AS 2013 3675
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 4 novembre 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 72 dell’ordinanza dell’8 giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 6 novembre 20134.
4 novembre 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.172.7 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 5 nov. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2013-2722 3675
Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2013
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