autorità L’UFAG e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.

Articolo 185, rubrica e cpv. 1bis, 1ter, 5 e 6 Dati per l’esecuzione, monitoraggio e valutazione 1bis La Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica, ecolo- gica e sociale dell’agricoltura e sulle prestazioni d’interesse generale fornite dal- l’agricoltura. 1ter Valuta l’efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.

5 e 6 Abrogati

Art. 187 cpv. 2–9 e 11–13 Abrogati

Abrogato

Abrogati

Abrogato

Art. 187d Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2013 1 Entro il 30 giugno 2016 il Consiglio federale presenta un rapporto in cui definisce una metodica per valutare l’utilità delle piante geneticamente modificate. Tale metodica dovrà permettere di valutare se, rispetto ai prodotti agricoli e ai mezzi di produzione tradizionali, le piante geneticamente modificate sono vantaggiose per la produzione, i consumatori e l’ambiente. Sulla base della metodica elaborata, il Consiglio federale presenta un bilancio costi-benefici delle piante geneticamente modificate esistenti in Svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica del 22 marzo 20139 della presente legge.

9 RU 2013 3463

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2 Entro la fine del 2014 il Consiglio federale definisce, d’intesa con i Cantoni e le categorie, gli obiettivi e le strategie relativi alla diagnosi e alla sorveglianza della resistenza agli antibiotici, nonché alla riduzione del loro impiego. 3 Nel formulare gli obiettivi e le strategie conformemente al capoverso 2, occorre tenere conto in particolare: a. degli obiettivi ambientali per l’agricoltura; b. delle raccomandazioni e direttive internazionali; c. dello stato attuale della scienza. 4 La Confederazione e i Cantoni esaminano, sulla base di un rapporto, se gli obiettivi di cui al capoverso 2 sono stati raggiunti e adottano all’occorrenza i provvedimenti necessari.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013 Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

13 luglio 2013.10 2 La cifra II numero 7 (Legge sull’ingegneria genetica) della presente legge entra in vigore il 1° novembre 2013.11

3 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

9 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

10 FF 2013 2143 11 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 3 ott. 2013.

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

1. Legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale

Art. 83 lett. s n. 1 Il ricorso è inammissibile contro: s. le decisioni in materia di agricoltura concernenti:

1. abrogato

2. Legge federale del 4 ottobre 199113 sul diritto fondiario rurale

Art. 2 cpv. 4 4 In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all’iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà.

Art. 3 cpv. 4 4 Le disposizioni sulla correzione dei confini (art. 57) si applicano anche ai piccoli fondi (art. 2 cpv. 3).

Art. 5 lett. a I Cantoni possono: a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 in merito alle unità standard di mano- dopera; in tal caso la dimensione minima dell’azienda è fissata come fra- zione di un’unità standard di manodopera e non può essere inferiore a 0,6 unità;

4bis Per valutare se si tratta di proprietà di un’azienda agricola ai sensi degli arti- coli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c.

12 RS 173.110 13 RS 211.412.11

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3. Legge federale del 4 ottobre 198514 sull’affitto agricolo

Art. 16 cpv. 4 4 Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 197915 sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR16, nonché per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDFR, e il contratto d’affitto può essere continuato senza tali fondi.

Art. 20 cpv. 1 1 Se, in seguito a un raggruppamento di fondi, a una ricomposizione particellare di terreno agricolo o a un raggruppamento di terreni in affitto, la gestione di un fondo affittato subisce un’alterazione essenziale, ognuna delle parti può, per scritto, risol- vere il contratto d’affitto per la data dell’entrata in vigore delle nuove condizioni di gestione.

Art. 27 cpv. 2 lett. e 2 Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragione- volmente pretendere che egli continui l’affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. La protrazione dell’affitto non può, in particolare, essere ragionevol- mente pretesa od è ingiustificata allorquando: e. la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’arti- colo 15 della legge del 22 giugno 197917 sulla pianificazione del territorio, per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR18 e per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDFR.

4. Legge del 9 ottobre 198619 sulla tariffa delle dogane

Art. 10 cpv. 3 3 Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell’eco- nomia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all’Ufficio federale dell’agri- coltura. Può delegare tale competenza all’Ufficio federale dell’agricoltura soltanto se a quest’ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.

14 RS 221.213.2 15 RS 700 16 RS 211.412.11 17 RS 700 18 RS 211.412.11 19 RS 632.10

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5. Legge del 22 giugno 197920 sulla pianificazione del territorio

Art. 34 cpv. 3 3 L’Ufficio federale dell’agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l’avvicendamento delle colture.

6. Legge federale del 24 gennaio 199121 sulla protezione delle acque

Art. 14 cpv. 4‒6

4 La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità

di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda viene valorizzata fuori del raggio d’esercizio d’uso locale, l’effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda. 5 Le aziende che cedono concime devono registrare ogni fornitura nel sistema d’in- formazione di cui all’articolo 165f della legge del 29 aprile 199822 sull’agricoltura.

6 Concerne soltanto il testo francese

Art. 15 cpv. 1, primo periodo 1 I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria e digestato liquido, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché la loro costruzione, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro riparazione avvengano a regola d’arte. …

Art. 68 cpv. 5 5 Le superfici sfruttate dello spazio riservato alle acque restano per quanto possibile in possesso degli agricoltori. Sono considerate superfici per la promozione della biodiversità.

20 RS 700 21 RS 814.20 22 RS 910.1

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7. Legge del 21 marzo 200323 sull’ingegneria genetica

Art. 37a Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati Fino al 31 dicembre 2017 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneti- camente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegeta- le di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati. Entro tale data il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.

8. Legge del 1° luglio 196624 sulle epizoozie

Titolo prima dell’art. 45a Va. Contributi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1 In relazione alle misure di eliminazione ordinate in situazioni straor-

dinarie, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, con- cedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

2 I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina,

ovina, caprina, suina ed equina, di pollame, nonché ai macelli.

3 Il Consiglio federale definisce l’importo dei contributi per animale.

Nel far ciò tiene conto dello sviluppo delle possibilità di riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale e adegua i contributi di conse- guenza.

4 I contributi ai macelli sono versati soltanto se i sottoprodotti di origi-

ne animale sono stati eliminati in stabilimenti di eliminazione ricono- sciuti. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti ed esibendo le fatture degli stabilimenti di eliminazione.

5 La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti

dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per il bestiame da ma- cello e per la carne ai sensi dell’articolo 48 della legge del 29 aprile

199825 sull’agricoltura.

23 RS 814.91 24 RS 916.40 25 RS 910.1

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Art. 62 Abrogato

9. Legge del 20 giugno 198626 sulla caccia

Art. 12 cpv. 5 5 La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.

26 RS 922.0

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