AS 2013 3509
Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici
Modifica del 9 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 febbraio 20001 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3, 4 capoverso 3 e 16 capoverso 7 della legge federale del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici (LIE),
Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 6 «Ufficio federale» è sostituito con «UFE».
Art. 1 cpv. 1 lett. b 1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani che con- cernono la costruzione e la modifica di: b. impianti di produzione di energia con una potenza superiore a 30 kVA col- legati a una rete di distribuzione;
Art. 1a In generale 1 Le linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50 Hz) possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state definite dato acquisito in una procedura del piano settoriale. 2 Le nuove linee possono essere approvate senza previa procedura del piano setto- riale se: a. la loro lunghezza non supera i 5 chilometri; b. le zone protette in virtù del diritto federale e cantonale sono rispettate; e
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Procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici RU 2013
c. i requisiti definiti nell’ordinanza del 23 dicembre 19993 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale. 3 La sostituzione, la modifica e l’ampliamento delle linee esistenti possono essere approvati senza previa procedura del piano settoriale se: a. sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee o altre infrastrutture; b. in caso di spostamento del tracciato della linea, i conflitti di utilizzazione possono essere presumibilmente risolti nell’ambito della procedura d’appro- vazione dei piani; c. i conflitti concernenti zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono essere appianati mediante provvedimenti di sostituzione; e d. i requisiti definiti nell’ORNI possono essere soddisfatti senza dover ricorrere ad un permesso speciale. 4 Previa consultazione con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni interessati competenti in materia, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) decide se è necessario svolgere una procedura del piano settoriale.
5 L’UFE conduce la procedura del piano settoriale.
Art. 1b Informazione preliminare e preparazione della procedura del piano settoriale 1 Chi intende inoltrare una domanda d’approvazione dei piani per un progetto (ri- chiedente), inserito nel piano settoriale come informazione preliminare, ne informa tempestivamente l’UFE.
2 Nel contempo il richiedente conclude un accordo di coordinamento con i Cantoni
interessati e informa l’UFE al riguardo. L’accordo di coordinamento definisce in particolare: a. un calendario per la determinazione di una zona per possibili corridoi di pia- nificazione (zona di pianificazione) e la procedura per l’adeguamento della pianificazione cantonale; b. gli obiettivi pianificatori per le zone di pianificazione da esaminare; c. le competenze per l’organizzazione delle singole fasi della procedura; d. la partecipazione dei Comuni. 3 Il richiedente presenta all’UFE i documenti per la valutazione delle possibili zone di pianificazione. Da tali documenti deve risultare che il richiedente ha individuato il potenziale di conflitto e di ottimizzazione esistente in vista dell’utilizzazione del territorio.
3 RS 814.710
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4 D’intesa con i Cantoni interessati, il richiedente può anche proporre una sola zona di pianificazione, nei casi che presentano una situazione di partenza in cui il margine di manovra per più zone di pianificazione non sia giudicato sufficiente. Una tale proposta deve essere motivata dettagliatamente. 5 L’UFE trasmette i documenti agli Uffici rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio affinché presentino un primo parere entro due mesi.
Art. 1c Determinazione di una zona di pianificazione 1 Una volta ricevuti i pareri, l’UFE istituisce un gruppo di accompagnamento speci- fico al progetto nel quale sono rappresentati, con un voto ciascuno, i seguenti servizi ed organizzazioni: a. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale; b. l’Ufficio federale dell’ambiente; c. eventualmente altri uffici federali; d. la Commissione federale dell’energia elettrica; e. l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato); f. ogni Cantone coinvolto; g. le organizzazioni di protezione dell’ambiente attive a livello nazionale; h. il richiedente.
2 L’UFE può organizzare entro due mesi un sopralluogo delle zone proposte per la
realizzazione dei corridoi di pianificazione con il gruppo di accompagnamento.
