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AS 2013 3669

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 Le altre definizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari sono utiliz- zate conformemente alle definizioni contenute in uno dei seguenti regolamenti CE: a. articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/20022; b. articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/20043; c. allegati I–III del regolamento (CE) n. 853/20044; d. articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/20045; e. articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/20046.

1 RS 817.02

2 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimenta- re, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal rego- lamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

3 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3. 2009, pag. 109. 4 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4. 2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6. 2013, pag. 1.

5 Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4. 2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6. 2013, pag. 1.

6 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alla norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4. 2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013, GU L 199 del 24.7. 2013, pag. 3.

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Art. 11 cpv. 4

4 Le bevande alcoliche non possono essere corredate da indicazioni o immagini

indirizzate specificatamente a giovani al di sotto dei 18 anni, oppure avere un aspetto a loro direttamente ispirato.

Art. 50 cpv. 1, 2bis e 2ter 1 Le derrate alimentari, gli animali da reddito destinati alla produzione di derrate alimentari, nonché tutte le sostanze suscettibili di essere trasformate in derrate alimentari devono poter essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. 2bis Chiunque commerci derrate alimentari di origine animale, germogli o semi per la fabbricazione di germogli deve inoltre garantire che siano messe a disposizione dell’azienda alimentare a cui sono forniti i prodotti e, su richiesta, dell’autorità di esecuzione competente le seguenti informazioni: a. una descrizione esatta del prodotto; b. il volume o la quantità del prodotto; c. il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare da cui è spedito il prodotto; d. il nome e l’indirizzo del proprietario precedente, se non si tratta dell’azienda alimentare da cui è stato spedito il prodotto; e. il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto; f. il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario, se non si tratta dell’azienda ali- mentare a cui è spedito il prodotto; g. un numero di riferimento per identificare la partita, il lotto o la spedizione; h. la data di spedizione. 2ter Le informazioni di cui ai capoversi 2 e 2bis devono essere tenute a disposizione fino a che non si possa presumere che il prodotto è stato consumato.

Art. 80a Diposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2013 Le derrate alimentari di origine animale, i germogli e i semi per la fabbricazione di germogli fabbricati prima del 31 dicembre 2014 non sottostanno all’obbligo d’informazione e all’obbligo di conservazione secondo l’articolo 50 capoversi 2bis e 2ter.

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

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III L’ordinanza del 19 maggio 20107 sull’immissione in commercio di prodotti con- formi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 1quinquies 1quinquies La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RS 946.513.8

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Allegato 1 (art. 72)

Emolumenti delle autorità federali

A. Emolumenti per controlli Per i controlli che hanno suscitato contestazioni sono riscossi i seguenti emolumenti: a. campionature: al massimo 200 franchi per ogni prelievo; b. ispezioni: al massimo 4000 franchi per ogni ispezione; c. analisi di campioni: al massimo 6000 franchi per ogni campione.

B. Emolumenti per autorizzazioni franchi

1 Derrate alimentari

1.1 Derrate alimentari secondo l’articolo 5 capoverso 1

Apprezzamento, determinazione della denominazione specifica 200– 3 500 e ammissione

1.2 Test di mercato secondo l’articolo 7 200– 2 500

1.3 Trattamento di derrate alimentari secondo l’articolo 20 300–50 000

1.4 Autorizzazione di nuovi additivi secondo l’articolo 20 200– 6 000

capoverso 10 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20058 sugli alimenti speciali Esame della composizione, autorizzazione d’immissione in commercio, nonché apprezzamento e autorizzazione della pubblicità

1.5 Autorizzazione secondo l’articolo 22 capoverso 1 200–50 000

1.6 Autorizzazioni secondo l’articolo 6 capoverso 5 dell’ordinanza 200– 6 000

del DFI del 23 novembre 20059 concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale

1.7 Autorizzazioni secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del DFI 200– 6 000

del 23 novembre 200510 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

1.8 Autorizzazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza 200– 3 500

del DFI del 23 novembre 200511 sulle bevande alcoliche

8 RS 817.022.104 9 RS 817.022.102 10 RS 817.022.32 11 RS 817.022.110

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franchi

2 Additivi

2.1 Nuovi additivi: 200– 6 000

Esame della documentazione dal punto di vista della necessità tecnologica, del campo d’applicazione, della tossicologia e dei metodi d’analisi, nonché determinazione di una concentrazione massima

2.2 Nuovi campi d’applicazione: 300– 3 500

Esame della documentazione dal punto di vista della necessità tecnologica e dei metodi d’analisi

3 Oggetti d’uso

3.1 Autorizzazione per un test di mercato secondo l’articolo 32 300– 3 000

capoverso 1

3.2 Autorizzazione di sostanze o prodotti secondo gli articoli 8 300– 2 500

capoverso 1, 10 capoverso 1, 17 capoverso 1 e 21 capoverso 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200512 sui materiali e gli oggetti

3.3 Autorizzazione per l’impiego di un gas propulsore per generatori 300– 3 000

aerosol

C. Emolumenti per esami franchi

1 Diploma federale di chimico delle derrate alimentari

(DChDerr) Rilascio del diploma giusta l’articolo 6 dell’ordinanza del 50 9 novembre 201113 concernente la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr)

2 Diploma federale di ispettore delle derrate alimentari

(DIDerr) a. Esame di diploma giusta l’articolo 14 OFEDerr 350 b. Rilascio del diploma giusta l’articolo 20 OFEDerr 50

3 Diploma federale di controllore delle derrate alimentari

(DCoDerr) a. Parte teorica dell’esame di diploma giusta l’articolo 27 100 OFEDerr b. Rilascio del diploma giusta l’articolo 33 OFEDerr 50

12 RS 817.023.21 13 RS 817.042

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