AS 2013 3683
Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del 13 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 71b cpv. 1
1 Conformemente alle istruzioni dell’UFM, i Cantoni rilasciano una carta di sog-
giorno non biometrica alle seguenti persone: a. ai cittadini degli Stati membri dell’AELS e ai cittadini degli Stati parte dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC); b. ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in uno Stato parte dell’ALC che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile; c. alle persone di cui all’articolo 71a capoverso 1.
Art. 71d Destinatari della carta di soggiorno biometrica
1 Il cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ottiene una carta di
soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in uno Stato parte dell’ALC3 che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile o una persona di cui all’articolo 71a capoverso 1.
2 Il cittadino di uno Stato membro dell’UE che non è parte dell’ALC ottiene una
carta di soggiorno biometrica recante la menzione «Stato membro UE (ALC non applicabile)». 3 Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino svizzero ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della famiglia».
5 R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giu. 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, nella versione conforme alla GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
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Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2013
Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 24 ottobre 20076 sugli emolumenti LStr è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStr e dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confe- derazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) nonché della Convenzione del 4 gennaio 19608 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Conven- zione AELS) e degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Art. 8 cpv. 4–10 4 Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC9 o di uno Stato membro dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in uno Stato parte dell’ALC per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile, l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera a, b, c o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b, ammonta a 65 franchi al massimo.
5 La competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplemen-
tare ai cittadini di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS e ai lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in uno Stato parte dell’ALC per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a). 6 Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS e i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato membro dell’AELS o in uno Stato parte dell’ALC per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile, non coniugati e minori di 18 anni, l’emolumento per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a–h, l ed m, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lette- ra b, ammonta complessivamente a 30 franchi al massimo. L’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i ed j ammonta a 12.50 franchi al massimo.
7 Per i cittadini di uno Stato non parte dell’ALC e non membro dell’AELS, membri
della famiglia di un cittadino di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS che ha ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’allegato I articolo 4
6 RS 142.209 7 RS 0.142.112.681 8 RS 0.632.31 9 RS 0.142.112.681
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ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS10, l’emolu- mento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente ai capoversi 2 lettera a e 3, ammonta a 65 franchi al massimo. 8 Per i cittadini di uno Stato non parte dell’ALC o di uno Stato membro dell’AELS, non coniugati e minori di 18 anni, membri della famiglia di un cittadino di uno Stato dell’UE o dell’AELS che hanno ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell’allegato I articolo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articolo 4 della Conven- zione AELS, l’emolumento per la procedura di cui capoverso 1 lettera b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno conformemente ai capo- versi 2 lettera a e 3, ammonta a 30 franchi al massimo. 9 Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capo- versi 1, 4 e 6–8. 10 Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in base al tempo effettivamente impiegato.
10 RS 0.632.31
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