3 Sulla base di un esame d’insieme, il gruppo di accompagnamento raccomanda la
determinazione di una zona di pianificazione sufficientemente ampia da permettere al richiedente di elaborare diverse varianti di corridoio. 4 L’UFE conduce la procedura di audizione e di partecipazione di cui all’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 20004 sulla pianificazione del territorio (OPT) e chiede al Consiglio federale di determinare la zona di pianificazione. 5 Su richiesta motivata dei Cantoni coinvolti, nei casi di cui all’articolo 1b capo- verso 4 e con l’accordo unanime dei membri del gruppo d’accompagnamento, l’UFE può rinunciare a una decisione formale concernente il piano settoriale e comunicare direttamente al richiedente la zona di pianificazione.
Art. 1d Determinazione del corridoio di pianificazione
1 In collaborazione con il Cantone, il richiedente elabora di regola almeno due
varianti di corridoio e presenta all’UFE i documenti necessari. 2 L’UFE emana direttive concernenti il genere, la presentazione, il contenuto e la quantità dei documenti da presentargli.
4 RS 700.1
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3 Entro 30 giorni dal ricevimento, l’UFE trasmette la documentazione completa al
gruppo di accompagnamento. Quest’ultimo formula entro due mesi una raccoman- dazione per la determinazione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da applicare. 4 L’UFE avvia una procedura di audizione e di partecipazione di cui all’articolo 19 OPT entro due mesi dal ricevimento della raccomandazione del gruppo di accompa- gnamento. 5 Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici, la determina- zione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da applicare è chiesta: a. dal Dipartimento al Consiglio federale nei casi di cui all’articolo 21 capo- verso 1 OPT; b. dall’UFE al Dipartimento nei casi di cui all’articolo 21 capoverso 4 OPT.
Art. 2 cpv. 1 lett. a 1 I documenti da allegare alla domanda da presentare all’Ispettorato per l’approva- zione devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare il piano, in particolare indicazioni su: a. gestore, ubicazione, genere e struttura dell’impianto progettato, come pure la situazione rispetto agli impianti già esistenti;
Art. 6, rubrica Procedura condotta dall’UFE
Art. 6a Abrogato
Art. 8, rubrica e cpv. 2 Termini di trattazione per l’Ispettorato
2 I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:
a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente; b. l’allestimento di perizie o rapporti supplementari.
Art. 8a Termini di trattazione per l’UFE
1 Per la trattazione di una domanda d’approvazione dei piani, l’UFE applica di
regola i termini seguenti: a. un mese per inviare il rapporto sullo stato della procedura secondo l’arti- colo 6 capoverso 1; b. tre mesi dal ricevimento del rapporto sullo stato della procedura fino alla conduzione di una trattativa concernente le opposizioni;
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c. otto mesi per redigere la decisione dopo la conclusione della trattativa con- cernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.
2 I termini di trattazione rimangono sospesi durante il periodo necessario per:
a. il completamento o la rielaborazione dei documenti da parte del richiedente; b. l’allestimento di perizie o rapporti supplementari.
Art. 8b Sospensione Qualora il richiedente necessiti di più di tre mesi per completare i documenti da allegare alla domanda, elaborare varianti di progetto o condurre trattative con auto- rità e opponenti, la procedura è sospesa, finché non ne è richiesto il proseguimento.
Art. 9a Lavori di manutenzione di impianti 1I lavori di manutenzione di impianti possono essere eseguiti senza procedura d’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente. 2 Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l’eser- cizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare: a. la sostituzione equivalente di puntelli, sostegni di legno e soppressori di sovratensioni come pure la sostituzione di isolatori di uguale o minore lunghezza; b. la sostituzione 1:1 di funi di linee aeree e di cavi; c. la sostituzione di trasformatori di uguale potenza e modello di costruzione e la sostituzione 1:1 di interruttori e impianti di distribuzione; d. i lavori di pittura ai piloni d’una stessa tonalità, le misure di protezione anti- corrosione e di risanamento di piloni, zoccoli e fondazioni; e. le riparazioni di zoccoli di piloni, edifici di sottostazioni e stazioni di tra- sformazione, di passaggi per veicoli in sottostazioni come pure di impalca- ture in impianti di distribuzione a cielo aperto, nella misura in cui il loro aspetto esteriore non sia alterato. 3 L’Ispettorato decide negli altri casi se il lavoro previsto corrisponde a una manu- tenzione.
