AS 2013 3705
Ordinanza sul diritto fondiario rurale
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)
Modifica del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Art. 2a cpv. 2–4
2 A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e
coefficienti: a. vacche da latte in un’azienda d’estivazione 0,015 USM/carico normale b. altri animali da reddito in un’azienda d’estivazione 0,010 USM/carico normale c. patate 0,045 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,300 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,300 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,900 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,450 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,060 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,250 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,250 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,000 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,400 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,045 USM/ha n. foresta di proprietà dell’azienda 0,012 USM/ha 3 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.
1 RS 211.412.110
2013-0215 3705
Diritto fondiario rurale. O RU 2013
4 Il supplemento per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuti nell’azienda produttrice in impianti già esistenti è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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