AS 2013 3625
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani)
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani)
del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1; in esecuzione degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 20052 sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. l’attuazione da parte della Confederazione di misure di prevenzione ai sensi degli articoli 5 e 6 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani; b. la concessione di aiuti finanziari federali per misure ai sensi della lettera a attuate da terzi; c. la partecipazione della Confederazione a organizzazioni che attuano misure ai sensi della lettera a, nonché la concessione di aiuti finanziari federali a simili organizzazioni; d. i compiti del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) nel settore della tratta di esseri umani e i com- piti dell’Ufficio centrale di SCOTT nel quadro dell’attuazione della presente ordinanza.
Sezione 2: Misure di prevenzione
Art. 2 Tipi di misure e loro obiettivi 1 Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i pro- getti.
RS 311.039.3
2013-0817 3625
O contro la tratta di esseri umani RU 2013
2 Le misure servono alla sensibilizzazione, all’informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, all’assistenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.
3 Le misure devono contribuire a:
a. prevenire la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento; b. scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento di esseri umani ed è all'origine della tratta di esseri umani; o c. fornire sostegno alle persone coinvolte al fine di evitare che diventino nuo- vamente vittime della tratta di esseri umani (retrafficking) e di consentire la loro integrazione sociale.
Art. 3 Misure della Confederazione
1 La Confederazione può attuare le misure seguenti:
a. campagne e programmi di informazione e di sensibilizzazione nazionali o sovraregionali; b. progetti scientifici in Svizzera. 2 Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizza- zioni di diritto privato o pubblico.
3 La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o
privati. Consulta preventivamente i Cantoni se i loro interessi sono toccati.
Art. 4 Misure di terzi
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni di diritto
pubblico o privato con sede in Svizzera per l’attuazione in Svizzera di misure di cui all’articolo 2. 2 La Confederazione può partecipare a simili organizzazioni che attuano in Svizzera misure di cui all’articolo 2 e sostenerle con aiuti finanziari.
Sezione 3: Aiuti finanziari
Art. 5 Principio La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
Art. 6 Importo massimo 1 Gli aiuti finanziari per le misure di terzi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. 2 Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all’attuazione della misura.
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3 Gli aiuti finanziari per il sostegno a organizzazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 ammontano al massimo al 25 per cento dei mezzi di cui esse dispongono annual- mente.
Art. 7 Calcolo 1 Gli aiuti finanziari per l’attuazione di misure di terzi sono calcolati in funzione:
a. del tipo e dell’importanza della misura; b. dell’interesse della Confederazione alla misura; c. delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
2 Gli aiuti finanziari a sostegno di organizzazioni sono calcolati in funzione:
a. dell’interesse della Confederazione all’attività dell’organizzazione; b. delle prestazioni dell’organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
Art. 8 Versamento L’Ufficio federale di polizia può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in fun- zione del grado di attuazione della misura.
Sezione 4: Procedura
Art. 9 Base legale e forma giuridica 1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi (LSu).
2 L’Ufficio federale di polizia concede gli aiuti finanziari sulla base di:
a. una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attua- zione di progetti; b. un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari, i programmi e le campagne nonché per il sostegno a organizzazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.
3 Il contratto definisce segnatamente:
a. l’obiettivo dell’aiuto finanziario; b. l’importo dell’aiuto finanziario; c. i rendiconti richiesti; d. la garanzia della qualità.
3 RS 616.1
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4 Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.
Art. 10 Richieste 1 Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all’Ufficio federale di polizia.
2 L’Ufficio federale di polizia emana direttive concernenti la procedura di richiesta. In esse stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle richieste.
Art. 11 Esame delle richieste e decisione 1 L’Ufficio federale di polizia esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari. 2 Se ritiene una richiesta incompleta, l’Ufficio federale di polizia dà al richiedente la possibilità di completarla.
3 Il rifiuto di una richiesta avviene per scritto e va motivato.
Art. 12 Condizioni e oneri L’Ufficio federale di polizia può vincolare la concessione di aiuti finanziari a condi- zioni e oneri.
Sezione 5: Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
Art. 13
1 Lo SCOTT di cui all’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 novembre
19994 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia adempie, con il sostegno dell’Ufficio centrale, i seguenti compiti al fine di prevenire e com- battere la tratta di esseri umani: a. analizza costantemente la situazione concernente la tratta di esseri umani; b. redige e coordina rapporti sulla situazione e sulla valutazione della minaccia, pareri e basi di pianificazione; c. elabora strategie e piani su scala nazionale per prevenire e combattere la trat- ta di esseri umani e le sue conseguenze e prepara le basi necessarie per il processo decisionale politico; d. adempie, nel suo ambito di competenza, gli obblighi internazionali della Svizzera; e. coordina le misure strategiche e operative delle autorità e dei servizi compe- tenti della Confederazione e dei Cantoni;
4 RS 172.213.1
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f. elabora e coordina, nel suo ambito di competenza, le informazioni prove- nienti dalla Svizzera e dall’estero; g. istituisce un centro di contatto e di mediazione per richieste e informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero; h. propone ed elabora offerte mirate di formazione e di informazione. 2 Al fine di attuare la presente ordinanza, l’Ufficio centrale di SCOTT adempie i seguenti compiti: a. elabora e accompagna le misure della Confederazione di cui all’articolo 3; b. fornisce sostegno alle attività volte a controllare se gli aiuti finanziari con- cessi sono impiegati conformemente alle disposizioni in materia; c. esprime un parere sulle richieste di aiuto finanziario di cui all’articolo 10.
Sezione 6: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione
Art. 14 Obbligo di informazione e di rendiconto 1 I beneficiari di contributi secondo la presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire all’Ufficio federale di polizia informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti. 2 Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all’articolo 3 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente all’Ufficio federale di polizia della loro gestione e della loro contabilità.
Art. 15 Valutazione 1 L’Ufficio federale di polizia valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia delle misure e degli aiuti finanziari della Confederazione. 2 L’Ufficio federale di polizia riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione. 3 L’Ufficio federale di polizia può affidare la valutazione a specialisti esterni.
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 16 Modifica di altri atti normativi L’ordinanza del 17 novembre 19995 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue: Art. 10 cpv. 2 2 Dirige il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) con la partecipazione di tutti i servizi federali e cantonali interes- sati e a questo scopo gestisce il relativo ufficio centrale. SCOTT e detto ufficio centrale adempiono i compiti di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del 23 ottobre 20136 contro la tratta di esseri umani e prendono provvedimenti volti a prevenire e combattere il traffico di migranti.
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 172.213.1 6 RS 311.039.3