Art. 10 cpv. 1bis 1bis Una volta approvati i piani, l’autorità competente può autorizzare l’inizio imme- diato della costruzione dell’impianto o di suoi componenti purché: a. non vi siano opposizioni pendenti; b. non sussistano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi compe- tenti della Confederazione; e c. l’inizio dei lavori non comporti modifiche irreversibili.
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Art. 17a Disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 2013 1 Gli articoli 1b–1d si applicano unicamente alle procedure settoriali i cui documenti di cui all’articolo 1b capoverso 3 della presente ordinanza sono inoltrati dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Tutte le altre procedure settoriali sono condotte secondo il diritto previgente. 2 Su domanda del richiedente, l’UFE può applicare gli articoli 1b–1d alle domande inoltrate dopo il 1° luglio 2013, a condizione che nessun ente o organizzazione di cui all’articolo 1c capoverso 1 vi si opponga.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2013
9 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 7 dicembre 19925 sull’Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte
Art. 8 cpv. 1, 4 e 7 1 Le tasse per l’approvazione di progetti sono fissate come segue, secondo i costi di costruzione presunti dell’impianto: a. fino a 100 000 franchi 385 franchi + 15 ‰ dei costi di costruzione; b. fino a 1 000 000 di franchi 1585 franchi + 3,0 ‰ dei costi di costruzione; c. fino a 2 000 000 di franchi 3785 franchi + 0,8 ‰ dei costi di costruzione; d. fino a 3 000 000 di franchi 4185 franchi + 0,6 ‰ dei costi di costruzione; e. oltre 3 000 000 di franchi 2,0 ‰ dei costi di costruzione. 4 Il richiedente allega al progetto una stima dei costi di costruzione. L’Ispettorato non è vincolato a detta valutazione. Esso emana delle istruzioni per la stima dei costi di costruzione. 7 Per le domande d’approvazione dei piani respinte o stralciate, la tassa è calcolata in funzione del dispendio.
Art. 9 cpv. 1 1 Per il rilascio, la modifica o la revoca di omologazioni ed autorizzazioni, l’emana- zione di divieti e per altre disposizioni e decisioni, l’Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 franchi. L’ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l’atto impone all’Ispettorato.
5 RS 734.24
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2. Ordinanza del 9 aprile 19976 sui prodotti elettrici a bassa tensione
Art. 22 Emolumenti 1 Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi di con- trollo riscuotono un emolumento e addebitano i costi alle persone interessate per: a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni; b. le decisioni prese nell’ambito del controllo di prodotti a bassa tensione.
2 La presente regolamentazione si applica per analogia anche ai contrassegni di
sicurezza facoltativi.
3. Ordinanza del 7 novembre 20017 sugli impianti elettrici a
bassa tensione
Allegato n. 2 lett. c n. 11 e 4
2. Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un organo di con-
trollo indipendente dal realizzatore dell’impianto: c. Sottostanno a un controllo ogni dieci anni:
11. gli impianti elettrici alimentati da impianti per la produzione in
proprio secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c, senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione;
4. Gli impianti di produzione in proprio con o senza un collegamento ad una
rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno agli stessi controlli periodi- ci delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali l’impianto è collegato.
4. Ordinanza del 2 marzo 19988 sugli apparecchi e sistemi di protezione
utilizzati in ambienti esplosivi
Art. 16 cpv. 3 3 Conformemente alle disposizioni del regolamento applicabile, gli organi esecutivi riscuotono un emolumento e addebitano i costi agli interessati per: a. i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni; b. le decisioni prese nell’ambito del controllo di apparecchi e sistemi di prote- zione destinati ad essere utilizzati in ambienti esplosivi.
6 RS 734.26 7 RS 734.27 8 RS 734.6
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5. Ordinanza del 2 febbraio 20009 sulla procedura d’approvazione
dei piani di impianti ferroviari
Art. 1 cpv. 1
1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani per le
costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari).
6. Ordinanza del 19 ottobre 198810 concernente l’esame dell’impatto
sull’ambiente
Art. 12b cpv. 2
2 L’UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da
un’autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere e un mese per i progetti di cui al n. 22.2 dell’allegato.
9 RS 742.142.1 10 RS 814.011
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