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AS 2013 3557

Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati

Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati (Ordinanza sulla promozione dell’alloggio, OPrA)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulla promozione dell’alloggio è modificata come segue:

Art. 43 cpv. 2 2 Grazie a questo fondo, le organizzazioni mantello accordano ai committenti della costruzione di utilità pubblica mutui a titolo di aiuti al finanziamento residuo legati all’oggetto o a titolo di aiuti al finanziamento per l’acquisizione dei terreni in vista della costruzione di alloggi a pigioni e prezzi moderati. I rimborsi dei mutui riflui- scono nel fondo e possono essere utilizzati per accordare altri mutui.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 842.1

2013-2345 3557

O sulla promozione dell’alloggio RU 2013

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