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AS 2013 3659

Ordinanza sull'approvazione della modifica del Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza

Ordinanza sull’approvazione della modifica del Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza

del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; visto l’articolo 5 della Convenzione del 1° giugno 19732 per la navigazione sul Lago di Costanza, ordina:

I Il Regolamento del 13 gennaio 19763 della Navigazione sul lago di Costanza è modificato come segue:

Data dell’ordinanza del 17 marzo 1976

Ingresso Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19754 sulla navigazione interna; visto l’articolo 5 della Convenzione del 1° giugno 19735 per la navigazione sul Lago di Costanza; approvando il Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza adottato il 13 gennaio 1976 dalla Commissione internazionale della navigazione, ordina:

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Approvazione della mod. del Regolamento della navigazione RU 2013

II La modifica del Regolamento del 13 giugno 1976 della Navigazione sul lago di Costanza, adottata il 18 aprile 2013 dalla Commissione internazionale della naviga- zione, è approvata secondo l’allegato qui annesso ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato

Ordinanza concernente la navigazione sul lago di Costanza

Art. 0.01 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. al lago di Costanza, compreso il lago inferiore; b. al vecchio Reno a partire dal ponte tra Rheineck e Gaissau fino allo sbocco nel lago di Costanza; c. al nuovo Reno a partire dal ponte tra Hard e Fussach fino allo sbocco nel lago di Costanza; d. ai tronchi del Reno tra Costanza e il ponte stradale collegante Sciaffusa e Feuerthalen.

Art. 0.02 lett. p–r Nella presente ordinanza: p. la «direttiva sulle imbarcazioni da diporto» designa la direttiva 94/25/CE6; q. per «sostanze che possono inquinare l’acqua» s’intendono le sostanze e le miscele7 che:

1. sono classificate come pericolose per l’ambiente secondo l’allegato I

parte 4 del Regolamento (CE) n. 1272/20088 e devono essere contras- segnate con il pittogramma di pericolo GHS09 (ambiente) e con almeno una delle seguenti denominazioni di pericolo: – H400 altamente tossico per gli organismi acquatici – H410 molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, oppure – H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata,

6 Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15, modifi- cata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

7 In Svizzera corrisponde a «preparati».

8 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 618/2012, GU L 179 del 11.07.2012, pag. 3.

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2. sono classificate come pericolose per l’ambiente secondo la direttiva

67/548/CEE9 o la direttiva 1999/45/CE10 e devono essere contrassegna- te con il simbolo N, con la denominazione di pericolo «pericoloso per l’ambiente» e con almeno una delle seguenti denominazioni riferite a pericoli particolari, anche in combinazione con la frase R 53 (può pro- vocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico): – R50 altamente tossico per gli organismi acquatici, – R51 tossico per gli organismi acquatici, r. per «merci pericolose» si intendono le sostanze e gli oggetti il cui trasporto secondo l’allegato all’Accordo europeo del 26 maggio 200011 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), nella versione in vigore, e gli allegati A e B all’Accordo europeo del 30 settembre

195712 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose

(ADR), nella versione in vigore, è vietato o consentito solo alle condizioni stabilite in tali accordi;

Titolo prima dell’art. 4.01 Capo IV: Segnali acustici e radiotelefonia

Inserire prima del titolo del capo V

Art. 4.05 Radiotelefonia 1 Le navi che secondo l’articolo 13.21 devono essere dotate di un impianto di radio- telefonia, devono essere sempre sintonizzate sul canale 16 durante la navigazione. 2 Tramite gli impianti di radiotelefonia sintonizzati sul canale 16 è consentito tra- smettere solo messaggi necessari per garantire la sicurezza della navigazione.

9 Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazio- ne, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, versione secondo GU L

196 del 16.8.1967, pag. 1.

10 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra- tive degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamen- to (CE) n. 1272/2008, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. 11 RS 0.747.208. L’allegato dell’ADN non è pubblicato nella RU. Può essere visionato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o con- sultato online al sito www.bav.admin.ch. 12 RS 0.741.621. Gli allegati dell’ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere visionati gratuitamente presso l’Ufficio federale delle strade, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen o consultati online al sito www.astra.admin.ch. Copie stampate sono ottenibili presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Art. 6.01 cpv. 2 2 Chiunque non sia in grado di condurre con sicurezza una nave in seguito a defi- cienza fisica o psichica, al consumo di alcol, di droghe o di medicamenti oppure per altre ragioni deve astenersi dal condurre una nave.

Art. 6.12 Navigazione a mezzo radar

1 Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliare di navigazione se:

a. il conduttore è in possesso di una licenza ufficiale per la navigazione a mez- zo radar o di una licenza equivalente rilasciata da uno Stato costiero del lago di Costanza; b. al posto del timoniere si trova una seconda persona sufficientemente esperta nell’impiego di radar nella navigazione; e c. la nave è dotata di un impianto di radiotelefonia secondo l’articolo 13.21. 2 Se la nave è dotata di un posto di timoniere concepito per la guida con radar da parte di una sola persona, la presenza di una seconda persona secondo il capoverso 1 lettera b non è necessaria.

