AS 2013 3543
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)
Modifica del 12 agosto 2013
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 20 dicembre 20021 sulla promozione cinematografica è modificata come segue:
Sostituzione di un termine: In tutta l’ordinanza «Ufficio» è sostituito con «UFC».
Art. 6 cpv. 2 2 Per i lungometraggi realizzati con un aiuto finanziario della Confederazione supe- riore a 100 000 franchi è depositata una copia analogica.
Art. 7 cpv. 5 e 6
5 Se per un progetto cinematografico sono impiegati accrediti della promozione
cinematografica legata al successo, l’aiuto finanziario della promozione cinemato- grafica selettiva può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili non coperte dagli accrediti.
6 Complessivamente, la quota degli aiuti finanziari della Confederazione non può
superare il 70 per cento delle spese computabili.
Art. 8 cpv. 3 3 Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di coproduzioni non è applicabile l’arti- colo 7 capoverso 5.
Art. 45c cpv. 2bis 2bis Gli accrediti provenienti da film svizzeri o coproduzioni con regia svizzera possono essere reinvestiti anche nella realizzazione di coproduzioni senza regia svizzera e senza produzione responsabile svizzera.
1 RS 443.113
2013-2646 3543
Promozione cinematografica RU 2013
Art. 47b cpv. 1 1 Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo scadono se non sono utilizzati per un nuovo progetto cinematografico ai sensi delle disposizioni della sezione 4 entro due anni dalla loro comunicazione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2013.
12 agosto 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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