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AS 2013 3543

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)

Modifica del 12 agosto 2013

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 20 dicembre 20021 sulla promozione cinematografica è modificata come segue:

Sostituzione di un termine: In tutta l’ordinanza «Ufficio» è sostituito con «UFC».

Art. 6 cpv. 2 2 Per i lungometraggi realizzati con un aiuto finanziario della Confederazione supe- riore a 100 000 franchi è depositata una copia analogica.

Art. 7 cpv. 5 e 6

5 Se per un progetto cinematografico sono impiegati accrediti della promozione

cinematografica legata al successo, l’aiuto finanziario della promozione cinemato- grafica selettiva può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili non coperte dagli accrediti.

6 Complessivamente, la quota degli aiuti finanziari della Confederazione non può

superare il 70 per cento delle spese computabili.

Art. 8 cpv. 3 3 Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di coproduzioni non è applicabile l’arti- colo 7 capoverso 5.

Art. 45c cpv. 2bis 2bis Gli accrediti provenienti da film svizzeri o coproduzioni con regia svizzera possono essere reinvestiti anche nella realizzazione di coproduzioni senza regia svizzera e senza produzione responsabile svizzera.

1 RS 443.113

2013-2646 3543

Promozione cinematografica RU 2013

Art. 47b cpv. 1 1 Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo scadono se non sono utilizzati per un nuovo progetto cinematografico ai sensi delle disposizioni della sezione 4 entro due anni dalla loro comunicazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2013.

12 agosto 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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