Art. 6.13 cpv. 2 2 In caso di foschia, le navi la cui distanza tra la timoneria e la prua è superiore a

15 metri devono impiegare il radar secondo l’articolo 6.12. Le altre navi devono

ridurre la loro velocità in funzione della diminuita visibilità; fanno eccezione le navi che stanno navigando a mezzo radar secondo l’articolo 6.12.

Art. 8.01 Divieto generale di trasporto Il trasporto di sostanze che possono inquinare le acque e di merci pericolose è vietato.

Art. 8.02 Deroghe concernenti il trasporto di merci pericolose da trattare come sostanze che possono inquinare le acque L’articolo 8.01 non si applica al trasporto di sostanze che possono inquinare le acque e di merci pericolose di cui alla sottosezione: a. 1.1.3.1 lettera a dell’allegato all’ADN13 e b. 1.1.3.3 dell’allegato all’ADN.

13 RS 0.747.208. L’allegato all’ADN non è pubblicato nella RU. Può essere visionato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen o con- sultato online al sito www.bav.admin.ch > Basi > Prescrizioni > Accordi internazionali.

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Art. 8.03 Deroghe concernenti il trasporto di merci pericolose da non trattare come sostanze che possono inquinare le acque Nella misura in cui si tratta di sostanze che non possono inquinare le acque che sono trasportate con veicoli a motore su chiatte da traghetto autorizzate a trasportare merci pericolose, l’articolo 8.01 non si applica al trasporto di merci pericolose di cui alla sottosezione: a. 1.1.3.1 lettere b, c o e dell’allegato A ADR14, b. 1.1.3.2 lettere a, b, d, e ed f dell’allegato A ADR, e c. 1.1.3.3 dell’allegato A ADR.

Art. 11.04, rubrica e cpv. 4 Divieto di fare il bagno, di effettuare immersioni e di tuffarsi da ponti 4 È vietato tuffarsi da ponti in canali di navigazione quando si stanno avvicinando navi.

Art. 12.05 cpv. 2 2 I titolari di un certificato di capacità ufficiale rilasciato da uno Stato costiero del lago di Costanza sono esonerati dall’esame pratico secondo il capoverso 1 lettera c per l’ottenimento della licenza di condurre corrispondente di cui all’articolo 12.02.

Art. 13.05 Rumore massimo ammissibile in servizio Il livello di pressione acustica delle navi, misurato secondo la norma EN ISO 2922:2000 sulla misurazione del rumore aereo generato da navi per naviga- zione interna e portuale15, non deve superare 72 dB (A). Sono riconosciuti altri procedimenti di misurazione che consentono di misurare il livello di pressione acustica in modo almeno altrettanto preciso, che offrono lo stesso livello di prote- zione e che raggiungono gli stessi obiettivi. Su richiesta dell’autorità competente occorre esibire la documentazione comprovante l’equivalenza del procedimento adottato.

14 RS 0.741.621. Gli allegati dell’ADR non sono pubblicati nella RU. Possono essere visionati gratuitamente presso l’Ufficio federale delle strade, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen o consultati online al sito www.astra.admin.ch > Temi > Traffico pesante e merci perico- lose > Merci pericolose > Diritto internazionale. Copie stampate sono ottenibili presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. 15 La norma può essere visionata e richiesta presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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Art. 13.11d Limitazione delle emissioni di particolato di motori diesel 1 Le emissioni di particolato di motori diesel con, per ognuno di essi, una potenza superiore a 37 kW devono essere limitate con mezzi adeguati. Questa disposizione non si applica a motori diesel di navi da diporto o di navi passeggeri ammesse per il trasporto di 12 passeggeri al massimo.

2 Sono considerati mezzi adeguati a limitare le emissioni di particolato:

a. un sistema per il quale è stato dimostrato, secondo il programma dell’UN/ECE sulla misurazione delle particelle (PMP)16 nei cicli rilevanti per le navi di cui alla norma EN ISO 8178-4:1996 (Motori a pistone alterna- tivi a combustione interna – misurazione di gas di scarico; Parte 4: Cicli di prova per diverse applicazioni dei motori)17, che può essere rispettato il valore limite del numero di particelle di 1×1012 kWh-1 per particelle solide di diametro pari o superiore a 23 nm; b. un sistema di filtri antiparticolato compreso tra quelli indicati nell’elenco dei filtri antiparticolato dell’Istituto austriaco di assicurazione contro gli infor- tuni (Österreichische Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA), dell’Associazione professionale tedesca dell’edilizia (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, BGBau), dell’Ufficio federale svizzero dell’ambiente e dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)18; oppure c. filtri equivalenti per quanto concerne le emissioni di particolato.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano alle navi:

a. messe in circolazione per la prima volta dopo il 1° gennaio 2015 nel campo d’applicazione della presente ordinanza (art. 0.01), oppure b. messe in circolazione prima del 1° gennaio 2014 nel campo d’applicazione della presente ordinanza (art. 0.01) e dotate dopo il 1° gennaio 2015 di uno o più nuovi motori diesel per la propulsione navale (montaggio di nuovi moto- ri), a condizione che queste misure per limitare le emissioni di particolato siano tecnicamente attuabili ed economicamente sostenibili in caso di mon- taggio di nuovi motori.

