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AS 2013 3781

Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 5 settembre 20081 concernente le formazioni per la deten- zione e il trattamento degli animali è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)

Art. 1 cpv. 1 lett. a–ater, 5bis, 6 lett. d e 6bis 1 La presente ordinanza contiene i criteri di riconoscimento della formazione specia- listica non legata a una professione per: a. le persone che, a titolo professionale, detengono cavalli oppure allevano o detengono animali da compagnia o cani da lavoro; abis. le persone che sono responsabili dell’accudimento di animali selvatici o che accudiscono animali a titolo professionale; ater. le persone che forniscono più animali rispetto ai quantitativi stabiliti nell’articolo 101 lettera c OPAn; 5bis Essa stabilisce il contenuto e la forma della formazione richiesta per ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn.

6 Essa contiene il regolamento d’esame per la formazione:

d. delle persone che intendono ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn. 6bis Essa contiene il regolamento d’esame per il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali.

1 RS 455.109.1

2012-1326 3781

Formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali. O del DFI RU 2013

Titolo prima dell’art. 2 Capitolo 2: Formazione specialistica non legata a una professione Sezione 1: Accudimento, cura, allevamento e detenzione di animali

Art. 2 Obiettivi di apprendimento 1 L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn è di insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell’accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad alle- varli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.

2 L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn è di

insegnare all’addetto alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli a trattare gli animali con riguardo e in modo corretto.

Art. 3 cpv. 3 3 La formazione delle persone che allevano a titolo professionale animali da compa- gnia o cani da lavoro deve comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere d–g.

Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva, e 3 2 La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capo- verso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

3 Laparte teorica della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn

permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti: a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti; b. trattamento corretto degli animali; c. condizioni di detenzione che permettano agli animali di adottare il compor- tamento tipico della specie; d. esecuzione dei servizi corretta e riguardosa; e. pulizia e disinfezione dei locali, dei parchi e degli apparecchi.

Art. 5 Contenuto della parte pratica 1 La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capo- verso 2, 97 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.

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2 La parte pratica della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di rispettare le norme igieniche e alle manipolazioni sull’animale legate al servizio offerto.

Art. 7 cpv. 2 2 La parte pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali sotto la supervisione di un trasportatore di animali esperto e dura: a. per il personale addetto al trasporto di volatili almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per i volatili; b. per il personale addetto al trasporto di animali da compagnia, animali da laboratorio o animali selvatici almeno due giorni lavorativi, che devono essere impiegati per le specie di questo gruppo di animali trasportate rego- larmente; c. in tutti gli altri casi almeno cinque giorni lavorativi, di cui almeno uno deve essere impiegato per ogni gruppo di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a–d.

Art. 9 cpv. 1 lett. f–h

1 La parte pratica si svolge in modo specifico per ognuno dei seguenti gruppi di

animali: f. animali da compagnia, in particolare cani e gatti; g. animali da laboratorio; h. animali selvatici.

Art. 11 Forma e durata della formazione 1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica si svolge in base a indicazioni precise durante il lavoro in uno o in diversi impianti di macellazione. Essa è effettuata in modo specifico con almeno un gruppo di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1. Le persone che eseguono attività con più di un gruppo di animali devono svolgere la parte pratica con almeno due gruppi di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1. 2 Le persone che svolgono una funzione dirigente nonché gli incaricati della prote- zione degli animali secondo l’articolo 177a capoverso 3 OPAn devono seguire una formazione in entrambi i settori di competenza di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettere a e b OPAn.

3 La parte teorica comprende almeno sei ore.

4 La parte pratica comprende per ogni gruppo di animali almeno due giorni, com-

plessivamente almeno 12 ore.

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Formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali. O del DFI RU 2013

Art. 34 cpv. 2 2 La formazione di cui all’articolo 33 capoverso 2 si svolge sotto forma di corso con esercizi pratici suddivisi, di regola, in almeno quattro unità della durata massima di un’ora. La persona responsabile dell’accudimento del cane deve frequentare il corso assieme al suo cane. Non può essere frequentata più di un’unità al giorno.

Titolo prima dell’art. 44a

Capitolo 4a: Formazione per l’utilizzo di apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani

Art. 44a Obiettivo di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 76 capoverso 3 OPAn è di insegnare alle persone che utilizzano apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani a: a. sapere in quali casi una terapia con tali apparecchi sia giustificata; e b. a essere in grado di utilizzare tali apparecchi in modo corretto, con riguardo e con la dovuta prudenza.

Art. 44b Forma e durata della formazione

1 La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica.

2 La parte teorica comprende almeno 12 ore e il periodo di pratica almeno 20 giorni lavorativi, di cui almeno cinque presso due terapeuti esperti di tali apparecchi o titolari di un’autorizzazione cantonale.

Art. 44c Contenuto della parte teorica 1 La parte teorica permette di acquisire nozioni fondamentali negli ambiti seguenti:

a. teoria di apprendimento ed etologia; b. applicazione dei principi etici nel trattamento dei cani e valutazione dei metodi terapeutici sotto il profilo della loro conformità alla protezione degli animali.

2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti:

a. disposizioni pertinenti sulla protezione degli animali; b. apparecchi previsti per l’uso e loro effetti, in particolare della corrente e dei segnali acustici sull’organismo.

Art. 44d Contenuto del periodo di pratica Il periodo di pratica deve comprendere esercizi concernenti: a. la valutazione del carattere di un cane; b. la gestione del cane da parte del terapeuta;

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c. i metodi terapeutici applicati ai cani; d. la scelta e l’esecuzione di misure terapeutiche con buone prospettive di suc- cesso.

Art. 48 cpv. 1 lett. c e f

1 Il periodo di pratica si svolge con i seguenti gruppi di animali:

c. uccelli, in particolare canarini, estrildidi e psittacidi; f. rettili, in particolare sauri, serpenti e tartarughe, nonché anfibi, in particolare anuri e urodeli.

Titolo prima dell’art. 58 Capitolo 8: Regolamento d’esame Sezione 1: Organizzazione degli esami

Art. 58 cpv. 3 e 4 3 I Cantoni organizzano gli esami di cui all’articolo 76 capoverso 3 OPAn che per- mettono di ottenere l’autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani. 4 Gli operatori dei corsi di perfezionamento specifico per impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all’articolo 103 lettera b OPAn organizzaziono gli esami al termine di tale perfezionamento.

Art. 63 cpv. 4 e 5 4 L’esame che permette di ottenere l’autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn è supe- rato se la media delle note raggiunge almeno il 4.

5 L’esame relativo al perfezionamento specifico per impiegati del commercio al

dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali è superato se la media delle note raggiunge almeno il 4 e se nessuna nota parziale della parte scritta o orale è inferiore al 3.

Art. 66 Forma e durata Il personale addetto al trasporto degli animali e il personale del macello sostiene un esame orale o scritto, della durata di 30 minuti, in almeno tre ambiti diversi della materia prevista dalla formazione.

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Titolo prima dell’art. 68 Sezione 3: Forma e contenuto dell’esame per i formatori dei detentori di animali, le persone che utilizzano apparecchi a scopi terapeutici secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn, nonché per il perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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