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AS 2013 3497

Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

Modifica del 16 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 agosto 20041 sull’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro è modificata come segue:

Art. 1 1 L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comuni- cazione) ha i seguenti compiti: a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamen- to del terrorismo; b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanzia- rie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la cri- minalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanzia- mento del terrorismo; d. informare il pubblico sull’evoluzione della lotta contro il riciclaggio di dena- ro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statisti- ci anonimizzati.

2 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:

a. riceve ed esamina le comunicazioni degli intermediari finanziari, degli orga- nismi di autodisciplina, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finan- ziari (FINMA) e della Commissione federale delle case da gioco; b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati; c. decide in merito alla trasmissione di comunicazioni, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale;

1 RS 955.23

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d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al ricic- laggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo; e. gestisce un sistema proprio di trattamento dei dati per la lotta contro il ricic- laggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finan- ziamento del terrorismo (GEWA); f. analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce una statistica anonimizzata.

Titolo prima dell’art. 2 Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e informazioni

Art. 2, frase introduttiva e lett. a L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni: a. di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 e 11a LRD;

Art. 3

1 Le comunicazioni indicano almeno:

a. il nome dell’intermediario finanziario, dell’autorità o della persona secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP2 da cui proviene la comunicazione, con l’indicazione di una persona di contatto; b. le autorità di cui all’articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull’inter- mediario finanziario; c. i dati che consentono di identificare la controparte dell’intermediario finan- ziario conformemente all’articolo 3 LRD; d. i dati che consentono di identificare l’avente economicamente diritto con- formemente all’articolo 4 LRD; e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario; f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto; g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari, compresi i numeri dei conti interessati; h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustifi- cativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d’affari.

2 RS 311.0

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2 Le comunicazioni sono redatte sull’apposito modulo stilato dall’Ufficio di comuni- cazione; il modulo può essere inviato via telefax o per posta A. 3 I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione.

Art. 4 Registrazione

1 Le comunicazioni e le informazioni sono registrate nel GEWA con l’indicazione

della data d’invio. La data di registrazione serve al controllo dei termini.

2 Se la comunicazione riguarda più controparti, l’Ufficio di comunicazione può

trattare le varie relazioni d’affari separatamente. 3 L’Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comuni- cazione e stabilisce il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.

Art. 6, rubrica Ricerca di informazioni ai sensi della LUC

Art. 7 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 8 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 9 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a 1 L’Ufficio di comunicazione può trasmettere spontaneamente alle seguenti autorità straniere informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preli- minari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, a condizione che non si tratti di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale, per aiutarle nell’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell’Ufficio di comunicazi- one, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 30 LRD;

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Art. 12 cpv. 1 1 Sempre che siano necessarie all’adempimento dei compiti legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione può trasmettere le infor- mazioni alle autorità seguenti: a. Concerne soltanto il testo francese b. Abrogata c. Concerne soltanto il testo francese d. Concerne soltanto il testo francese

Art. 13 cpv. 1 lett. a Abrogata

Art. 15 lett. a, c e d I dati memorizzati nel GEWA provengono da: a. comunicazioni e informazioni secondo l’articolo 2; c. comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima dell’apertura di un’istruzione; d. comunicazioni delle autorità federali e cantonali di perseguimento penale secondo l’articolo 29a LRD;

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva, e 3 1 In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari, i dati trattati nel GEWA concernono:

3 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 19 cpv. 1 1 La sicurezza dei dati è retta dall’ordinanza del 14 giugno 19933 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 9 dicembre 20114 sull’infor- matica nell’Amministrazione federale.

Art. 23 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati prelimi- nari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata:

3 RS 235.11 4 RS 172.010.58

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2 L’Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale sui progressi compiuti

dalla Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

Art. 26 cpv. 1

1 All’atto della comunicazione di dati provenienti dal GEWA vanno osservati i

divieti di utilizzazione. Se l’Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19995 sull’asilo. L’Ufficio di comuni- cazione può trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall’articolo 6 della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati e previa consultazione dell’Ufficio federale della migrazione.

Art. 27 Abrogato

Art. 28 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

II L’allegato 1 è modificato come segue:

Lett. A, Sottocategoria «dati di base», n. 1 e 7

1. Numero della comunicazione (numerazione progressiva)

7. Concerne soltanto il testo francese

Lett. A, Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale», n. 3

3. Osservazioni

5 RS 142.314 6 RS 235.1

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III L’allegato 2 è modificato come segue:

Lett. A, Sottocategoria «dati di base» Numero della comunicazione (numerazione progressiva)

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.

16 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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