Art. 13.20 cpv. 3‒6 3 Sulle navi seguenti deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con colletto e con spinta idrostatica di almeno 100 N per ciascuna persona a bordo di peso corpo- reo pari o superiore a 40 chilogrammi:

16 Il programma può essere visionato e richiesto al link

www.unece.org/unece/search?q=pmp+programm. 17 La norma può essere visionata e richiesta presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 18 L’elenco dei filtri antiparticolato stilato dall’Ufficio federale dell’ambiente e dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può essere consultato online al link www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it.

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a. navi da diporto motorizzate; b. navi da pesca professionale; c. navi a remi che circolano al di fuori della zona costiera (art. 6.11 cpv. 1), eccetto le imbarcazioni a remi da corsa; d. navi a vela. 4 Sulle navi di cui al capoverso 3 deve essere disponibile un giubbotto di salvataggio con colletto con un’adeguata spinta idrostatica per ciascuna persona a bordo di peso corporeo inferiore a 40 chilogrammi.

5 Sulle navi di cui al capoverso 3 che non dispongono di un invaso stagno agli

spruzzi e alle intemperie sufficientemente grande da adibire al deposito degli attrezzi di salvataggio di cui ai capoversi 3 e 4, le persone che si trovano a bordo devono avere a disposizione o indossare un equipaggiamento di aiuto al galleggiamento conforme alla norma EN ISO 12402-5:2006 (Parte 5: Equipaggiamento di aiuto al galleggiamento (livello 50) – Requisiti di sicurezza)19. Tale disposizione si applica in particolare a: a. tavole ad aquilone; b. tavole a vela; c. navi a vela con deriva o multiscafi; d. canoe o caiachi. 6 Le navi da diporto con un motore di potenza superiore a 30 kW e le navi a vela con zavorra fissa devono essere dotate, oltre che degli attrezzi di salvataggio di cui ai capoversi 3 e 4, di un apparecchio di lancio di detti attrezzi con una spinta idrosta- tica di almeno 100 N e una sagola galleggiante di almeno 10 metri di lunghezza.

Inserire prima del titolo del capo XIV

Art. 13.21 Impianti di radiocomunicazione 1 Le navi seguenti devono essere dotate di un impianto di radiotelefonia in grado di trasmettere e ricevere sui circuiti nave-nave e nave-terra: a. navi passeggeri ammesse al trasporto di oltre 12 passeggeri; b. navi mercantili di lunghezza superiore a 20 metri; c. navi che impiegano il radar come mezzo ausiliario di navigazione (art. 6.12); d. navi impiegate a fine statale o per l’idrologia o l’idrografia; e. navi impiegate a scopo di salvataggio e di soccorso. 2I requisiti applicabili agli impianti di radiotelefonia di cui al capoverso 1 e l’impiego delle frequenze sono disciplinati nelle disposizioni nazionali.

19 La norma può essere visionata e richiesta presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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Art. 14.01 cpv. 6 e 7

6 L’autorità competente può negare l’ammissione di navi di costruzione speciale

come le navi a cuscino d’aria, gli idroscivolanti, le navi ad ali portanti, i sottomarini, ecc. se richiesto dalla sicurezza e dalla fluidità della navigazione o dalla protezione dell’ambiente e della pesca.

7 Non sono ammesse le navi seguenti:

a. navi che per loro costruzione, il loro modo d’esercizio o la loro sistemazione sono essenzialmente destinate all’abitazione (ad es. navi abitabili); b. navi anfibie; e c. navi motorizzate la cui lunghezza dello scafo, misurata secondo la norma EN ISO 8666:200220, è inferiore a 2,50 metri.

Art. 16.03a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 23 ottobre 2013. 1 Per l’ottenimento di una licenza ufficiale per la navigazione a mezzo radar o di una licenza equivalente (art. 6.12 cpv. 1 lett. a) si applica un termine transitorio di due anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 ottobre 2013.

2 In virtù dell’articolo 61 paragrafo 4 comma 2 del regolamento (CE) n.

1272/200821, le miscele22 trasportate secondo gli articoli 8.02 e 8.03 e classificate, contrassegnate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE23 possono essere: a. immesse sul mercato fino al 1° giugno 2015; e b. trasportate fino al 1° giugno 2017. 3 Per la sostituzione di attrezzi di salvataggio che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13.20 nella versione della modifica del 23 ottobre 2013. si applica un termine transitorio di tre anni dall’entrata in vigore della modifica.

4 Per l’acquisto e la messa in servizio dell’impianto di radiotelefonia di cui

all’articolo 13.21 si applica un termine transitorio di un anno dall’entrata in vigore della modifica.

20 La norma può essere visionata e richiesta presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

21 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 0.02 lett. q n. 1.

22 In Svizzera corrisponde a «preparati».

23 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 0.02 lett. q n. 2.

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